15 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare n. 31/E del 2016, in tema di nuovo regime Iva del 5 per cento delle cooperative sociali reperibile qui.
Il comma 960 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 introduce una nuova aliquota IVA ridotta, nella misura del 5 per cento, applicabile alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi a soggetti svantaggiati. Tale riforma è stata attuata, in particolare con la istituzione ex novo della nuova aliquota ridotta del 5 per cento (nuova parte II-bis della Tabella A, allegata al DPR 633/1972) e l’assoggettamento alla nuova aliquota delle prestazioni sociali rese dalle cooperative sociali in favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati.
In relazione al suddetto regime, ora l’Amministrazione rende taluni chiarimenti:
§ anzitutto l’Agenzia fuga ogni dubbio circa la compatibilità del nuovo regime con la direttiva 112/UE/2006 (mettendo così a tacere le perplessità manifestate da una parte isolata della stampa specializzata all’indomani della pubblicazione della legge di stabilità 2016);
§ in secondo luogo, precisa che l’aliquota IVA del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4 per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia a quelle rese direttamente agli utenti, come evidenziato anche dalla relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016;
§ in terzo luogo, chiarisce che (in forza della abrogazione dell’articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, L. 296/2006) non è più consentito alle cooperative sociali e loro consorzi di optare per il regime di maggior favore (cd. facoltà di scelta tra imponibilità ad aliquota agevolata o esenzione). Infatti, a detta dell’Agenzia, non è decisiva in questo ambito la sopravvivenza della norma che attribuisce alle ONLUS la facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole tra quello proprio delle ONLUS e quello dettato dalla normativa speciale di riferimento (art. 10, comma 8, del D. Lgs. 460/1997). Tale disposizione, infatti, opera “solo con riferimento ai tributi diversi dall’IVA”.
Molteplici chiarimenti sono resi dall’Agenzia in tema di decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio. Come noto, il comma 963 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 stabilisce che le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente al 1° gennaio 2016.
Ciò vuol dire che per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le cooperative sociali continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4 per cento o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente.
Ora, viene confermato quanto già chiarito in sede di Risposta all’interrogazione n. 3-02820 presentata alla Commissione Finanze del Senato; e cioè ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile:
Ø deve farsi riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente;
Ø tra i contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette;
Ø ai fini della disciplina transitoria, non dovrà farsi riferimento, in via generale, alla data dell’“accreditamento” dell’impresa cooperativa, atteso che – a detta dell’Agenzia – l’accreditamento non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto o convenzione;
Ø in talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad es., la gestione di una casa di riposo o di un asilo nido), ove sussistono contestualmente due livelli di contrattazione (uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente committente entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data), il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) troverà applicazione fino alla scadenza della convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, se il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente a carico dell’ente committente ovvero laddove sia prevista una compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o delle loro famiglie;
Ø infine, nell’ipotesi di concessioni di lavori pubblici per la realizzazione e successiva gestione, ad esempio, di asili o residenze sanitarie assistenziali nelle quali siano previsti dei posti convenzionati (riservati all’ente pubblico committente) e non (ossia liberamente attribuibili), secondo l’Agenzia, la gestione dei posti non convenzionati da parte della cooperativa sociale soggiace alla disciplina dettata dall’accordo originario intercorso con l’ente concedente (nell’ambito del quale sono generalmente previsti elementi quali il numero di posti convenzionati e non, la tariffa ad essi applicabile, i requisiti dei relativi servizi, ecc.), contribuendo a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario determinato nell’anzidetto accordo. Anche in tal caso, pertanto, al contratto stipulato con i privati, interdipendente dalla concessione principale stipulata con l’ente committente, si applicherà il vecchio regime IVA (4 per cento o esenzione) fino alla scadenza della concessione, laddove la stessa sia stata stipulata entro il 31 dicembre 2015, o il nuovo regime IVA (5 per cento), nell’ipotesi in cui la concessione sia successiva a tale data.