Via libera alle assemblee di società in presenza fisica. Nella FAQ del 2 giugno il Governo ha dato indicazioni sulla possibilità di ripartire con le riunioni ai tempi del Covid-19.
Il Decreto Legge n. 33/20 ed il DPCM 17 maggio infatti, se da un lato avevano eliminato il divieto di riunione, dall'altro avevano confermato il divieto di assembramento in luoghi pubblici e aperti al pubblico ed il rinvio di ogni attività congressuale a dopo il 14 giugno, generando più di una incertezza circa la legittimità della convocazione di assemblee in presenza fisica.
Si ricorda infatti che la precedente normativa emergenziale aveva escluso tale possibilità tanto da liberalizzare, al di là di specifiche previsioni statutarie, l'organizzazione delle assemblee con mezzi di telecomunicazione (articolo 106 D.L. 18/20).
Nella FAQ pubblicata il governo precisa che "Le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, ovvero di ogni altra forma di organizzazione collettiva, possono svolgersi in “presenza fisica” dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.
Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni".
La convocazione di assemblee in presenza fisica è quindi ora possibile ma con l'osservanza di precise misure di sicurezza di cui deve farsi garante l'organizzatore a tutela della salute dei partecipanti.
La scelta del luogo di svolgimento dei lavori assembleari deve infatti assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti ed il rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio.
Si ritiene di conseguenza opportuno che la società predisponga in vista della convocazione dell'assemblea un protocollo di sicurezza con le misure logistiche e organizzative adeguate ad evitare assembramenti.
Rimane ovviamente ferma la possibilità di fruire delle opportunità offerte dall'articolo 106 del D.L. 18/20 (mezzi di telecomunicazione, rappresentante designato, voto elettronico, decisioni extrassembleari nelle SRL) in alternativa alla convocazione di assemblee in presenza fisica.
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