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Covid-19, indennità 600 euro Inps a stagionali, intermittenti (anche dello spettacolo), autonomi

Covid-19, indennità 600 euro Inps a stagionali, intermittenti (anche dello spettacolo), autonomi

Escluso chi accede a CIGO, FIS, CIG in deroga, indennità introdotte dal decreto-legge 18/2020 e Reddito di Cittadinanza

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: lavoro,   crisi,   Inps,   Spettacolo,   Coronavirus,   lavoratori,   covid19,   indennità inps,   indennità 600 euro,   600 euro,   automi,   lavoratori intermittenti,   dipendenti,   dipendenti stagionali,   stagionali,   venditori a domicilio,   porta a porta,   aiuti economici,   aiuti economici lavoratori

INDENNITÀ INPS  PER STAGIONALI, INTERMITTENTI (TRA CUI I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO), AUTONOMI E VENDITORI A DOMICILIO


+++ Indennità Inps, le novità  DL Ristori Quater +++


Ristori Quater, novità su contributi previdenziali, ammortizzatori, indennità  




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Indennità marzo

Nuovi stanziamenti per i lavoratori dipendenti e autonomi che a causa dell'emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro. 

 

Il provvedimento, oltre all'aumento delle risorse, prevede l'allargamento dell'indennità INPS di 600 euro a:

§  LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI 

§  LAVORATORI INTERMITTENTI 

§  LAVORATORI AUTONOMI

§  INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO 

 

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con:

§  altri ammortizzatori (CIGO, FIS, CIG in deroga);

§  altre tipologie di indennità introdotte dal decreto-legge 18/2020;

§  il Reddito di Cittadinanza.

 

REQUISITI RICHIESTA INDENNITÀ INPS

I requisiti richiesti ai lavoratori per poter richiedere e beneficiare dell’indennità inps prevedono due condizioni:

§  non essere pensionati

§  NON devono risultare titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato TRANNE NEL CASO DI UN RAPPORTO INTERMITTENTE.

 

Si tratta di una novità particolarmente significativa, frutto anche del lavoro di sollecitazione di Confcooperative e della Federazione di settore, che ammette la fruizione dell’indennità per molti lavoratori intermittenti dello spettacolo.



Nel dettaglio:

 

Con il decreto interministeriale 4 maggio 2020  Innalzamento e ripartizione risorse “FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA” art. 44 D.L. 18/2020 sul sito www.lavoro.gov.it il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, attribuisce le ulteriori risorse del “Fondo per il reddito di ultima istanza” stanziate dal provvedimento Cura Italia (art. 44).

 

Come noto, infatti, si rimandava ad appositi decreti interministeriali l’attuazione della misura e, già il precedente D.I. del 28 marzo 2020, a fronte di una dotazione complessiva iniziale di 300 milioni, ne aveva ripartiti 200 a sostegno di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private (indennità 600 € per mese di marzo).

 

Ora con il nuovo decreto interministeriale in esame si procede contestualmente a:

§  prendere atto dell’innalzamento della dotazione complessiva del Fondo DA 300 A 500 milioni per effetto del Decreto MEF n. 53073 del 27 aprile, apportando quindi una variazione nell’allocazione delle risorse complessive di cui al D.L. 18;   

§  innalzare, ai sensi dell’art. 3, DA 200 A 280 milioni il finanziamento appena visto destinato ad autonomi e professionisti iscritti alle Casse previdenziali private, anche in considerazione della quantità significativa di richieste pervenute;

§ individuare, ai sensi degli articoli 1 e 2, per i RESTANTI 220 milioni nuove categorie di soggetti cui riconoscere, sempre con domanda all’INPS e nel limite delle risorse stanziate, la stessa INDENNITÀ DI 600 € PER IL MESE DI MARZO che andrà a:

 

§  LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate in quel periodo;

§  LAVORATORI INTERMITTENTI (articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

§  LAVORATORI AUTONOMIprivi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 (per tali contratti, bisogna essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile);

§  INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO (articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.


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