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Produzione biologica ed etichettatura, le modifiche introdotte dal decreto del 5 agosto 2016

La disposizione modifica una serie di articoli contenuti nel decreto ministeriale 18354 del 27 novembre 2009

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: Biologico

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 5 agosto 2016 recante: “Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici" che modifica una serie di articoli contenuti nel decreto ministeriale 18354 del 27 novembre 2009.

Queste alcune delle modifiche introdotte dal decreto:

- il campo di applicazione è stato ampliato e ricomprende ora anche la ristorazione collettiva prevedendo espressamente che, nelle more di una normativa nazionale, possono essere riconosciute norme private. L’Allegato I riprende in buona sostanza quanto già specificato nella circolare ministeriale n. 23534 del 23/03/2016, comunicata con nostra circolare Prot. n. 1897 dell’8 aprile 2016;
- è stata modificata la parte inerente al riso. Si conferma che tale coltura può succedere a se stessa per massimo tre cicli colturali seguiti poi da due cicli di colture diverse, una delle quali leguminosa, ma non è più prevista la coltura da sovescio;
- è previsto espressamente che ulteriori deroghe in materia di produzione vegetale possono essere concesse da parte delle amministrazioni regionali, previo parere di conformità del Mipaaf e supportate da documentazione scientifica;
- è stata eliminata la banca dati volontaria inerente all’origine delle specie animali;
- nelle pratiche inerenti alla gestione degli animali è ora espressamente consentita la cauterizzazione dell’abbozzo corneale;
- è stata modificata la definizione di piccole aziende ai fini della stabulazione fissa, che sono ora intese come aziende con una consistenza totale di 50 animali;
- sono state modificate le parti inerenti all’utilizzo di pollastrelle e cera non biologiche. L’indisponibilità deve essere dimostrata provando che due richieste di acquisto non sono state evase.

Fonte: Fedagri Confcooperative

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