Si avvicina, anche per le cooperative, la scadenza per la comunicazione obbligatoria del Titolare Effettivo. Entro l'11 dicembre, a seguito degli obblighi dettati dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007), le società cooperative dovranno prevederne l'indicazione compilando la Sezione Autonoma dedicata al Registro dei Titolari Effettivi, istituita presso le Camere di Commercio.
La comunicazione, va ricordato, va effettuata solo in modalità telematica e deve essere firmata digitalmente. Qualsiasi variazione successiva dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva dovrà essere aggiornata entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione.
Abbiamo già parlato del Titolare Effettivo e come va individuato nelle imprese cooperative. È importante però fare chiarezza anche su altri aspetti e sui dubbi più rilevanti. I dati da fornire, le conseguenze della mancata comunicazione e le eventuali sanzioni, i casi particolari legati alla compagine sociale, la conservazione delle verifiche.
Nel dettaglio:
Alla pratica telematica andrà allegata apposita modulistica che dovrà contenere:
- I dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo;
- L’eventuale indicazione delle circostanti eccezionali, ovvero lo status di contro-interessato ai fini dell’esclusione dell’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e la pec per ricevere le comunicazioni nella qualità di contro interessato;
- La dichiarazione di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 48 del DPR n 445/2000.
- Le imprese dotate di personalità' giuridica dovranno comunicare, in aggiunta a quanto sopra, l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, oppure le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.
L’articolo 1 del D.Lgs. 231/2007 definisce il titolare effettivo quale è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un'entità giuridica.
I criteri per individuare il titolare effettivo sono indicati nell'articolo 20.
Il c.d. criterio della “proprietà”, previsto dal comma 2 dell’art.20, trova applicazione in via prioritaria rispetto al criterio residuale, di cui al successivo comma 5 dello stesso articolo.
Pertanto, nell’ipotesi in cui vi sia una situazione di proprietà rilevante (diretta o indiretta, di una partecipazione al capitale superiore al 25%) di una società cooperativa da parte di una o più persone fisiche, la stessa o le stesse sono da qualificarsi come titolare effettivo.
In via subordinata, qualora non si possa applicare il criterio “proprietario” del comma 2, si potrà ricorrere al criterio residuale del comma 5.
In base a questo criterio residuale (e non quello “proprietario”), il titolare effettivo dovrà essere individuato secondo una verifica da condurre “nel concreto” in relazione allo specifico assetto organizzativo della società. Le persone che ricoprono i ruoli di rappresentanti legali, amministratori esecutivi o direttori generali non necessariamente dovranno essere indicati in forma cumulativa. Sicché in base all’assetto organizzativo concretamente assunto potrà essere indicato anche solo un amministratore esecutivo o un direttore generale, a condizione che in capo ad esso spetti in concreto il potere generale di gestione della società e il potere di vincolare la stessa verso l’esterno.
Nel caso di una cooperativa con 3 soci, persone fisiche: ciascun socio ha una partecipazione superiore al 25%, ed è quindi necessario comunicare tutti e 3 i soci come titolari effettivi in quanto è applicabile il criterio della proprietà dell’ente.
In alcuni casi è necessario individuare come titolare effettivo anche ulteriori figure:
- qualora risulti titolare del potere di rappresentanza anche il vicepresidente è necessario l'indicazione di entrambi i nominativi di presidente e vicepresidente;
- in presenza di amministratori destinatari di deleghe gestorie rilevanti con potere di rappresentanza è opportuna, anche in questo caso, una comunicazione dei titolari effettivi;
- dovrà essere indicato quale titolare effettivo anche la sola persona fisica che detenga, quale socio cooperatore o finanziatore, una partecipazione al capitale superiore al 25 per cento.
Tuttavia, è importante notare che non devono essere indicati come titolari effettivi i soggetti diversi dalle persone fisiche, come società, enti o investitori istituzionali, anche se detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 20 del D.lgs. 231/2007 è richiesto che “i soggetti obbligati conservino traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5 (rappresentanza legale, amministrazione o direzione), delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo” qualora non sia applicabile il criterio prioritario relativo alla proprietà e al controllo dell’ente.
Nel verbale dell’organo di amministrazione con cui si dà evidenza dell'attività di verifica dell'identità del titolare effettivo, qualora questi debba essere individuato attraverso l’applicazione del criterio residuale, occorrerà esplicitare in maniera adeguata le ragioni per le quali si è proceduto con l’applicazione di tale criterio nonché le motivazioni per le quali è stata concretamente individuata quella determinata persona fisica (rappresentante legale, amministratore delegato, direttore).
Nell’ipotesi di errore nella comunicazione del titolare effettivo potrà essere trasmessa una comunicazione di variazione dei dati.
Titolare Effettivo | Mancata indicazione del TE: quali le conseguenze?
Ai sensi dell’2630 del Codice Civile, l’omessa indicazione del titolare effettivo presso il registro delle imprese, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
A chi viene applicata la sanzione?
A tutti gli amministratori della cooperativa, in quanto tenuti alla trasmissione della comunicazione ai sensi dell’art.2630 del Codice Civile e del DM 55/2022 (Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni relative alla titolarità effettiva).