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Malattia e quarantena da Covid, come fare e certificazioni richieste

Malattia e quarantena da Covid, come fare e certificazioni richieste

I chiarimenti INPS nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Inps,   malattia,   Coronavirus,   covid19,   quarantena,   covid,   certificazione sanitaria,   certificato di malattia,   equiparazione malattia quarantena,   messaggio 2584 Inps

Riconoscimento malattia nei casi di quarantena dovuti a COVID. A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore delle relative norme e a fronte delle richieste di chiarimento da parte di Confcooperative, l’INPS nel messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020 detta specifiche istruzioni in applicazione dell’art. 26 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.


+++ Aggiornamento 12 aprile 2021+++



Equiparazione quarantena a malattia solo per lavoratori dipendenti

L’INPS sottolinea come siano interessati da tali norme soltanto i lavoratori dipendenti, con l’esclusione quindi dei soggetti (collaboratori) iscritti alla Gestione Separata. 

Positività al Covid, malattia riconosciuta anche per gestione separata

In presenza di conclamata malattia da COVID-19 il trattamento spetta anche agli iscritti alla Gestione separata sulla base della specifica normativa di riferimento, applicandosi in tal caso la consueta gestione della malattia comune con semplice certificato rilasciato dal proprio medico curante.

 

COVID, EQUIPARAZIONE DELLA QUARANTENA A MALATTIA 

Il periodo trascorso obbligatoriamente in quarantena con sorveglianza attiva o disposto in via precauzionale oppure in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, viene considerato ope legis come periodo di malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, sebbene tale periodo, sempre per espressa previsione di legge, non sia computabile ai fini del comporto.


Coronavirus e malattia, qual è il trattamento economico?

Nei casi di quarantena da Covid il trattamento di malattia verrà riconosciuto come di norma e di prassi seguendo le regole in uso per le diverse tipologie di lavoratori e settori (assunti a tempo indeterminato o determinato, OTD agricoli, lavoratori dello spettacolo, etc.). 

Di conseguenza, ai lavoratori con tutela della malattia a carico dell’INPS il trattamento sarà riconosciuto sulla base del settore e della qualifica e, a tale indennità, si aggiungerà anche l’eventuale integrazione a carico del datore se prevista dai diversi CCNL di categoria.

 

Certificato di malattia Covid con protocollo 

Rispetto alla CERTIFICAZIONE SANITARIA INPS richiama la necessità di un certificato di malattia attestante il periodo di quarantena con indicazione da parte del medico curante del protocollo del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica con cui di fatto è stata disposta la quarantena. 

 

Qualora ciò non fosse possibile – perché comunque di regola il certificato deve essere trasmesso in via telematica sin dal primo giorno di malattia o comunque se cartaceo (caso residuale) al massimo entro due giorni – è in capo al lavoratore l’onere di recuperare tale provvedimento comunicandone gli estremi all’INPS attraverso posta ordinaria o PEC e allegandolo se possibile.


In tal caso, in attesa di integrazione della documentazione da parte del lavoratore, il certificato sarà momentaneamente considerato sospeso.


Certificati di malattia presentati prima del 17 marzo

In applicazione del PERIODO TRANSITORIO disciplinato al comma 4 dell'articolo 26, tutte le indicazioni sin qui descritte non sono applicabili per certificati presentati prima del 17 marzo 2020 per cui, ai fini del riconoscimento del trattamento di malattia, rimangono validi quelli già trasmessi entro tale data, ovvero:

  • i certificati del proprio medico curante anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica;
  • i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

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