Come presentare la domanda per i danni indiretti causati dalla peste suina africana. Sul BURL di Regione Lombardia pubblicate le disposizioni (D.d.s. n.1213 del 15 gennaio 2024) con le indicazioni per richiedere i sostegni da parte delle aziende suinicole colpite dalle misure sanitarie di contenimento della PSA nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.
La domanda di aiuto potrà essere presentata fino al 15/02/2024.
Le domande saranno liquidate a partire dal 3 giugno 2024.
Leggi anche: Danni indiretti per PSA, domande entro il 15 febbraio 2024
PSA, aiuti per danni indiretti. Da Agea le istruzioni operative per richiedere i contributi
Ecco tutte le indicazioni in merito agli aiuti e ai controlli:
AIUTI PER DANNI DAL 1° AGOSTO 2023
Si segnala che con il D.M. n.707009 del 29/12/2023 gli interventi a favore della filiera suinicola sono stati estesi anche alle aziende che hanno subito danni nel periodo dal 1° agosto 2023 al 30 novembre 2023. Si specifica che a tal fine sarà aperta una successiva domanda di indennizzo che interesserà esclusivamente le aziende che hanno subito danni a partire dal 1° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023.
Si specifica la documentazione da allegare alla domanda, a seconda della tipologia di intervento:
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Deprezzamento animali per vendita anticipata (intervento 1) - l’ammissibilità all’intervento è consentita agli allevamenti situati in zona 1 e 2 di cui al reg UE n. 2021/605 e successivi ulteriori provvedimenti come da nota MASAF n. prot. 559836 del 10/10/2023;
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Documentazione attestante i capi o i kg venduti e i relativi ricavi alla vendita (fatture di vendita, DDT ecc.…);
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Registro dell'allevamento da cui si evinca la movimentazione degli animali;
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Documentazione probante l’uscita degli animali dall'allevamento verso il macello;
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Listini prezzi di vendita riferiti a periodi indenni dalla epizoozia che consentano di determinare l’avvenuto deprezzamento;
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Prospetto dei dati di calcolo.
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Interruzione riproduzione scrofe (intervento 2) - l’ammissibilità all’intervento è consentita agli allevamenti situati in zona 2 di cui al reg UE n. 2021/605 e successivi ulteriori provvedimenti come da nota MASAF n. prot. 559836 del 10/10/2023;
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Registro di allevamento;
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Documentazione relativa alla data di copertura delle scrofe;
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Documentazione relativa al periodo medio intercorrente tra due parti successivi;
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Documentazione relativa ai giorni intercorsi tra le due successive coperture delle scrofe nel periodo di interesse.
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Prolungamento vuoto sanitario/ mancato accasamento (intervento 3) - l’ammissibilità all’intervento è consentita agli allevamenti situati in zona 2 di cui al reg UE n. 2021/605 e successivi ulteriori provvedimenti come da nota MASAF n. prot. 559836 del 10/10/2023;
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Registro dell'allevamento;
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Ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio o documentazione inerente al preventivo abbattimento degli stessi;
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Fatture attestanti il numero di animali commercializzati nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2020 - 31 luglio 2021.
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Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco dei trasferimenti) (intervento 4) - L’ammissibilità all’intervento è consentita agli allevamenti situati in zona 1 e 2 di cui al reg UE n. 2021/605 e successivi provvedimenti come da nota MASAF n. prot. 559836 del 10/10/2023;
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Registro dell'allevamento nel quale si evidenzia il prolungamento dei giorni di allevamento;
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Dichiarazione di provenienza degli animali relativa alla data di primo accasamento posteriore al fermo obbligatorio;
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Ultimo mod. 4 di uscita degli animali dall'allevamento verso il macello prima del fermo obbligatorio;
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Prospetto riepilogativo dei dati calcolo.
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Riduzione macellazione (intervento 5).
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Mancato export e deprezzamento merce (intervento 6).
Per gli interventi 5 e 6 tutta la documentazione di carattere veterinario, e di carattere commerciale – fiscale che consenta di individuare i quantitativi di merce venduta (intervento 5) ed esportata (intervento 6).
CONTROLLI
Sul 100% delle domande, sono effettuati i seguenti controlli amministrativi:
- Per gli interventi da 1 a 4
- o verifica della titolarità dell'allevamento di capi;
- o corrispondenza della tipologia e del numero capi/kg richiesti ad indennizzo nella domanda con quanto riportato nei documenti previsti;
- o determinazione del numero di capi/kg ammissibili all'indennizzo distinti per tipologia.
- Per intervento 1 verifica dell’effettivo anticipo della vendita rispetto agli usuali periodi di allevamento/ ingrasso e l’effettivo deprezzamento del prodotto desunto dalle fatture di vendita.
- Per l’intervento 2 verificare il numero di scrofe in riposo riproduttivo ovvero non ingravidate e che quindi non produrranno suinetti nel periodo di interesse e il numero di settimane trascorse tra due successive gravidanze confrontato con il normale periodo fisiologico che intercorre tra due gravidanze.
- Per l’intervento 3 il numero di animali d’indennizzare è calcolato dividendo il numero di animali commercializzati dal 1° luglio 2020 - 31 luglio 2021 per 57 settimane al fine di trovare il numero di animali commercializzati alla settimana.
- Per intervento 4 verificare l’effettivo prolungamento del ciclo produttivo rispetto agli usuali periodi di allevamento/ ingrasso e numero di capi presenti.
- Per gli interventi 5 e 6: corrispondenza dei quantitativi venduti e dei fatturati di esportazione.
Ad integrazione dei controlli amministrativi saranno effettuati controlli puntuali, su un campione di almeno il 5% delle istanze presentate, per verificare la corrispondenza dei dati inseriti in domanda con quanto si può desumere:
- dai registri di allevamento per le categorie di animali ammesse a premio;
- documentazione veterinaria attestante il danno subito;
- documentazione fiscale;
- documentazione commerciale.