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Ristori Quater, novità su contributi previdenziali, ammortizzatori, indennità

Ristori Quater, novità su contributi previdenziali, ammortizzatori, indennità

Ecco le novità del quarto decreto Ristori su scadenze pagamenti e iuti a fondo perduto 

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: covid,   decreto ristori,   Ristori,   Ristori Quater

RISTORI QUATER, PROROGHE E INDENNITÀ

Pubblicato nella GU n. 297 del 30 novembre 2020 il quarto decreto Ristori (c.d. Ristori quater) contenente ulteriori misure di sostegno ai settori più interessati dalle misure restrittive disposte dai DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020.

 

Le misure di maggior interesse contenute nel DECRETO RISTORI-QUATER

 

 

PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP

È disposta la proroga, dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020, del termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia

Ricavi non superiori a 50 milioni e diminuzione fatturato

Invece, per i soli soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (2019) e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno al 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021. 

Proroga contributo zone rosse e arancioni

La proroga al 30 aprile 2021 si estende altresì, a prescindere dai requisiti di fatturato o dei corrispettivi di cui sopra: ➢ ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge Ristori bis (n. 149/2020), con domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello alto di rischio (c.d. zone rosse), come individuate alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute; 

➢ agli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità ed un livello alto di rischio (c.d. zone arancioni), come individuate alla data del 26 novembre 2020, con ordinanze del Ministro della salute. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2021. 

È escluso il rimborso di quanto già versato.

 

SOSPENSIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI IN SCADENZA A DICEMBRE 

Pagamenti differiti al 16 marzo 2021:
  • per tutte le imprese con fatturato fino a 50 milioni di euro nel 2019 e con un calo di fatturato del 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019;
  • per tutte le imprese avviate dopo il 30 novembre 2019;
  • per tutte le attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale a seguito del DPCM del 3 novembre;
  • per le attività/servizi di ristorazione ricadenti in zone arancioni e rosse;
  • per soggetti che operano nei settori ATECO individuati nell’Allegato 2 del D.L. 149/2020 (Ristori-bis) o che esercitino attività alberghiere, tour operator e agenzie di viaggi purché ricadano in tutti i casi in zone rosse;

NB: per la distinzione in zone gialle, arancioni e rosse rileva la fotografia presente alla data del 26 novembre 2020.


INDENNITÀ COVID

In linea di continuità con precedenti provvedimenti - da ultimo D.L. Ristori n. 137/2020 - e sostanzialmente con l’utilizzo degli stessi requisiti e meccanismi già in uso, vengono prorogate con una nuova una tantum di 1.000 euro alcune indennità COVID valide nei mesi scorsi che saranno di fatto erogate in automatico per coloro che già ne fruivano e riconosciute ex novo a fronte della presentazione di apposita domanda per nuovi soggetti richiedenti.

Ne beneficiano:

  • lavoratori stagionali del settore turismo/termale, anche somministrati nonché dipendenti a tempo determinato con contratti di breve durata in questi settori;
  • lavoratori stagionali di altri settori;
  • lavoratori intermittenti;
  • titolari di contratti autonomi occasionali privi di partita IVA;
  • venditori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo.

Per gli iscritti al Fondo Pensione dello Spettacolo si segnala al comma 7 un’importante precisazione, valida in assoluto sin dall’erogazione delle prime indennità con il D.L. 18/2020 (“Cura Italia”), secondo cui la condizione ostativa di non aver un contratto di lavoro dipendente in corso alla data di entrata in vigore dei provvedimenti per poter beneficiare delle somme spettanti si riferisce unicamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

INDENNITÀ PER LAVORATORI SPORTIVI

È prorogata anche per il mese di dicembre l’indennità di 800 € come sostegno al reddito in favore dei lavoratori sportivi con rapporto di collaborazione, che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività, impiegati presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive associate, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche.


AMMORTIZZATORI COVID

Seppur manchi poco alla fine dell’anno, viene chiarito che possono beneficiare delle 18 settimane di trattamenti di integrazione salariale previste dal D.L. Agosto anche i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020. Nel ricordare che in tale provvedimento mancasse un riferimento puntuale circa la platea di lavoratori destinatari di tali trattamenti e come l’INPS con propria circolare - n. 115 del 30 settembre 2020- avesse nelle more precisato, su espressa indicazione ministeriale, che dovevano essere interessati unicamente i lavoratori in forza alla data del 13 luglio, segnaliamo che in questo modo si produce un allineamento con quanto precisato nel D.L. Ristori-bis rispetto alla fruizione delle altre 6 settimane di ammortizzatori-COVID fruibili entro il 31 gennaio 2021 sempre con riferimento a lavoratori in forza alla data del 9 novembre.



 

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