DETTAGLIO

Covid, via al coprifuoco in Lombardia I Scarica l’autocertificazione

Covid, via al coprifuoco in Lombardia I Scarica l’autocertificazione

Nel week-end chiusura negozi al dettaglio nei centri commerciali

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Lombardia,   Coronavirus,   zona rossa,   covid19,   decreto 9 marzo 2020,   autocertificazione,   autocertificazione spostamenti,   autodichiarazione

Il 21 ottobre 2020 sono stati emanati nuovi provvedimenti che introducono ulteriori misure restrittive in Lombardia allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19.

Con ulteriore ordinanza regionale n.623 del 21 ottobre 2020 sono state emanate nuove misure urgenti restrittive specifiche alla luce del trend dei contagi in corso nel territorio regionale. 

Le misure sono efficaci dal 22 ottobre 2020 fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.

L’ordinanza non sostituisce le precedenti del 15 e del 16 ottobre che quindi restano efficaci per gli aspetti non diversamente disciplinati.

Lombardia, vietati gli spostamenti dalle 23 alle 5

Con ordinanza n. 0032850 a firma congiunta del Ministro della Salute e del Presidente di Regione Lombardia è disposto, su tutto il territorio della Regione Lombardia il divieto agli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative; 
  • situazioni di necessità o d’urgenza; 
  • motivi di salute.

È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza

 

Scarica l'autocertificazione

La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato che deve, al riguardo, produrre un’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Scarica qui l'autocertificazione.

 

Violazione divieto, le sanzioni 

L’inosservanza del divieto di spostamento è sanzionata da 400 a 1.000  euro.

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020 in base al quale “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento …. è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.”

 

Chiusura centri commerciali nel week-end (non supermecati e farmacie)

E’ innanzitutto previsto che le attività economiche e sociali siano organizzative tenendo conto del nuovo divieto di spostamento per il pubblico, gli utenti ed i clienti dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura:

  • delle grandi strutture di vendita ;
  • degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.

Rimarranno aperti i negozi di:

  • vendita di generi alimentari
  • alimenti e prodotti per animali domestici
  • prodotti cosmetici e per l'igiene personale
  • per l’igiene della casa
  • piante e fiori e relativi prodotti accessori
  • farmacie e parafarmacie
  • tabaccherie e rivendite di monopoli.

 

Covid, obblighi anti assembramento

Per prevenire l’affollamento all’interno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi commerciali al dettaglio è fatto obbligo ai gestori:

  • di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”;
  • di adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

Le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto per gli esercizi commerciali al dettaglio, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.


Covid, le regole anti movida

Gli orari di apertura delle attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata si adeguano ai nuovi limiti di spostamento delle persone: è prevista quindi la chiusura dalle 23 alle 5 del giorno successivo con obbligo per i gestori di cessare, all’orario di chiusura, ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuare lo sgombero del locale. Restano confermate le restrizioni già introdotte dalle precedenti ordinanze, anch’esse adattate ai nuovi orari di apertura:

  • Le attività sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti);
  • Le attività sono consentite fino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di acqua e di latte e tutti i suoi derivati;
  • E’ vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
  • E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

L’ordinanza fa salvo il potere dei sindaci di adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e richiama la loro massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

 

Didattica a distanza per le scuole superiori

Per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado è prevista la sola didattica a distanza, fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali oltre che lo svolgimento delle attività di laboratorio. 

La misura è immediatamente operativa per gli istituti che siano già nelle condizioni di effettuarla; agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile.

 

Sport di contatto associazioni dilettantistiche, no a gare sì ad allenamenti

Riguardo alle attività sportive dilettantistiche sono introdotti alcuni correttivi rispetto le misure restrittive precedentemente varate. 

Rimane confermata la sospensione di tutte le gare  e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche. 

La sospensione non si estende più però alle attività di allenamento e preparazione atletica che possono quindi riprendere anche se riferite a sport di contatto purché svolte in forma individuale ed a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

 

Fiere e sagre

L’ordinanza richiama quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020 sul divieto di svolgimento delle c.d. fiere di comunità e delle sagre restando pertanto escluse da tale divieto tutte le manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della medesima l.r. 6/2010 che si svolgono in appositi quartieri fieristici.

_______________________________________________

Per ogni necessità di ulteriore chiarimento o assistenza, è possibile contattare la propria Confcooperative territoriale di appartenenza.

 

Documenti da scaricare