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Vitivinicolo, le istruzioni Agea per le domande di pagamento del saldo e dell’anticipo degli aiuti

Vitivinicolo, le istruzioni Agea per le domande di pagamento del saldo e dell’anticipo degli aiuti

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Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: Vitivinicolo

Con la circolare AGEA del 30 marzo 2016, sono state indicate le istruzioni relative alle modalità per la presentazione delle domande di pagamento a saldo, per gli investimenti biennali per la campagna 2014/2015, e per la presentazione delle domande di pagamento anticipo e della domande di pagamento saldo annuale per la campagna 2015/2016.

Si precisa che la presentazione delle domande di pagamento a saldo degli investimenti biennali per la campagna 2014/2015 e di pagamento a saldo degli investimenti annuali per la campagna 2015/2016 deve avvenire tramite l’apposito servizio approntato sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), a cui il richiedente ha conferito il mandato oppure tramite un libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per le domande di aiuto.

Per le Regioni che hanno assunto la delega all’istruttoria, per l’ammissibilità al pagamento e per l’attività dei controlli in loco, le domande di pagamento saldo dovranno essere presentate tramite portale SIAN entro e non oltre il 31 agosto 2016. Eventuali domande presentate successivamente alla data del 31 agosto 2016 saranno ritenute non ricevibili.

Per le Regioni, invece, che non si avvalgono della delega da parte dell’OP Agea, per l’istruttoria di pagamento e per l’attività dei controlli in loco, le domande di pagamento saldo dovranno essere presentate entro e non oltre la data del 4 luglio 2016. Eventuali domande di pagamento saldo presentate successivamente alla data del 4 luglio 2016 saranno ritenute non ricevibili.

Per le Regioni che hanno assunto la delega all’istruttoria, per l’ammissibilità al pagamento e per l’attività dei controlli in loco, le domande di pagamento a saldo cartacee, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria devono pervenire all’Ufficio Regionale competente per territorio entro e non oltre la data del 4 settembre 2016.

Per le Regioni che non si avvalgono della delega da parte dell’OP Agea, per l’istruttoria di pagamento e per l’attività dei controlli in loco, le cui domande di saldo devono essere presentate informaticamente entro e non oltre il 4 luglio 2016, le domande di pagamento a saldo cartacee, regolarmente sottoscritte e corredate dalla documentazione probatoria, devono pervenire all’Ufficio Regionale competente per territorio, entro il 7 luglio 2016. L’Ufficio Regionale competente per territorio dovrà trasmette all’OP Agea la suddetta documentazione, in originale, entro e non oltre il 14 luglio 2016.

Si ricorda che le operazioni e/o gli interventi devono essere completati entro e non oltre il 31 agosto 2016, per le Regioni che hanno la delega da parte dell’OP Agea per l’istruttoria al pagamento, entro e non oltre il 4 luglio 2016 per le Regioni che non si avvalgono della delega da parte dell’OP Agea, per l’istruttoria di pagamento.

Qualora l’investimento sia biennale, si precisa che l’aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le operazioni ammesse in fase di istruttoria della domanda di aiuto.

Si sottolinea che la presentazione della domanda di pagamento anticipo potrà essere presentata dalla data del 30 maggio 2016 ed entro e non oltre il 31 agosto 2016, per le Regioni con delega all’istruttoria del pagamento, e dalla data del 30 maggio 2016 ed entro e non oltre il 4° luglio 2016, per le Regioni che non si avvalgono della delega all’istruttoria del pagamento, tramite l’apposito servizio approntato sul portale SIAN denominato “Investimenti Vitivinicolo – Gestione Domande Pagamento” avvalendosi delle prevista procedura informatica, per il tramite di un CAA accreditato dalla OP Agea, a cui il richiedente ha conferito il mandato, oppure un libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto per la domanda di aiuto.

Si ricorda, a tal fine, che la domanda di pagamento anticipo corredata dalla cauzione dovrà pervenire all’Ufficio Regionale competente per territorio, entro la data stabilita dallo stesso, purché in tempo utile a far pervenire all’OP Agea la documentazione completa in originale accompagnata dalla Scheda d’istruttoria dalla data del 1° giugno 2016 ed entro e non oltre la data del 7 settembre 2016.

Per le Regioni la cui attività istruttoria delle domande di pagamento non è oggetto di delega, la domanda di pagamento anticipo (presentata entro e non il 4 luglio 2016), corredata dalla cauzione e dalla relativa conferma di validità da parte dell’Ente garante, dovrà pervenire presso OP Agea completa in originale dalla data del 1° giugno 2016 ed entro e non oltre il 14 luglio 2016.

Si precisa che gli investimenti di durata biennale riferiti alla campagna 2015/2016, dovranno essere completati:

- Entro il 31 agosto 2017 nelle Regioni che hanno delega all’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento;

- Entro il 4° luglio 2017 nelle Regione che non si avvalgono della delega all’istruttoria dell’ammissibilità al pagamento. 

È possibile presentare una rettifica, a condizione che sia effettuata entro i termini di scadenza del bando associato e comunque non oltre la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo/anticipo.

È possibile presentare una richiesta di variante, purché la pertinente domanda sia presentata entro i termini stabiliti dalle Regioni con proprie disposizioni, ma comunque entro e non oltre i 30 giorni che precedono i termini di scadenza per il completamento dell’investimento (data di presentazione della domanda di pagamento saldo). Le richieste di variante pervenute oltre i suddetti termini non potranno essere accolte.

Si informa, inoltre, che, in caso di cessione parziale o totale dell’azienda ad altro soggetto, chi subentra nella proprietà o conduzione dell'azienda può assumere l'impegno del cedente per la durata residua.

Il recesso di una o più azioni, previsto solo per gli investimenti annuali, è ammesso solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali opportunamente documentate e che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi, con richiesta da presentare nella fase antecedente alla presentazione della domanda di pagamento di saldo. La richiesta di recesso, infatti, dovrà essere inoltrata formalmente all’Ufficio Regionale competente per territorio, e per conoscenza all’OP Agea, non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per la presentazione delle domande di pagamento saldo, fornendo tutta la documentazione probatoria.

Il beneficiario può rinunciare all’aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto. La rinuncia deve avvenire tramite la funzionalità on-line messa a disposizione dall’OP Agea sul portale SIAN nella sezione denominata “gestione compilazione domanda di aiuto”. Il beneficiario, pertanto, per effettuare la rinuncia si dovrà recare presso un CAA, cui ha conferito mandato, o presso le Regioni/P.A. competente per territorio, che utilizzano la suddetta funzionalità sul portale SIAN.

Per le domande di aiuto biennali, con pagamento dell’anticipo (Investimenti biennali), la richiesta di rinuncia dovrà essere inoltrata formalmente all’Ufficio Regionale competente per territorio, e per conoscenza all’OP Agea, non oltre i 60 giorni di calendario che precedono il termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo, fornendo tutta la documentazione probatoria ai fini del riconoscimento delle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che hanno determinato la stessa rinuncia all’aiuto.

L’Ufficio Regionale competente per territorio, dovrà valutare la sussistenza delle suddette cause di forza maggiore ed emettere il relativo provvedimento di revoca, con contestuale attivazione delle procedure di recupero, entro i 30 giorni dalla comunicazione di rinuncia, e comunque non oltre la data di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo, disposta per questa campagna al 31 agosto 2016. Nel caso in cui l’Ufficio Regionale competente per territorio riconosca la sussistenza delle cause di forza maggiore o eventi eccezionali, quali motivazioni valide per la rinuncia all’aiuto, dovrà essere emesso il provvedimento di revoca e dovranno essere attivate le procedure di recupero ai fini delle restituzione dell’importo erogato a titolo di anticipo. Al contrario, nel caso in cui non sussistano le condizioni idonee per una motivata giustificazione al recesso, dovrà essere emesso il provvedimento di revoca ed attivate le procedure di recupero ai fini delle restituzione dell’importo anticipato, maggiorato del 10%.

FONTE: FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE