Dal 2 settembre e fino al 31 ottobre sul portale dell’INPS sarà possibile presentare la richiesta per il contributo, rivolto nello specifico agli enti del Terzo Settore (tra i quali le cooperative sociali) e soggetti assimilabili (organizzazioni di volontariato, APS e Onlus), che abbiano assunto a tempo indeterminato soggetti disabili under 35, rientranti nell’ambito di applicazione del collocamento obbligatorio di cui alla Legge n. 68/1999.
Oltre al decreto attuativo pubblicato in G.U., con messaggio n. 2906 del 29 agosto (che attua la norma inserita nel DL n.48/2023) l’INPS ha diramato le istruzioni per la presentazione delle relative richieste.
L’intervallo temporale in cui devono essere collocate le assunzioni per beneficiarne è AGOSTO 2020-SETTEMBRE 2024 (non più agosto 2022-dicembre 2023), alla luce dell’estensione del periodo di ammissibilità per goderne, operata recentemente con l’ultimo provvedimento “Milleproroghe” di cui alla Legge n. 18/202, fermo restando il limite massimo di spesa individuato pari a circa 6,3 milioni.
Come previsto dal decreto, se le risorse stanziate complessivamente non fossero sufficienti a coprire le richieste regolarmente presentate e istruite si procederà a un riproporzionamento in diminuzione del contributo teoricamente spettante, non applicandosi tuttavia alcun criterio di priorità nell’invio delle domande per l’ammissione delle stesse.
Pertanto, solo all’esito della valutazione delle domande i soggetti interessati conosceranno l’effettivo ammontare del loro beneficio, che verrà erogato da INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024.
Con successivo messaggio l’INPS fornirà i dettagli in merito a istruttoria e ammissione delle domande, nonché sulla quantificazione ed erogazione del contributo.
Il beneficio teoricamente spettante è pari a 12 mila euro una tantum, quale contributo per ciascuna assunzione effettuata cui si aggiunge, sempre per ciascun singolo contratto attivato, un importo pari 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024.
Il beneficio vale anche in relazione a trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche a tempo parziale, a condizione che tale trasformazione sia intervenuta nel periodo interessato dalla misura (agosto 2020-settembre 2024).
Se il rapporto viene interrotto prima della fine del prossimo mese di settembre, il contributo spetta ovviamente fino alla data di cessazione del rapporto, mentre invece per le assunzioni effettuate nel mese di settembre 2024 sarà erogato il contributo una tantum di 12 mila euro e una quota mensile per il periodo di assunzione.
Requisiti per l’accesso al contributo (che risulta comunque cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità):
- il rispetto del regime comunitario “de minimis” in materia di aiuti di stato,
- il possesso di un DURC regolare
- l’assenza di violazioni sul fronte della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tali requisiti andranno dichiarati in sede di domanda indicando contestualmente, oltre al numero delle persone con disabilità assunte oggetto del beneficio, anche i dati identificativi dell’ente richiedente e il suo numero di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
In particolare, come specificato al paragrafo 4 del messaggio INPS, le domande andranno presentate anche per il tramite di intermediari autorizzati - come i nostri CSA - attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale” all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente” disponibile su portale www.inps.it, selezionando l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m. i.)” e caricando sulla piattaforma i moduli appositamente compilati di cui agli Allegati 2 e 3 del messaggio.