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Trasferibilità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli per successione anticipata

Trasferibilità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli per successione anticipata

I chiarimenti del Ministero

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: Vitivinicolo

Il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla trasferibilità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli nei casi di successione anticipata.

Secondo quanto stabiliscono i regolamenti dell’Unione europea, le autorizzazioni per gli impianti viticoli non sono trasferibili tra produttori. L’obiettivo della non trasferibilità è contribuire al rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute evitando ogni speculazione, come indicato nel considerando n. 56 del reg. UE n. 1308/2013 e richiamato nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016.

Ciononostante, sono previste eccezioni nei casi laddove sia impossibile l’uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione. Tra queste vi rientrano i casi di successione anticipata.

A tal proposito, il Ministero ha chiarito che il caso di successione anticipata è da intendersi così come definito all’art. 2, comma 1, lettera e), del DM 18 novembre 2014, che rimanda all’art. 3, comma 1, del DM 5 agosto 2004, il quale prevede che tra i casi di successione anticipata rientri il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

FONTE: FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE