Con la “Cambiale agraria e pesca”, ISMEA intende assicurare liquidità alle imprese agricole e della pesca colpite dalla crisi connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-1
La misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con decisione C(2020) 2999 del 4 maggio 2020 - nell’ambito del Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID”.
Beneficiari
Possono accedere al prestito cambiario a tasso zero le imprese agricole e della pesca che abbiano subìto un grave pregiudizio alla liquidità aziendale a causa dell’epidemia COVID-19, in particolare quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilità del prodotto e la chiusura dei normali canali commerciali.
Il prestito è riservato:
- alle PMI agricole, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
- alle PMI della pesca, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 e che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento (UE) n. 1388/2014.
Al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Iniziative ammissibili e agevolazione
Le risorse disponibili sono pari a 30 milioni di euro.
Il prestito è diretto ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti il ciclo produttivo.
L’importo non può superare il 50 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dalla ultima dichiarazione fiscale presentata alla data di domanda del prestito, e comunque non superiore a 30 mila euro.
Il tasso di interesse è pari a zero per tutta la durata del finanziamento.
La durata del prestito è 5 anni, con 2 anni di preammortamento. La PMI rimborsa il finanziamento mediante un piano di ammortamento, composto da n. 3 rate, scadenti rispettivamente a 36, 48 e 60 mesi dalla data di erogazione.
Il finanziamento è erogato dopo la firma n. 3 cambiali (agrarie o della pesca) di importo e scadenza uguale a quella delle rate di ammortamento del prestito. In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo. La cambiale agraria e la cambiale della pesca sono equiparate ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.
L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI in sede di domanda.
Il rimborso delle rate di finanziamento può avvenire esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a ISMEA, codice IBAN IT69J0306903248100000004337.
L’aiuto è pari all’ammontare del prestito concesso e verrà imputato tra gli “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” di cui alla Sezione 3.1 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", che prevede un massimale di:
- euro 800.000 per impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- euro 100.000 per le imprese rientranti nel settore di produzione primaria di prodotti agricoli;
- euro 120.000 per le imprese della pesca dell’acquacoltura.
Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.
Gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.
Gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non devono riguardare nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
Se il beneficiario opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi conformemente al punto 22, lettera (a) e al punto 23, lettera (a) del “Quadro temporaneo degli aiuti per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID”, deve essere rispettato il massimale pertinente e, in totale, non può essere superato l'importo massimo possibile.
In conformità al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza COVID” i contratti di prestito possono essere firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
II costi per l'istruttoria della domanda di finanziamento agevolato, la stipula del contratto e la gestione del finanziamento sono pari a ZERO. Sono a carico della PMI gli oneri fiscali connessi alla operazione di finanziamento agevolato “Cambiale Agraria e Pesca”.
Procedure e termini
La domanda può essere presentata esclusivamente in forma telematica mediante il portale dedicato (https://strumenti.ismea.it/).
Le domande sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria indicata nel prospetto informativo. Per la determinazione dell’ordine cronologico di presentazione fanno fede la data e l’ora di presentazione telematica delle domande risultanti dalla casella di posta elettronica certificata ISMEA (data ed ora della notifica di ricezione inviata dal provider di posta PEC).