Emergenza Covid, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 269 del 28 ottobre 2020) del "DL Ristori" arrivano gli aiuti alle categorie più colpite dalle chiusure imposte dall'ultimo DPCM (24 ottobre) .
I contributi arriveranno entro metà novembre direttamente sui conti correnti delle imprese. All'erogazione provvederà l'Agenzia delle Entrate.
Il provvedimento prevede:
- contributi a fondo perduto per le varie categorie le cui attività sono state colpite dalle ultime misure di contenimento introdotte, andando a individuare un'aliquota di "ristoro" definita dal 100% al 400% e comunque fino a un massimo di 150.000 euro;
- una proroga della Cig di 6 settimane per le imprese che l'hanno utilizzata in modo continuativo e per le quali la scadenza è alla metà di novembre o, in alternativa, ulteriori 4 settimane di esonero contributivo, nonché il blocco dei licenziamenti sino al 31 gennaio 2021;
- la sospensione dei versamenti contributivi per il mese di novembre;
- un'indennità di 1.000 euro per le categorie maggiormente in difficoltà, che potrebbero comprendere il lavoratori stagionali del turismo, i lavoratori stagionali dello spettacolo, i lavoratori stagionali degli stabilimenti termali, gli operatori dei centri sportivi e i lavoratori occasionali e intermittenti;
- due mesi aggiuntivi di Reddito di emergenza del valore mensile fino a 800 euro.
Leggi anche:
Decreto Ristori Bis, ampliato fondo perduto per le imprese. I nuovo codici Ateco
Decreto Ristori Ter, nuovi aiuti alle imprese a fondo perduto
Ristori Quater, novità su contributi previdenziali, ammortizzatori, indennità
Come fare domanda Dl Ristori
DL Ristori, le misure
Le attività beneficiarie degli aiuti previsti dal decreto Ristori. con le quote percentuali per i
493210 Trasporto con taxi 100%
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 100%
561011 Ristorazione con somministrazione 200%
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%
561030 Gelaterie e pasticcerie 150%
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150%
561042 Ristorazione ambulante 200%
562100 Catering per eventi, banqueting 200%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150%
591400 Attività di proiezione cinematografica 200%
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200%
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%
931110 Gestione di stadi 200%
931120 Gestione di piscine 200%
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200%
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200%
931200 Attività di club sportivi 200%
931300 Gestione di palestre 200%
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200%
931999 Altre attività sportive nca 200%
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200%
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%
932930 Sale giochi e biliardi 200%
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200%
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200%
960420 Stabilimenti termali 200%
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200%
551000 Alberghi 150% 552010 Villaggi turistici 150%
552020 Ostelli della gioventù 150%
552030 Rifugi di montagna 150%
552040 Colonie marine e montane 150%
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150%
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150%
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150%
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150%
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200%
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200%
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200%
900101 Attività nel campo della recitazione 200%
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200%
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200%
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200%
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200%
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200%
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200%
Fondo perduto partite Iva
Art. 1 (Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive).
La disposizione introduce il riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di partita IVA che svolgono prevalentemente attività nei settori economici interessati dalle misure restrittive previste dal DPCM 24 ottobre 2020, allo scopo di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19.
Il contributo è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, sono in possesso della partita IVA attiva e che dichiarano di svolgere attività prevalente in uno dei settori individuati dai codici ATECO riportati nell’Allegato I del Decreto.
Nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere individuati codici ATECO ulteriori rispetto a quelli riportati nell’Allegato I del decreto legge, riferiti ad altri settori economici direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del sopra citato DPCM 24 ottobre 2020.
Partite Iva escluse dai rimborsi
Il contributo non è riconosciuto ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Partite Iva, le condizioni per i rimborsi
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ad aprile 2020 sia inferiore di almeno due terzi rispetto al fatturato di aprile 2019.
Spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti di cui all’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Erogazione del contributo
Allo scopo di semplificare le modalità di erogazione del contributo, la disposizione stabilisce che la somma venga accreditata direttamente sul conto corrente bancario o postale dei soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (c.d. D.l. Rilancio), da parte dell’Agenzia delle entrate.
Anche i soggetti che non hanno già usufruito del contributo ex art. 25, Dl. Rilancio, potranno farne istanza attraverso il canale web dell’Agenzia delle entrate che sarà appositamente riaperto. La quota di contributo spettante sarà calcolata sulla base dei parametri utilizzati per i soggetti che hanno già usufruito del precedente contributo.
L’ammontare del contributo non può, in ogni caso, superare 150.000 euro.
Definizione del contributo
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
a) per i soggetti che hanno già usufruito del contributo a fondo perduto, come quota del contributo già erogato ai senti dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) per i soggetti che non ne abbiano già usufruito , come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’Allegato I al decreto in esame.
Per i soggetti che abbiano già usufruito del contributo in base al D.L. Rilancio, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 al decreto in commento, agli importi minimi di mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definiti i termini e le modalità per consentire la trasmissione delle istanze da parte dei soggetti che non avevano già usufruito della provvidenza di cui all’articolo 25 del decreto Rilancio.
Il contributo in esame è riconosciuto nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” nei limiti e secondo le modalità di cui alla Comunicazione della Commissione Europea, 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Art. 2 (Rifinanziamento comparto Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295).
La disposizione prevede il rifinanziamento, per un importo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva affidato in gestione separata all’Istituto per il Credito Sportivo, che può concedere garanzie per mutui concessi dalle banche, per la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzatura, il miglioramento o l’acquisto di impianti sportivi, compresa l’acquisizione delle aree, da parte di società o associazioni sportive.
La disposizione in esame, prevede, altresì, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale amministrato in gestione separata dall’Istituto per il Credito Sportivo. Tale comparto è destinato alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti di operazioni di liquidità. Si tenga conto, che in sede di emergenza da Covid-19, la maggiore esigenza dei soggetti che operano nel settore sportivo a vario titolo, è quella della liquidità per il pagamento salari, imposte, canoni di locazione e fatture.
Fondo per il sostegno associazioni e società dilettantistiche
Art. 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche).
Scopo della disposizione, che prevede l’istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è di fornire un adeguato supporto economico a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che a seguito delle misure restrittive disposte con il DPCM 24 ottobre 2020, stanno subendo una forte crisi economica.
Il finanziamento del Fondo di nuova costituzione, le cui risorse saranno trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport- è determinato per un ammontare pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, ed è destinato all’adozione di misure di sostegno, ristoro e ripresa delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito delle restrizioni introdotte sulle attività sportive.
Sospensione misure esecutive immobiliari prima casa
Art. 4 (Sospensione delle misure esecutive immobiliari nella prima casa). La norma prevede, fino al 31 dicembre 2020, l’inefficacia di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.
Misure a sostegno operatori turistici e cultura
Art. 5 (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura).
La disposizione prevede il rifinanziamento:
• per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, della quota parte del Fondo emergenze di parte corrente, di cui all’articolo 89 del decreto legge n. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) destinato al ristoro del settore della musica dal vivo, anche esso colpito dalle misure restrittive per il contenimento del contagio da Covid-19;
• per un importo pari a 400 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo di cui all’articolo 182, del D.L. 34/2020 (Rilancio) e articolo 77 del D.L. n. 104/2020, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per il comparto turistico, che è uno dei settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento e dalle restrizioni dei viaggi imposte dalla pandemia. Inizialmente il Fondo era destinato a sostenere le agenzie di viaggio e tour operator, a cui sono state aggiunte, quali categorie ammesse al beneficio economico, anche le guide e gli accompagnatori turistici, ex art. 77, D.l. n. 104/2020;
• per un importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai
diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.
Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, è previsto che le disposizioni di cui all’articolo 88, commi 1 e 2 del decreto legge n. 18/2020, (relative alla possibilità di rimborsare con voucher i titoli di accesso a spettacoli e luoghi di cultura, secondo i termini e le modalità ivi indicati) si applichino anche al periodo decorrente tra il 24 ottobre 2020 (data di adozione dell’ultimo DPCM contenente le ultime misure restrittive) e fino al 31 gennaio 2021, per i soli titoli relativi a spettacoli dal vivo, e i relativi termini decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento. La norma mira ad applicare le stesse modalità di rimborso già previste dall’articolo 88 del D.l. n. 18/2020, ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, sospesi per effetto dell’ultimo DPCM del 24 ottobre 2020.
Con una modifica all’articolo 176 del D.L n. 34/2020 (Rilancio), la disposizione in esame prevede, altresì che, per i periodi di imposta 2020 e 2021, è riconosciuto una sola volta, il credito vacanze in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, non superiore a 40.000 euro. Tale credito è utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e 172/279 regionale, per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31 dicembre 2020, secondo le modalità applicative già definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, dell’articolo 176, del D.l. Rilancio sopra citato.
Sostegno all'export e fiere internazionali
Art. 6 (Misure urgenti di sostegno all’export e al sistema delle fiere internazionali).
Previsto un rifinanziamento:
• del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, comma 1, decreto legge n. 251/1981 (c.d. fondo 394), per un importo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2020;
• del Fondo istituito dall’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per un importo pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, e diretto ad erogare cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul fondo 394.
Integrate, altresì, le disposizioni previste dal D.L. n. 104/2020, in materia di sostegno delle fiere, tenuto conto del valore che assume il sistema fieristico nella strategia dell’internazionalizzazione delle imprese. Si prevede, quindi, che il settore possa beneficiare delle misure di sostegno per il ristoro dei costi fissi non coperti, e si estendono i benefici previsti per le fiere internazionali alle imprese che svolgono prevalentemente l’attività di organizzazione di fiere di rilievo internazionale.
Sostegno alle filiere agricole e della pesca
Art. 7 (Misure di sostegno alle imprese delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura).
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per il contenimento dell’epidemia da "Covid-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici. All’attuazione della misura provvede l’Agenzia delle entrate.
Credito d'imposta canoni locazione immobili a uso non abitativo
Art. 8 (Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda).
La disposizione è diretta ad estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto di azienda, già previsto dall’articolo 28 del D.L. Rilancio, allo scopo di fornire un ristoro e sostenere le imprese operanti nei settori indicati nella tabella di cui all’Allegato I del decreto in esame.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e alle condizioni previsti nell’ambito della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, della Commissione Europea.
Cancellazione seconda rata IMU
Art.9 (Cancellazione della seconda rata IMU).
Per l’anno 2020, è disposta l’abolizione del versamento della seconda rata IMU, sugli immobili e relative pertinenze in cui sono esercitate le attività indicate nella tabella di cui all’Allegato I del decreto legge in commento.
Si evidenzia che la cancellazione riguarda solo i proprietari di immobili che siano contemporaneamente anche gestori delle attività ivi esercitate.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e alle condizioni previsti nell’ambito della Comunicazione del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, della Commissione Europea.
Proroga modello 770
Art. 10 (Proroga del termine per la presentazione del modello 770).
Differita al 10 dicembre 2020, la scadenza per l’invio all’Agenzia delle entrate del modello che ha la funzione di attestare le ritenute fiscali operate dai sostituti d’imposta e i relativi versamenti, nel corso dell’anno d’imposta 2019.
Cassa integrazione e blocco licenziamenti
Art. 12. (Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)
Vengono previste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, con causale COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Le 6 settimane di trattamenti sono riconosciute sia ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), decorso il periodo autorizzato, sia ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:
- al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.
Viene prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti. Tale limitazione non trova applicazione nei seguenti casi:
- imprese che hanno cessato l’attività;
- imprese dichiarate fallite quando non sia previsto l’esercizio provvisorio;
- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Esonero contributivo
Art. 13. (Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
Per le aziende interessate dal DPCM 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre.
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (a parte il settore agricolo, diversamente gestito) che hanno sospeso o ridotto l’attività per l’emergenza COVID, per un massimo di 4 mesi da fruirsi entro il 31 maggio 2021. L’esenzione si calcola in base alla perdita di fatturato ed è pari:
- al 50% dei contributi con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi con una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
I pagamenti di detti contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Esonero contributivo per datori che non chiedono ammortizzatori
In linea di continuità anche in questo caso con D.L. Agosto, con esclusione del settore agricolo, con il comma 14 è riproposto seppur nel limite di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021 l’esonero contributivo (premi INAIL da pagare) a beneficio di quei datori di lavoro che non si avvalgono della proroga di ammortizzatori di cui sopra – tuttavia - per un monte ore pari alle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020.
Nonostante la formulazione sconti qualche imprecisione – si parla genericamente di integrazione salariale fruita a giugno e non specificatamente di ammortizzatori COVID – il rinvio in via generale all’art. 3 del D.L. 104/2020 determina per questa misura l’applicazione dei meccanismo già in uso come peraltro delineato in maniera puntuale da INPS ormai più di un mese fa con propria circolare.
Contestualmente, con il comma 15, invece, alla luce delle nuove 6 settimane di ammortizzatori richiedibili, viene data la possibilità ai datori di lavoro che abbiano già optato per la richiesta di esonero contributivo alternativo di rinunciarvi limitatamente alla quota di esonero non goduto, al fine appunto di poter richiedere nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale COVID.
Indennità 1000 euro
Con l’art. 15, anche in questo caso in linea di continuità con precedenti provvedimenti e sostanzialmente con l’utilizzo degli stessi requisiti e meccanismi già in uso, vengono prorogate con una nuova una tantum di 1.000 euro alcune indennità COVID valide nei mesi scorsi che saranno di fatto erogate in automatico per coloro che già ne fruivano e riconosciute ex novo a fronte della presentazione di apposita domanda per nuovi soggetti richiedenti. Ne beneficiano:
lavoratori stagionali del settore turismo/termale, anche somministrati nonché dipendenti a tempo determinato con contratti di breve durata in questi settori;
lavoratori stagionali di altri settori;
lavoratori intermittenti;
lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo
titolari di contratti autonomi occasionali;
venditori incaricati alle vendite a domicilio;
Con l’art. 17, si rinnova per il solo mese di novembre e per un nuovo importo di 800 € il sostegno al reddito in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche
Tamponi rapidi da medici di famiglia e pediatri
Art. 18 (Disposizioni urgenti per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta).
Allo scopo di allentare la pressione delle strutture sanitarie e per ridurre i tempi di attesa degli assistiti che devono eseguire un tampone per verificare se sussiste o meno il contagio, si prevede che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, possano eseguire i tamponi antigenici rapidi.
A tale scopo è autorizzata la spesa, per l’anno 2020, di euro 300.000.000.