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Vitivinicolo, dal Ministero le misura per promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi

Vitivinicolo, dal Ministero le misura per promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi

I punti più rilevanti del decreto

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: Vitivinicolo

Con il Decreto n. 32072 del 18 aprile 2016, il Ministero ha definito le modalità attuative della misura promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi.

Qui di seguito i punti rilevanti del Decreto in oggetto.

I beneficiari

Tra i beneficiari della misura promozione, individuati all’art. 3 del DM, si segnala, in particolare, il Produttore di vino, definito come le imprese, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell’ultimo triennio, singole o associate, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate.

I prodotti

I progetti di promozione possono avere ad oggetto le seguenti categorie di vini confezionati:

a) I vini a denominazione di origine protetta (DOP);

b) I vini a indicazione geografica protetta (IGP);

c) I vini spumanti di qualità;

d) I vini spumanti aromatici di qualità;

e) I vini con l’indicazione della varietà.

Si evidenzia che i progetti relativi esclusivamente ai vini con indicazione varietale non possono formare oggetto di promozione. I progetti

I progetti possono essere:

a) Nazionali, presentati al Ministero in base al bando di prossima emanazione, riguardano la filiera vitivinicola di almeno 3 regioni e sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota nazionale, pari al 30% delle risorse disponibili;

b) Regionali, presentati alla Regione o Provincia autonoma in cui il beneficiario ha la sede legale e/o operativa in base al bando emanato dalla competente Amministrazione oppure in sua assenza in base al bando emanato dal Ministero, sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale, pari al 70% delle risorse disponibili, ripartite tra le Regioni e Province autonome;

c) Multiregionali, presentati alla Regione o Provincia autonoma in cui il beneficiario ha la sede legale, coinvolgono beneficiari che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni o Provincia autonoma, sono ammissibili a finanziamento a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a quattro milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell’importo del progetto presentato (50% di sostegno pubblico massimo).

I progetti possono essere presentati per una durata minima di un anno e massima di tre anni per beneficiario e mercato del Paese terzo. Tuttavia, se necessario, è possibile rinnovare per un periodo non superiore ai due anni.

Si segnala che il beneficiario non ottiene il sostegno a più di un progetto per lo stesso mercato del Paese terzo nella stessa annualità. Tale preclusione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso e in caso di partecipazione del beneficiario a progetti presentati da raggruppamenti temporanei. Tuttavia, durante la realizzazione di tale progetto, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino mercati di Paesi terzi diversi.

Azioni ammissibili

Le seguenti azioni, da attuare in uno o più Paesi terzi ad eccezione delle attività di incoming che si svolgono sul territorio nazionale, sono ammissibili nel quadro della misura promozione:

a) Azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare o di ambiente;

b) Partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

c) Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione;

d) Studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione. La spesa per tale azione non supera il 3% dell’importo complessivo del progetto presentato.

Si segnala che non sono ammessi a finanziamento progetti che contengano unicamente le azioni di cui alle lettere d).

Le singole sub azioni, le modalità di esecuzione delle stesse e la relativa tabella di congruità dei costi saranno allegate al bando ministeriale relativo alla presentazione dei progetti, di prossima pubblicazione.

Criteri di eleggibilità

Il DM, in coerenza con quanto previsto dalla nuova disciplina dell’Unione europea, prevede che il progetto per essere ammesso al sostegno debba contenere tutti i seguenti criteri di eleggibilità:

a) Il/i Paesi terzi e il/i mercati dei medesimi paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini con l’indicazione della varietà che si intende promuovere;

b) La coerenza del progetto presentato in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, alle motivazioni specifiche adottate per l’individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;

c) Gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l’impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto ed il conseguente incremento delle vendite previsto nei mercati obiettivo;

d) Una descrizione dettagliata delle azioni utilizzate e le attività che si intendono realizzare anche in relazione ai prodotti promossi e ai Paesi terzi e mercati dei Paesi terzi destinatari;

e) La durata del progetto;

f) Un cronoprogramma delle attività;

g) Il costo complessivo del progetto e la disaggregazione dello stesso per singole azioni e sub azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; il costo delle singole azioni e sub azioni non può essere superiore ai normali costi di mercato riportati nella tabella dei costi standard allegata al bando relativo alla presentazione dei progetti;

h) La metodologia di misurazione dei risultati attesi.

Criteri di priorità

I progetti ammessi al sostegno, perché soddisfano i criteri di eleggibilità, sono valutati secondo i seguenti criteri di priorità:

a) Progetto rivolto ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del paese terzo, dove per nuovo Paese terzo si intende uno Stato al di fuori dell’Unione europea dove il beneficiario, nel corso dell’attuale periodo di programmazione 2014/2018, non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario e per nuovo mercato del paese terzo si intende un’area geografica situata nel territorio di uno Stato al di fuori dell’Unione europea nel quale il beneficiario non ha realizzato azioni di promozione con il contributo comunitario nel corso dell’attuale periodo di programmazione 2014/2018;

b) Nuovo beneficiario, dove per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicato all’art. 3 del DM che non ha beneficiato dell’aiuto nel quadro della Misura Promozione nel corso dell’attuale periodo di programmazione 2014/2018. Nel caso di raggruppamenti, il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento medesimo;

c) Il beneficiario è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 61/2010;

d) Il beneficiario produce e commercializza esclusivamente vini di propria produzione;

e) Prevalenza nel progetto presentato di azioni di diretto contatto con i destinatari;

f) Il beneficiario presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese;

g) Progetto rivolto ad un mercato emergente;

h) Progetto che riguarda una particolare tipologia riconosciuta di prodotto o denominazione d’origine;

i) Progetto che riguarda esclusivamente vini a denominazione d’origine protetta e/o ad indicazione geografica tipica;

j) Beneficiario che richieda una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50%.

La valutazione avviene in centesimi. Ad ogni criterio possono essere assegnati da un minimo di 5 punti ad un massimo di 20, articolati per multipli di cinque. Pertanto i punti attribuibili ad ogni singolo criterio sono 5, 10, 15 o 20.

I punteggi relativi a ciascun criterio di priorità saranno definiti nel bando ministeriale di prossima emanazione e negli eventuali bandi regionali, anch’essi di prossima pubblicazione.

In caso di parità di punteggio in graduatoria, per quanto concerne il bando nazionale, verranno privilegiati i soggetti beneficiari che, nell’ordine: ottengono un punteggio superiore nei criteri di priorità di cui alle lettere a) e b); presentano un maggior numero di Regioni o Provincie autonome coinvolte nel progetto; presentano la maggiore presenza di piccole/micro imprese ed, in ultimo, il maggior numero di soggetti proponenti.

Le regioni che adottano propri bandi per la presentazione dei progetti hanno facoltà, a parità di punteggio fra più progetti in graduatoria, di individuare criteri diversi da quelli qui indicati.

Modifiche minori e varianti

È possibile apportare variazioni al progetto già approvato.

Esse sono di due tipologie:

a) Modifiche minori, che comportano una variazione della spesa ammessa delle singole azioni pari o inferiore al 20%, oppure una variazione delle sub-azioni che compongono ogni singola azione;

b) Varianti, che comportano una variazione della spesa ammessa della singola azione superiore al 20%, l’eliminazione di un Paese target per i progetti multi-Paese, l’eliminazione e le variazioni sostitutive di azioni ed ogni possibile variazione che alteri significativamente il progetto.

In entrambi i casi le variazioni non incrementano né riducono, salvo casi di forza maggiore, il costo totale del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l’importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

Per ciascun progetto sono ammesse per anno un massimo di due varianti.

Le modifiche minori non sono comunicate alle Autorità competenti, ma vengono verificate ex-post dall’autorità preposta al controllo. Una singola azione può essere modificata rispetto alla previsione contenuta nel progetto approvato fino al 20% del valore previsto dal contratto sottoscritto con Agea e/o dalle eventuali appendici sottoscritte in seguito ad approvazioni di varianti al contratto stesso. Nel caso in cui le modifiche minori realizzate dal beneficiario risultino

dai controlli effettuati ex post da Agea superiori al 20% del costo della singola azione, l’importo in esubero non viene ammesso a rendiconto. Nel caso in cui l’importo in esubero dovesse essere relativo a più di una singola voce di spesa, non sono ammesse a rendiconto le spese effettuate cronologicamente più recenti.

Le Varianti, invece, sono comunicate dal beneficiario alle Autorità competenti almeno 30 giorni prima della loro implementazione. Le autorità valutano l’ammissibilità della richiesta e, se del caso, le autorizzano entro trenta giorni dalla ricezione della stessa con comunicazione scritta da trasmettere al beneficiario e ad AGEA. In caso di mancata risposta entro i termini sopra indicati, la Variante si ritiene respinta. Le Varianti possono essere comunicate dal beneficiario alle autorità prima di 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine non sono valutate e sono rigettate d’ufficio.

Infine, si richiama l’attenzione sul fatto che non è ammessa alcuna variazione che riguardi la modifica o l’eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, quali, ad esempio, gli eventuali criteri di priorità.

Entità del sostegno

L’importo del sostegno è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le azioni promozionali, mentre la residua percentuale è a carico del soggetto beneficiario.

Il sostegno può essere integrato con fondi nazionali o regionali con un ulteriore importo fino a un massimo del 30% del contributo richiesto, ma solo a condizione che il progetto non sia rivolto alla promozione ed alla pubblicità di marchi commerciali.

Sono ammissibili, a valere sui fondi quota nazionale, progetti aventi un importo complessivo minimo, per Paese terzo/anno non inferiore a 50.000 euro. Qualora il progetto sia destinato a un solo Paese terzo, il suo importo non deve essere inferiore a 100.000 euro.

Nel caso in cui le regioni non adottino propri bandi per la presentazioni dei progetti, ma si avvalgano di quello emanato dal Ministero, il costo complessivo minimo per progetto, ammesso a seguito dell’istruttoria di valutazione, è fissato in 50.000 euro per Paese terzo/anno.

Per i progetti a valere sulla quota nazionale, il contributo non supera i 3 milioni di euro per singola annualità, a prescindere dall’importo totale del progetto presentato.

Infine, si segnala che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile al sostegno, tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio. Affinché l’IVA non recuperabile sia ammissibile, un revisore dei conti giurato o revisore legale del beneficiario deve dimostrare che l’importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Progetti finanziati

Le autorità competenti, con propri provvedimenti, ammettono a finanziamento i progetti sulla base della graduatoria predisposta dai competenti comitati di valutazione, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili. Qualora le richieste di sostegno superino la dotazione finanziaria  assegnata in una determinata annualità, i progetti vengono approvati seguendo l’ordine della graduatoria dei punteggi, fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

Nel caso in cui per l’ultimo dei progetti finanziabili in graduatoria, siano disponibili risorse in misura inferiore a quanto richiesto dal proponente, quest’ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di comunicare se intende a accettare o meno di realizzare, a tali condizioni, l’intero progetto. Nel caso il beneficiario non accettasse, le autorità competenti, si rivolgono al successivo beneficiario in graduatoria, al quale si applicano le medesime disposizioni.

Le attività sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell’anno finanziario successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i beneficiari del contributo non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l’anticipazione in forma parziale (30% del contributo) le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell’anno successivo a quello di stipula del contratto. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%, le attività sono effettuate entro il 31 dicembre del secondo anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto. In entrambi i casi, la relazione e la documentazione giustificativa delle attività svolte è presentata all’organismo pagatore AGEA entro il 28 febbraio del secondo anno finanziario successivo alla stipula contrattuale.

Penalità

Non sono ammessi al sostegno per la misura promozione per un periodo pari a due annualità, a decorrere dalla relativa notifica, i beneficiari che:

a) Non presentino una rendicontazione ammissibile la quale, a seguito dei controlli effettuati da Agea, risulti pari almeno al 85% del costo complessivo del progetto salvo che ciò sia imputabile a cause di forza maggiore;

b) Non sottoscrivano il contratto a seguito della avvenuta ammissione a contributo del progetto;

c) Abbandonino in corso d’opera un raggruppamento temporaneo, salvo i casi debitamente previsti nel DM.

 

FONTE: FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE