Riconoscimento indennità ospedaliera nei casi di quarantena COVID per lavoratori con patologie di particolare gravità. A distanza di alcuni mesi dall’entrata in vigore delle relative norme e a fronte delle richieste di chiarimento da parte di Confcooperative, l’INPS detta specifiche istruzioni in applicazione dell’art. 26 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.
QUARANTENA COVID PER MALATI GRAVI, FINO AL 31 LUGLIO ASSENZA EQUIPARATA A DEGENZA OSPEDALIERA
Nei casi espressamente indicati dalla norma – vale a dire disabili gravi, soggetti immunodepressi, con patologie oncologiche oppure con in corso terapie salvavita – FINO AL 31 LUGLIO p.v. il periodo di assenza dal lavoro è equiparato per legge a DEGENZA OSPEDALIERA.
Dopo aver ripercorso la norma, l’INPS evidenzia che, in generale, il trattamento di degenza ospedaliera comporta una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora vi siano familiari a carico e che si ha 1 anno di tempo dalla prescrizione per trasmettere la certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea.
Certificato malattia e verbale stato handicap
In relazione alla CERTIFICAZIONE SANITARIA, il procedimento viene avviato a fronte del rilascio del certificato di malattia del proprio medico curante nel quale dovrà emergere l’indicazione dettagliata della situazione clinica del paziente e della situazione di rischio.
Il certificato dovrà inoltre riportare i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap o, in assenza – come previsto per legge - della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle ASL.
Anche in questo caso si potranno verificare situazioni per cui il certificato pervenuto all’Istituto – se non completo di tutti i riferimenti o se gli Uffici medico legali territorialmente competenti richiederanno ulteriore documentazione – potrà essere considerato momentaneamente sospeso.
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