Rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, con una durata quadriennale a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2027.
Firmato il 19 luglio 2024, l'accordo prevede un aumento retributivo complessivo di 170 euro a regime, corrispondente a un incremento dell'11,22%.
L'accordo in sintesi:
Aumento suddiviso in quattro tranches:
- Euro 95,00 dal 1° aprile 2024;
- Euro 25,00 dal 1° maggio 2025;
- Euro 25,00 dal 1° maggio 2026;
- Euro 25,00 dal 1° febbraio 2027.
- Indennità di quadro e cassa: Incremento di 50 euro (primo livello) e 35 euro (secondo livello) per l'indennità di quadro dal 1° agosto 2024; aumento di 10 euro per l'indennità di cassa.
- Nuova indennità turnisti: 1 euro per turno, a partire dal 1° aprile 2024, per lavoratori con turni periodici.
- Aumento della maggiorazione per il lavoro festivo degli operai agricoli dal 35% al 40% dal 1° agosto 2024.
- Aumento delle giornate minime delle convenzioni: ora previste 120 giornate lavorative.
- Nuove causali per anticipo TFR per danni da eventi calamitosi.
- Disciplina dei giorni di prova per gli OTD ora basata su giorni lavorati.
- Incremento monte ore di lavoro straordinario da 230 a 250 ore annue.
- Aumento della contribuzione al Filcoop Sanitario: 48 euro annui per OTI e 34 euro annui per OTD, a partire dal 1° gennaio 2025.
- Permessi retribuiti: 8 ore annue per assistenza a familiari in strutture sanitarie e 8 ore annue per l’inserimento all’asilo nido, rispettivamente dal 2025 e dal 1° agosto 2024.
CCNL lavoratori cooperative agricole
Come anticipato l’aumento sarà distribuito in quattro tranches. Questa struttura graduale è stata pensata per permettere alle imprese di pianificare gli aumenti e rispondere, al contempo, alle esigenze dei lavoratori, recuperando parte della perdita di potere d'acquisto subita negli ultimi anni.
Di seguito la tabella con gli aumenti retributivi:
Gli arretrati relativi agli aumenti dal 1° aprile 2024 saranno corrisposti con la prima retribuzione utile dal mese successivo a quello di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo. Dette somme sono da intendersi comprensive di qualsiasi incidenza diretta o indiretta, eccetto che per 13esima, 14esima e TFR.
Per quanto riguarda la parte economica segnaliamo inoltre l’implemento, a decorrere dal 1 agosto 2024, delle indennità di quadro (50 euro su primo livello e 35 euro su secondo livello) e delle indennità di cassa (aumento di 10 euro).
A fronte di una richiesta dei sindacati di revisione della attuale classificazione, è stata istituita una nuova indennità per il lavoratore che esegue la propria prestazione di lavoro in turni periodici. Questo istituto prevede, a decorrere dal 1 aprile 2024, una indennità per il singolo lavoratore di 1 euro a turno che matura solo dopo che il lavoratore ha eseguito la propria prestazione in turni secondo lo schema di due turni giornalieri per 6 giorni settimanali (2x6 e/o 2x7 e/o 3x6 e/o 3x7) per almeno 6 mesi consecutivi nell’anno civile (1-1-/31-12).
Infine, è previsto a decorrere dal 1° agosto 2024, l’aumento della maggiorazione per il lavoro svolto dagli operai agricoli nei giorni festivi (dal 35% al 40%) allineandola a quella già prevista per gli operai florovivaisti.
Sulla parte normativa segnaliamo l’aumento delle giornate minime delle convenzioni che, di norma, dovranno prevedere 120 giornate lavorative. Viene anche inserita la possibilità di recuperare le giornate di assenza dal lavoro per motivi di cui alla legge 104/1992 nel rispetto, comunque, dell’organizzazione aziendale e delle specifiche competenze del lavoratore.
Sono state previste anche delle nuove causali per la richiesta di anticipo del TFR motivate da danni subiti a causa di eventi calamitosi.
Segnaliamo anche alcune modifiche sulla disciplina dei giorni di prova per gli OTD (Operai a tempo determinato) prevedendo che i giorni siano lavorati e non lavorativi, viene aumentato il monte ore di lavoro straordinario (da 230 ore annue a 250 ore annue), vengono inserite delle specifiche causali per l'assunzione dell’impiegato a tempo determinato e, infine, viene introdotta una disciplina per la comunicazione al datore di lavoro dell’assenza per malattia.
Sempre in tema di malattia si è innalzato il periodo di comporto per l’operaio affetto da malattia oncologica (dodici mesi nell’arco di diciotto mesi) equiparandolo a quello già previsto per gli impiegati.
Modifiche sono state introdotte anche in tema di welfare: al fine di aumentare le prestazioni di sanità integrativa, è previsto un incremento, a decorrere dal 1 gennaio 2025, della contribuzione annua al Filcoop Sanitario per gli OTI (Operai a tempo indeterminato) per i quali si prevede un aumento di 48 euro annui e per gli OTD che prevedono un aumento di 34 euro all'anno.
Sebbene l'aumento sia previsto a carico dell’azienda, rimane comunque sancito il principio della compartecipazione economica del lavoratore e la volontà dello stesso di usufruire dello strumento di welfare. Per quanto riguarda poi l’iscrizione al Filcoop sanitario degli OTD si è provveduto a ridefinire la platea dei lavoratori iscrivibili: possono essere iscritti i lavoratori che nel triennio precedente abbiano lavorato almeno 360 giornate effettive.
Per quanto riguarda il tema conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro sono state previste, a partire dal 2025, 8 ore di permesso retribuito annue per l’assistenza del coniuge, figli ed affini di primo grado nell’ipotesi di ricovero e/o dimissioni da strutture sociosanitarie e/o di day hospital e, a partire dal 1 agosto 2024, 8 ore di permesso retribuito all’anno per il genitore di minore fino a tre anni finalizzate all’inserimento all’asilo nido.