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Covid, le nuove misure dal 26 ottobre

Covid, le nuove misure dal 26 ottobre

Gli obblighi del DPCM 24 ottobre 2020 validi fino al 24 novembre

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   dpcm,   covid

Il 24 ottobre 2020 il Presidente del Consiglio ha emanato un nuovo DPCM che introduce le nuove misure a partire dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020.

Il nuovo DPCM  sostituisce quello del 13 ottobre come modificato da quello 18 ottobre.

Si riportano di seguito le principali novità. Nel dettaglio:

  • Spostamenti
  • Sospensione attività
  • Misure per datori di lavori privati
  • Ristorazione
  • Didattica
  • Eventi sportivi e allenamenti
  • Sport di contatto
  • Divieto di feste e ricevimenti
  • Sospesi eventi e convegni
  • Attività centri semi-residenziali
  • Smart working PA.


Spostamenti

Non viene introdotto alcun limite o divieto per gli spostamenti individuali ma una forte raccomandazione a “non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per:

  • esigenze lavorative
  • di studio
  • per motivi di salute
  • per situazioni di necessità
  • per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. 

 

Si ricorda che sul territorio regionale è in vigore dal 22 ottobre 2020 l’ordinanza emanata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia in base alla quale “dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”. 

Sul sito di Regione Lombardia, nella pagina dedicata a “Coronavirus- ultimi provvedimenti”, è disponibile il modulo per l’autocertificazione da compilare nel caso di spostamenti al di fuori della fascia oraria 5.00- 23.00.

 

 

Sospensione attività

Il provvedimento dispone la sospensione delle seguenti attività:

  • attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • attività degli impianti nei comprensori sciistici che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;
  • le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;
    le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

 

Misure per datori di lavoro privati

Il DPCM introduce nuove indicazioni anche per i datori di lavoro privati (art. 3 commi 4 e 5):

  • “È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati”;
  •  “È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto”.

 

 

Ristorazione

Per i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è prevista la chiusura alle 18.00. 

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo e non più sei, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. 

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. 

La ristorazione con asporto è consentita anche oltre le 18 salva l’osservanza delle specifiche misure restrittive valide sul territorio regionale in forza dell’Ordinanza del 23 ottobre 2020 che prescrivono la chiusura delle attività entro le 23.00. Nessuna limitazione di orario, anche in Lombardia, sembra invece esserci per la ristorazione con consegna a domicilio.

 

Didattica 

Se l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado è previsto l’incremento del ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. 

Si ricorda che sul territorio regionale è vigente una misura maggiormente restrittiva disposta con ordinanza dello scorso 21 ottobre 2020 che per le istituzioni scolastiche secondarie prevede sia assicurato, in via esclusiva, lo svolgimento delle lezioni mediante la didattica a distanza delle lezioni fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali.

 

Competizioni sportive e allenamenti

Riguardo agli eventi ed alle competizioni sportive, restano consentiti solo quelli “riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali” purché organizzati “all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”. 

 

Sono altresì consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni riconosciute di interesse nazionale, purché si tengano a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.

 

Sport di contatto

È disposta la sospensione dello svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. Restano consentite l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, a condizione che si svolgano nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 

Tale prescrizione conferma quanto già previsto dall’ordinanza regionale dello scorso 21 ottobre 2020 che ammetteva lo svolgimento in forma individuale di allenamenti e preparazione atletica anche per gli sport di contatto da parte di società e associazioni dilettantistiche a condizione che vi fosse assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, fossero osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

 

Divieto feste e ricevimenti

E’ confermato il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, che viene esteso anche a quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. 

La raccomandazione a non ricevere in abitazioni private persone diverse dai conviventi si fa più stringente, risultando derogabile “per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza”.

 

Sospesi eventi e convegni

Restano sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Per le riunioni private si conferma la forte raccomandazione ad organizzarle in modalità a distanza. 

Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

 

Attività centri semiresidenziali

Il provvedimento non introduce alcuna misura restrittiva per le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socioassistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario che continuano ad essere svolte secondo i protocolli già vigenti.

 

Smart working PA

E’ confermato per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori operi secondo le modalità del lavoro agile, oltre all’obbligo di disporre “una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali”.

 

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Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.