Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 13 ottobre 2020 con cui vengono adottate nuove misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le nuove misure, (salvo diversi termini di durata, previsti per le singole misure) si applicano in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020 e saranno efficaci dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.
+++Misure aggiornate dal DPCM 18 ottobre 2020 in vigore fino al 13 novembre+++
Nel dettaglio:
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Obbligo utilizzo mascherine
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Attività produttive industriali e commerciali
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Servizi alla persona e accesso strutture sanitarie
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Disposizioni specifiche per la disabilità
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Nuove restrizioni sulle attività sportive
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Musei, spettacoli e congressi
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Divieto feste al chiuso e all'aperto
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Strutture ricettive
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Lavoro agile PA
IL DPCM 13 OTTOBRE 2020: LE NUOVE MISURE
Obbligo utilizzo mascherine
Prosegue l’obbligo di utilizzo della mascherina e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
- nei luoghi chiusi accessibili al pubblico
- nei luoghi chiusi diversi dalle abitazioni private
- in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Rimane l'obbligo di rispettare i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
È introdotta la forte raccomandazione sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
Sono esenti dall'utilizzo della mascherina
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità;
- i soggetti durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Attività produttive industriali e commerciali
Su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali dovranno rispettare le prescrizioni del
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e la diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro,
sottoscritto il 24 aprile 2020 (
leggi anche: Coronavirus e sicurezza lavoro, cosa fare? Il nuovo protocollo) tra il Governo e le parti sociali nonché, per le parti competenza, il Protocollo condiviso per la regolamentazione e il contenimento del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e le parti sociali e il Protocollo condiviso per il settore del Trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
Servizi alla persona e accesso strutture sanitarie
Le attività inerenti i servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento con l’andamento della situazione epidemiologica nei loro territori e che individuino protocolli o linee guida utili a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.
Divieto per gli accompagnatori di pazienti di permanere nelle sale di attesa degli ospedali o nei dipartimenti per le emergenze. L’accesso di parenti e visitatori in strutture sanitarie e di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture residenziali o riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti o non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, la quale dovrà adottare tutte le misure necessarie atte a prevenire il rischio di contagi.
Disposizioni specifiche per la disabilità
Le attività sociali e socio-sanitarie, erogate dietro autorizzazione o su convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, dovranno essere svolte secondo piani territoriali adottati dalle Regioni, garantendo con specifici protocolli il rispetto delle misure per la prevenzione del contagio e la tutela della salute di utenti e operatori.
Le persone con disabilità motorie, intellettive, sensoriali o con problemi psichiatrici, o non autosufficienti, possono ridurre il distanziamento sociale con gli addetti e accompagnatori.
Nuove restrizioni sulle attività sportive
Presenza pubblico eventi e competizioni sportive
La presenza di pubblico per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi.
Sport di contatto
Lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con successivo provvedimento del Ministro dello Sport è consentito solo da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal CONI e dal CIP, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi ed è invece vietato in tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto, come sopra individuati, aventi carattere amatoriale; i divieti di cui alla presente lettera decorrono dal giorno della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento del Ministro dello sport.
Musei, spettacoli e congressi
Lo svolgimento di manifestazioni pubbliche è consentito solo in forma statica, a condizione che siano rispettate le distanze sociali e le altre misure di contenimento. Consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche o all’aperto, purché sia assicurato il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, con posti preassegnati e distanziati, con un numero massimo di 1000 spettatori se all’aperto e 200 spettatori se in luoghi chiusi.
Assicurato l’accesso a musei, e altri luoghi di cultura a condizione che sia garantito un accesso contingentato tale da evitare assembramenti di persone e che tra i visitatori sia rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, nel pieno rispetto dei protocolli o linee guida delle Regioni o della Conferenza delle Regioni.
Consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo modalità organizzative consone alle dimensioni e ai luoghi, tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale.
Divieto feste al chiuso e all'aperto
Vietate le attività di discoteche, sale da ballo o simili, sia al chiuso che all’aperto. Divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
Viaggi d'istruzione, visite guidate e uscite didattiche
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Nuove restrizioni per bar e ristoranti
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo;
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Continuano ad essere consentite le attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, purché nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande negli ospedali e negli aeroporti.
Strutture ricettive
Le attività delle strutture ricettive potranno essere esercitate a condizione che sia rispettato il distanziamento sociale, con garanzia della distanza interpersonale di almeno un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni.
Lavoro agile PA
Da ultimo viene previsto nuovamente per le pubbliche amministrazioni l’incentivo al lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, ripristinando l’obbligo di garantire che almeno il 50% del personale impiegato nelle attività operi secondo le modalità del lavoro agile come era previsto dall’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Per tutto quanto non richiamato sopra rimangono ferme le regole già contenute nei precedenti DPCM 7 settembre 2020 e 7 agosto 2020.
Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.