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Trasferibilità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli per successione anticipata

I chiarimenti del Ministero

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

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Il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla trasferibilità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli nei casi di successione anticipata.

Stando ai regolamenti dell’Unione europea, le autorizzazioni per gli impianti viticoli non sono trasferibili tra produttori. L’obiettivo della non trasferibilità è contribuire al rapido ed immediato utilizzo delle autorizzazioni da parte di chi le ha ottenute evitando ogni speculazione, come indicato nel considerando n. 56 del reg. UE n. 1308/2013 e richiamato nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.49 del 1 febbraio 2016.

Ciononostante, sono previste eccezioni nei casi laddove sia impossibile l’uso celere e diretto e possa essere esclusa ogni forma di speculazione. Tra queste vi rientrano i casi di successione anticipata.

A tal proposito, il Ministero ha chiarito che il caso di successione anticipata è da intendersi così come definito all’art. 2, comma 1, lettera e), del DM 18 novembre 2014, che rimanda all’art. 3, comma 1, del DM 5 agosto 2004, il quale prevede che tra i casi di successione anticipata rientri il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo può succedere per successione legittima.

FONTE: CONFCOOPERATIVE - FEDAGRI

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