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Disabilità, Regione definisce i requisiti e le competenze dell’assistente personale

Disabilità, Regione definisce i requisiti e le competenze dell’assistente personale

Le risorse ammontano a euro 1.500.000

Categorie: Confcooperative Federsolidarietá

Tags: Disabilità,   cantiereperilwelfare

Regione Lombardia, con la DGR n. 5416/2025, ha definito i requisiti e le competenze dell’assistente personale delle persone con disabilità. Le risorse stanziate ammontano a 1,5 milioni di euro, così suddivise: 

- una quota pari ad euro 640.000,00 per consolidare i n. 32 CVI attivati sul territorio
- una quota pari ad euro 860.000,00 ad integrazione delle risorse da destinare ai progetti di vita che prevedono la presenza dell’assistente personale;

L’assistente personale è una persona scelta direttamente dal beneficiario, incaricata di fornire supporto nelle attività quotidiane, con l’obiettivo di favorire l’autonomia e l’inclusione, nonché la gestione del proprio progetto di vita.

L’assistente personale può essere:

  • lavoratore assunto direttamente dalla persona beneficiaria;
  • operatore di enti accreditati/imprese qualificate nel settore dell'assistenza non residenziale;
  • familiare, ove consentito dalla normativa vigente e in coerenza con gli obiettivi del progetto

REGOLE DI RAPPORTO TRA LA PERSONA CON DISABILITÀ E ASSISTENTE PERSONALE
L’Assistente Personale è scelto prevalentemente dalla persona con disabilità, che definisce i termini del servizio e assume il ruolo di datore di lavoro, direttamente o tramite rappresentanza.
Può trattarsi di un lavoratore assunto privatamente o fornito da enti terzi (es. cooperative), con rapporto di lavoro subordinato secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore . 
L’assistente personale è centrale nell’organizzazione del progetto di vita indipendente, può operare in regime di convivenza o ad ore, presso il domicilio o in altri luoghi frequentati dalla persona, e le sue prestazioni sono finalizzate esclusivamente al sostegno della persona con disabilità, non della famiglia.
La libertà di scelta del beneficiario è garantita, con indicazioni eventualmente integrate dal progetto personalizzato, e le mansioni devono essere chiaramente definite in relazione agli obiettivi di supporto individuale.

Nell'allegato della DGR sono specificati compiti, competenze, formazione.  

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