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Danni indiretti per PSA, domande entro il 15 febbraio 2024

Danni indiretti per PSA, domande entro il 15 febbraio 2024

AGGIORNAMENTO: pubblicata la circolare Agea che indica le modalità attuative del decreto del MASAF 

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare,   suini,   AgriNews,   PSA

AGGIORNAMENTO: Agea ha pubblicato la Circolare (in allegato) con cui specifica le modalità di attuazione del decreto del MASAF (n.534026 del 29 settembre 2023) che ha stanziato euro 19.644.443,25 a sostegno delle imprese suinicole che hanno subito danni indiretti per le misure di contenimento della PSA nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023. 

Le domande dovranno essere presentate, presso l’Organismo pagatore competente territorialmente, in base alla sede legale dell’impresa, entro il 15 febbraio 2024, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.

Gli organismi pagatori, previa istruttoria, provvedono ad effettuare il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto dal 3 giugno 2024. 

Nel dettaglio:

Ripartizione delle risorse finanziarie:

  • il 60% alle Piccole-Medio Imprese e Microimprese del settore della produzione agricola primaria;
  • il 40% viene destinato al settore della macellazione e della trasformazione

Le Grandi Imprese sono escluse dal regime di esenzione per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell’ambito del regime di de minimis (relativo alla trasformazione ed alla macellazione)

I beneficiari del provvedimento:

  • imprese della produzione primaria
  • imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

A.    allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute e/o dalle Ordinanze del Commissario governativo alla Peste Suina Africana”

B.   macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o più delle seguenti condizioni:

·       ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;

·       che a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati;

·       gli stabilimenti aventi l’autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano;


Le aziende ammissibili al sostegno: 
  • Verri 
  •  Scrofe 
  •  Scrofette 
  •  Suini da ingrasso 
  •  Suinetti 
  •  Prosciutti 
  •  Prodotti di salumeria 
  •  Tagli di carne suina

 

Gli interventi ammessi:

  • deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita anticipata o differita degli animali;
  • mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
  • prolungamento vuoto sanitario;
  • costi di produzione per prolungamento allevamento (Blocco movimentazione);
  • stima dei danni causati dalla riduzione della macellazione; 
  • distruzione e distoglimento della merce per mancato export; 
  • stima dei danni causati dal mancato export

       

Per le imprese che non svolgono produzione primaria, il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno stimato forfetariamente (formula riportata nella Tabella A-bis), mentre per le PMI e Microimprese della produzione primaria, il sostegno è determinato max del 100% del danno totale subìto.


Si segnala inoltre che, a seguito di un intervento di Alleanza Cooperative presso Agea Coordinamento, è stata superata la problematica che riguardava il mancato pagamento agli allevamenti a “ciclo chiuso” che non potevano dimostrare il mancato accasamento dei suinetti, in quanto non certificabile con le fatture di acquisto degli stessi.  Per questi allevamenti il numero di animali ai fini dell’indennizzo dell’intervento 3 (prolungamento vuoto sanitario/mancato accasamento) sarà ora verificabile attraverso il controllo del registro di stalla della Banca Dati Nazionale (BDN), dove è indicata la provenienza “N” (nati in stalla).

 

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