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Covid Lombardia, le regole dopo il DPCM 24 ottobre

Covid Lombardia, le regole dopo il DPCM 24 ottobre

L'ordinanza 624 di Regione Lombardia

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Lombardia,   Coronavirus,   Covid-19,   ordinanza,   covid

Con l’ordinanza di Regione Lombardia n. 624 del 27 ottobre le misure restrittive vigenti sul territorio regionale per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 sono state allineate all’ultimo DPCM del 24 ottobre.  L’ordinanza sostituisce le precedenti del 16 e del 21 ottobre 2020 .

Validità dal 27 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

Il provvedimento richiama in premessa le restrizioni agli spostamenti delle persone fisiche dalle ore 23.00 alle ore 5.00 introdotte con ordinanza del Ministero della salute d’intesa con la Regione Lombardia del 21 ottobre 2020 riconfermate dall’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione del 26 ottobre 2020 emanata con l’integrazione del divieto di consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Si conferma sabato e domenica:

  • la chiusura delle grandi strutture di vendita;
  • la chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

La disposizione non si applica:

  • alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici
  • prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l’igiene della casa, 
  • piante e fiori e relativi prodotti accessori, 
  • giornali, riviste e periodici
  • farmacie, alle parafarmacie, 
  • alle tabaccherie e rivendite di monopoli. 

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono essere effettuata in osservanza delle misure limitative e delle Linee guida per esse previste dal DPCM 24 ottobre 2020 e dalla presente ordinanza. 

Tutte le restanti attività presenti nelle grandi strutture di vendita e nei centri commerciali (a titolo esemplificativo, parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida per essere previsti.

 

Misure anti assembramento

Il provvedimento richiama le misure per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio e le misure anti-assembramento negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande già introdotte con l’ordinanza del 21 ottobre 2020.

 

Divieto accesso a familiari e caregiver in Rsa e Rs (salvo autorizzazione)

Rimane vietato l’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio. La disposizione continua ad essere maggiormente restrittiva di quella prevista anche nell’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020 (che non statuisce un divieto di accesso ma una limitazione e, oltretutto, non è estesa a tutte le unità d’offerta residenziali ma solo alle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non).

 

Didattica a distanza per le superiori (e eccezioni)

Si conferma l’obbligo della didattica ad distanza per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative che erogano percorsi di Istruzione e formazione professionale, con le seguenti sole eccezioni:

attività laboratoriali, come individuate dai collegi dei docenti,

-attività didattiche individualizzate e personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali, individuate in stretta collaborazione con le famiglie.

E’ invece esplicitato con il provvedimento in commento l’obbligo della didattica a distanza anche per i soggetti che erogano percorsi di formazione professionale non in diritto dovere (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua), ammettendosi in presenza le sole attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami.