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Lombardia, le norme anti-Covid fino al 6 novembre

Lombardia, le norme anti-Covid fino al 6 novembre

Cosa dice l'ordinanza 604 di Regione Lombardia

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Regione Lombardia,   Lombardia,   Coronavirus,   divieti,   mascherine,   obblighi,   bar,   ristoranti,   temperatura,   rilevazione temperatura,   covid,   misurazione temperatura lavoro,   didattica a distanza,   cibi,   bevande

Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 contenente ulteriori misure (ordinanza n. 619 del 15 settembre 2020) per la prevenzione e gestione dell’emergenza: come richiamato nelle premesse “il trend dei contagi fa ritenere necessaria l’adozione di misure urgenti restrittive specifiche, finalizzate al contenimento del contagio”. 

L’ordinanza è valida fino al 6 novembre 2020.

Sono confermate le misure già vigenti riguardo a:

- Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro e conseguenti protocolli di sicurezza

- Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia


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OBBLIGO RILEVAZIONE TEMPERATURA SUI LUOGHI DI LAVORO

Sono confermati i consueti obblighi a carico dei datori di lavoro di:

- Rilevare la temperatura corporea del personale prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale

- Rilevare la temperatura corporea del personale qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite)

- Non consentire l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro al personale se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°

- Isolare momentaneamente le persone con temperatura superiore a 37,5° 

- Comunicare, direttamente od indirettamente tramite l’ufficio del personale, tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente, ove nominato, di cui al Decreto Legislativo n.81/2008. Il medico competente provvede senza ritardo alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.

 

DIDATTICA A DISTANZA

L’ordinanza regionale ripristina, in parte, l’obbligo della didattica a distanza: “le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono organizzare le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio”. 

E’ altresì formulata la raccomandazione alle Università, nel rispetto della loro specifica autonomia, di “organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza”.

RISTORAZIONE, CIBI E BEVANDE

Le attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande sono soggette a nuovi imiti e restrizioni:

 

  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00;
  • in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli;
  • E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00.
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
  • Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;
  • E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
  • E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

 

STOP SPORT DI CONTATTO

E’ prevista la sospensione di tutte le attività sportive di contatto (espressamente elencate nel DM 13 ottobre 2020): gare, competizioni e le altre attività, anche di allenamento, svolti a livello regionale o locale sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche.

 

CHIUSURA SALE GIOCHI

E’ reintrodotta la sospensione di tutte le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. E’ altresì sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

 

DISPOSIZIONI ORDINANZA 619 DEL 15 OTTOBRE - REGIONE LOMBARDIA

Sono altresì confermate le disposizioni introdotte dall’ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020 riguardo a:

- l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, per il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali di cui alle Linee guida di cui all’allegato 1;

- Nuove misure per regolamentare la partecipazione del pubblico agli eventi e competizione sportive in osservanza del generale principio secondo cui “E’ consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento”;

- Il divieto dell’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti,salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio”.

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Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.


 

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