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Cooperazione alimentare, firmato rinnovo CCNL

Le principali novità

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: CCNL

È stato firmato con FLAI-CGL, FAI-CISL e UILA-UIL, il 23 marzo 2016, il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti di cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

Qui di seguito le principali novità:

Durata vigenza contrattuale: la prima novità da segnalare è la durata della vigenza contrattuale che passa da 3 a 4 anni, con la seguente decorrenza: dal 1 dicembre 2015 al 30 novembre 2019. 

Riconoscimento specificità filiera cooperativa: Per quanto concerne le novità introdotte sulla normativa contrattuale, abbiamo recepito le nuove disposizioni introdotte con i decreti legislativi di cui al Jobs Act ed, in particolare, alcune formule che tendono a riconoscere la specificità della filiera cooperativa. In tal senso, segnaliamo l’introduzione del principio di non sovrapponibilità degli istituti e delle relative voci di costo disciplinati dalla contrattazione nazionale con quelli propri della contrattazione aziendale (articolo 2).

Rinegoziazione accordi aziendali: Inoltre, in ragione dell’allungamento del periodo di vigenza del CCNL (da 3 a 4 anni), è previsto che la rinegoziazione degli accordi aziendali già conclusi non potranno avere luogo prima del 30 novembre 2016 ed una ultrattività di 1 anno degli accordi di secondo livello con scadenza tra il 1.12.205 e il 31.12.2017. 

Nel caso poi di accordi di secondo livello con scadenza al 1.1.2018 o successiva, il primo anno del rinnovo dovrà mantenere lo stesso valore dei premi per obiettivi già fissato per l’ultimo anno di vigenza. In ogni caso il rinnovo dei contratti di secondo livello non potrà svolgersi nell’anno solare in cui sia previsto il rinnovo del contratto nazionale.

Responsabilità sociale: In tema di responsabilità sociale è stato inserito il concetto della specificità cooperativa e della sua filiera produttiva che si caratterizza per il fatto che mantiene un forte legame con il territorio e non delocalizza le proprie produzioni.

Formazione retribuita: È stata aumentata di 2 ore la formazione retribuita prevista per gli RLS (sicurezza lavoro). 

Relazioni sindacali: Si è provveduto a riscrivere l’articolo sulle relazioni sindacali alla luce del Protocollo interconfederale del 28 luglio 2015 sulla Rappresentanza.

Tempo determinato: È stata riscritta la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato (art. 17). A tal riguardo è importante l’introduzione al primo comma del principio per il quale l’assunzione dei lavoratori a tempo determinato avviene secondo le disposizioni di legge applicabili a seconda della natura giuridica dell’impresa ovvero a seconda che si tratti di impresa commerciale oppure agricola. L’articolo 29 del Dlgs. n. 81/2015,infatti, prevede delle specifiche esclusioni dall’ambito di applicazione della norma sul lavoro a termine tra cui gli operai agricoli. 

Questa disposizione va letta, peraltro, in coordinato disposto con la novità introdotta in tema di diritto di precedenza per il lavoratore a tempo determinato, ove è stato previsto che tale disciplina contrattuale si applichi anche agli operai agricoli che, altrimenti, sarebbero esclusi ex lege. Viene pertanto riconosciuta – implicitamente - la qualifica di datore di lavoro agricolo delle cooperative agroalimentari.

Inoltre, nell’accordo di rinnovo oltre a renderlo aderente alle nuove disposizioni di legge si è provveduto ad innalzare dal 14% al 25% il limite massimo di utilizzo dei contratti a termine. Ricordiamo che il d.lgs. 81/2015 prevede il limite del 20%.

Contratto di somministrazione, tempo parziale, stagionalitàÈ stata modificata anche la disciplina del contratto di somministrazione, il tempo parziale, la stagionalità. Per quanto concerne l’orario di lavoro è stata aumentata la flessibilità oraria da 72 a 88 ore annue e la durata media settimanale della prestazione lavorativa viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi in luogo dei 4 precedenti. 

Permessi e congedi: Per quanto concerne il tema dei diritti e tutele del lavoratore, i quattro giorni di permesso retribuito per lutto saranno per evento e non più per anno solare (dal 24 marzo 2016). I congedi per malattia del figlio di età non superiore ai tre anni sono portati da 9 a 10 giorni non retribuiti e fruibili anche a gruppi di 4 ore (come da normativa generale intervenuta). Inoltre, è stato disciplinato il congedo parentale fruibile anche ad ore a gruppi minimi di 4 ore e le aziende possono valutare richieste di congedo ad ore in misura inferiore alle 4 ore minime giornaliere. Infine, in virtù della particolare situazione delle donne vittime di violenza di genere, nuova fattispecie introdotta con specifica tutela nell’ordinamento giuslavoristico dal Dlgs. n. 80/2015, è stata concordata la possibilità di prolungare il congedo di ulteriori 3 mesi in aggiunta ai 3 già stabiliti dalla legge.

Salario, contributi, integrazioni indennità: La parte economica prevede l'aumento a regime di 105 euro (parametro 137) da corrispondere in 5 tranche:

- 20 euro dal 1 gennaio 2016;

- 15 euro dal 1 ottobre 2016;

- 20 euro dal 1 ottobre 2017;

- 25 euro dal 1 ottobre 2018;

- 25 euro dal 1 settembre 2019.

Gli arretrati relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 dovranno essere corrisposti nella busta paga relativa al mese di aprile 2016.

Inoltre:

- nel quadriennio dicembre 2019 – novembre 2023 per ogni 1 per cento di incremento contributivo concordato in sede di rinnovo sarà erogato un importo, a parametro 137, pari ad euro 21,43 da ragguagliare in ragione di eventuali frazioni di punto;

- è stata riaggiornata, per il periodo decorrente dal 1.1.2016, la tabella relativa all’elemento di garanzia per le aziende che non abbiano realizzato la contrattazione del premio per obiettivi;

- è stata posticipata al 31.12.2019 la scadenza della contribuzione a carico dell’azienda di 2€/mese per ogni lavoratore per la gestione delle integrazioni delle indennità a sostegno della maternità e paternità per il periodo post partum (la quale pertanto è dovuta);

- si è posticipato al 1 giugno 2020 l’entrata in vigore del contributo volontario a carico del lavoratore di 2 euro mensili per la sanità integrativa (quindi non dovuto).

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