L’esenzione IMU, prevista per l’invenduto delle imprese edili, deve applicarsi anche agli alloggi costruiti, e non ancora assegnati ai soci, dalle cooperative edilizie.
A precisarlo il Ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 9/DF del 5 novembre 2015, nella quale si chiarisce inoltre che le stesse considerazioni devono ritenersi valide anche ai fini dell'individuazione, per gli stessi immobili, della TASI.
In particolare, il Dipartimento delle finanze chiarisce che i fabbricati non ancora assegnati ai soci dalle Cooperative possono godere dell’esenzione IMU, prevista dal l’art.13, comma.9-bis, del D.L. 201/2011, sulla base delle seguenti argomentazioni:
- le Cooperative edilizie sono qualificate come “impresa costruttrice”. Così come chiarito dal Ministero in precedenti risoluzioni, rientrano nella categoria di imprese costruttrici “le Cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci".
- l’assegnazione degli immobili ai soci è assimilato al concetto di “vendita”. Anche in tale ipotesi, il Dipartimento delle finanze evidenzia, che sia l’Agenzia delle Entrate che la giurisprudenza di Cassazione sono concordi nel ritenere che le assegnazioni ai soci sono, a tutti gli effetti, “cessioni di beni” e, pertanto, realizzano un trasferimento della proprietà a titolo oneroso.