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PAC, Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni degli Eco-schemi

PAC, Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni degli Eco-schemi

Le novità della circolare Agea n. 28624/2024

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare,   Pac,   AgriNews,   Ecoschema,   sanzioni

È stata pubblicata la circolare Agea n. 28624 che disciplina le sanzioni, ovvero la riduzione o l’esclusione dei pagamenti per chi non rispetta gli impegni previsti dai 5 eco-schemi, ai sensi dell’art. 31 del Reg. (UE) n. 2022/2115.

Le regole generali per la determinazione delle sanzioni prevedono che se viene riscontrata la violazione di un impegno di un dato eco-schema, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata. Una volta quantificati i tre indici, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.

Il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

La sanzione applicata, come percentuale di riduzione del pagamento, è così definita:

  • 30%, con punteggio da 1 a 3

  • 50%, con punteggio da 3 a 5

  • 100% con punteggio superiore a 5

Per il solo anno 2023, l’art. 10 del D.lgs. n.42/2023 dispone la sospensione dell’applicazione delle sanzioni a condizione che l’infrazione sia di grado basso e che il beneficiario presenti domanda per il medesimo regime nel 2024; se nel 2024 verranno compiute ulteriori violazioni, verranno applicate sia la sanzione prevista per il 2024 che quella sospesa per il 2023. Se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.

 

I dettagli

Per quanto riguarda il settore della zootecnia si fa riferimento all’Eco-schema 1 - Pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale. Il pagamento del livello 1 (riduzione dell’antimicrobico resistenza) spetta agli allevamenti che, alla fine dell’anno solare della domanda di aiuto (31 dicembre), rispetto alla distribuzione della mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD) calcolata per l’anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

  • hanno valori DDD uguali o inferiori al valore definito dalla mediana;

  • hanno valori DDD superiori al valore definito dalla mediana ma lo riducono del 10% rispetto all’anno precedente.

Mentre, il pagamento del livello 2 (adesione al sistema SQNBA) nelle annualità 2023 e 2024 è erogabile esclusivamente a coloro che hanno rispettato gli impegni di riduzione del farmaco previsti al livello 1 e che gestiscono animali su pascoli conformi alle regole specificate nei decreti ministeriali e nelle circolari AGEA oppure ad allevamenti biologici e di piccole dimensioni.

In questi Eco-schema si prevede che il mancato rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, sia per il livello 1 che per il livello 2, comporta l’esclusione dal pagamento del singolo allevamento.

In riferimento agli Eco-schemi vegetali, si segnala in particolare l’Eco-schema 4 - Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento. Il pagamento spetta agli agricoltori per l’avvicendamento, almeno biennale, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con impegni aggiunti rispetto a quanto previsto dalla condizionalità:

  • Impegno 1: avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere o di colture da rinnovo, inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. L’avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 1° giugno al 30 novembre dell’anno di domanda.

  • Impegno 2: sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l’uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l’uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest’ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;

  • Impegno 3: l’interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche.

Per gli impegni aggiuntivi, i parametri di violazione sono così definiti:

Portata dell’infrazione

  • Livello basso: mancato rispetto dell’impegno su una superficie inferiore al 25% della superficie determinata e superiore a 1 ettaro;

  • Livello medio: mancato rispetto dell’impegno su una superficie compresa tra il 25% e il 60% della superficie determinata;

  • Livello alto: mancato rispetto dell’impegno su una superficie superiore al 60% della superficie determinata e/o se si riscontrano diserbanti/fitosanitari diversi da quelli previsti per coltura.

Gravità dell’infrazione

  • Livello basso: mancato rispetto dell’impegno 3;

  • Livello medio: mancato rispetto dell’impegno 2;

  • Livello alto: mancato rispetto dell’impegno 1 e/o di due o più impegni;

Durata dell’infrazione

  • Livello basso: nei casi diversi dal livello alto;

  • Livello medio: non prevista;

  • Livello alto: se portata e gravità sono entrambe alte

 

Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare AGEA in allegato.

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