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OP, decreto Mipaaf su riconoscimento, controllo, sospensione e revoca

I contenuti e le principali osservazioni

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: Op

È stato pubblicato sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali il testo del Decreto Ministeriale recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di produttori operanti nei settori diversi dall’ortofrutta e dell’olio e delle olive da tavola. Il decreto è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e verrà successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale cui seguirà, già dal giorno successivo, l'entrata in vigore.

Come cooperazione ci siamo attivati presso il Ministero affinché questo provvedimento potesse dare un nuovo e più importante impulso all'aggregazione tra produttori. Nonostante gli sforzi profusi, prendiamo atto che il testo finale del provvedimento non ci pare andare nel senso da noi auspicato in quanto consente la costituzione di Organizzazioni di produttori di piccole dimensioni che, a nostro avviso, non saranno in grado di dare una valida risposta ai problemi dell’agroalimentare italiano attraverso una concentrazione dell’offerta reale, strutturata e competitiva.

Contenuti e principali osservazioni:

- Non vi è nelle premesse alcun riferimento alla disciplina prevista in tema di OP dal decreto legislativo 22 maggio 2005, n. 102, che risulta ancora formalmente vigente. Non comprendiamo il motivo per il quale il Ministero non abbia quantomeno colto l’occasione per precisare nelle premesse il rapporto che intercorre tra le due discipline sgombrando il campo dai legittimi dubbi interpretativi.

- Il decreto si sostituisce al DM n. 85/trav del 12 febbraio 2007, emanato in forza del suddetto decreto legislativo 102/2005, ed al DM n. 15164 del 12 ottobre 2012 relativo alle OP del settore latte.

- Il Ministero ha inoltre rinviato a successiva decretazione la disciplina relativa alla costituzione delle associazioni di organizzazioni di produttori (AOP).

- Le organizzazioni di produttori potranno essere riconosciute non solo per settore di appartenenza ma anche per singolo prodotto, gruppi di prodotto, nonché per prodotti di qualità. Questa disposizione deve essere letta in coordinato con l’allegato 1 che dispone i requisiti di numeri di soci e di produzione commercializzata necessari per ogni settore/ prodotto al fine dell’ottenimento del riconoscimento.

- Importante è la nuova nozione di “produttore” dalla quale emerge chiaramente che è tale colui che alleva, coltiva o comunque produce uno dei prodotti agricoli di cui all’allegato 1 del trattato sul funzionamento della Unione Europea, e che sia iscritto alla anagrafe delle aziende agricole (ricordiamo che ai sensi dell’articolo 1 del DPR n. 503/1999 si iscrivono i soggetti pubblici o privati che svolgono attività agricola, agroalimentare o forestale che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione). Successivamente il comma 2, lettera a), dell’articolo 2 del decreto in oggetto specifica che le OP devono essere costituite su iniziativa dei produttori ovvero di coloro che hanno un fascicolo aziendale e, alla successiva lettera b), dispone che al fine del calcolo del numero minimo di soci si considerano anche i produttori aderenti alle persone giuridiche socie della OP. Occorre verificare se questa nozione di produttore, strettamente collegata alla registrazione presso l’anagrafe delle aziende agricole e al fascicolo aziendale, consenta la costituzione di future OP i cui soci siano cooperative di conferimento, in particolare laddove il prodotto e/o gruppo di prodotto per il quale si richiede il riconoscimento è un prodotto agricolo trasformato (ad esempio vino e formaggio), e, inoltre, se consenta alle OP già riconosciute ai sensi del D.lgs. n. 102/2005 di mantenere tale riconoscimento nel caso in cui tra i soci produttori vi sia una cooperativa di conferimento che non è iscritta alla anagrafe delle aziende agricole.

- Per quanto concerne la definizione di produzione commercializzata facciamo notare come essa sia da considerarsi al netto dell’IVA, degli acquisti effettuati da terzi da parte dell’OP e dagli acquisti effettuati da terzi effettuati dai soci produttori su prodotti poi conferiti. Il valore di tale prodotto commercializzato dovrà risultare dal bilancio e/o altri documenti contabili. A nostro avviso dai dati di bilancio di una cooperativa emerge certamente il prodotto che essa acquista da non soci e quello conferito dal socio mentre non viene evidenziato l’eventuale prodotto conferito dal socio che egli abbia acquistato da terzi anche perché, di norma, lo Statuto obbliga il socio a conferire il proprio prodotto e non quello acquistato da terzi quindi sino a prova contraria ciò che il socio conferisce in cooperativa è di frutto dell’attività agricola dello stesso.

- La competenza per il riconoscimento delle OP rimane in capo alle regioni salvo il caso delle OP transnazionali per le quali è competente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

- Per quanto riguarda il numero minimo dei soci e il volume minimo di produzione commercializzata, i parametri previsti all’allegato 1 sembrano alquanto ridotti. Le regioni hanno poi la possibilità di innalzare tali parametri anche se, in un ottica di omogeneità, è auspicabile che le medesime non procedano ad un loro innalzamento. Per quanto riguarda poi le OP del latte crudo che intendono negoziare contratti per la cessione del latte crudo all’industria di trasformazione o ad un collettore, esse devono rappresentare una quantità minima di produzione ( indicata per tipologia di latte all’articolo 3, comma 2, lettera d), punto 1) del decreto) sulla base di un mandato a vendere rilasciato dai soci (il mandato deve essere rilasciato per una quantità minima pari al 50% della media produttiva degli ultimi due anni di ciascun produttore). Per tali OP non è previsto ne l’obbligo di un numero minimo di soci ne un obbligo statutario che vincoli il socio a sottoscrivere un mandato a vendere.

- Tra i requisiti che deve possedere l’OP degni di nota ci pare essere quello per il quale il prodotto commercializzato dalla OP deve essere prevalentemente (il 50%) quello conferito/ceduto dai soci ed il fatto che i soci dell’OP dovranno consentire alla stessa l’accesso al proprio fascicolo aziendale. Per quanto riguarda l’obbligo di conferimento dei soci dell’OP è previsto che lo Statuto preveda un vincolo di conferimento di almeno il 50% del prodotto. Ricordiamo che il Decreto legislativo n. 102/2005 prevede un obbligo del 75%. Questa disposizione è a nostro avviso in contrasto con l’obiettivo di creare degli organismi economici in grado di affrontare un mercato sempre più globale e competitivo.

- La durata minima dell’adesione di un produttore alla OP è prevista in un anno (contro i tre anni previsti dal decreto legislativo n. 102/2005) e il socio può recedere dando un preavviso non inferiore ai 30 giorni e non superiore ai sei mesi. Il recesso ha effetto o alla fine dell’esercizio sociale o alla conclusione di eventuali programmi operativi.
Per quanto riguarda la presenza di soci non produttori questi non possono rappresentare più del 10% dei diritti di voto, non possono assumere cariche sociali (e in questo caso ci può essere un problema con la figura del socio sovventore di cooperativa per il quale è previsto il diritto di avere un numero minimo di amministratori), non possono svolgere attività concorrenziali a quelle delle OP e non devono beneficiare di eventuali contributi elargiti alla società a titolo di OP. Segnaliamo come tra i requisiti delle OP permanga il controllo democratico dell’OP da parte dei produttori.

- Per quanto concerne le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono negoziare la produzione aggregata dei soci per la stipula di contratti per la distribuzione di bovini vivi per la macellazione e per determinati prodotti cerealicoli, si prevede che l’obbligo per i soci di commercializzare il prodotto tramite l’OP si esplichi attraverso la previsione statutaria che vincoli il socio a sottoscrivere un mandato a vendere una quota della propria produzione non inferiore al 50% della media produttiva dell’ultimo anno.
Tali OP oltre a perseguire gli obiettivi di concentrazione dell’offerta dovranno svolgere almeno una delle attività: distribuzione comune (compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune); promozione comune; organizzazione comune del controllo di qualità; uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; appalti comuni dei mezzi di produzione e, per il settore carni bovine, la gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di bovini vivi.

- Le OP che sono riconosciute sulla base del D.lgs. 102/2005, si intendono riconosciute ai sensi del Regolamento 1308/2013 qualora soddisfino le condizioni di cui al presente decreto. Il riconoscimento non è automatico ma avviene attraverso apposita istruttoria della Regione competente. A tal fine la OP dovrà trasmettere alla Regione, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto, la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al presente decreto.

FONTE: FEDAGRI - CONFCOOPERATIVE

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