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PAC: proroga Domanda Unica e modifiche condizionalità

PAC: proroga Domanda Unica e modifiche condizionalità

Il decreto Masaf

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare,   Pac,   agricolo,   proroga,   AgriNews,   MASAF

Pubblicato sul sito del MASAF il Decreto 28 giugno 2024, prot. 289235 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024". Il provvedimento è ancora in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

Si riportano di seguito le principali novità:

  • Definizione della retroattività delle modifiche al 1 gennaio 24
  • proroga al 31 luglio del termine per la presentazione della domanda unica della PAC
  • Modifiche alla condizionalità:

o       BCAA 6 (copertura suolo per 60 giorni tra settembre e maggio): apportata una modifica che conferisce maggior flessibilità agli Stati membri di definire le modalità attuative, in funzione delle specificità regionali e territoriali;

o       BCAA 7 (obbligo rotazioni come cambio genere botanico):  modificata permettendo agli agricoltori di scegliere se adottare la pratica della rotazione o della diversificazione (vecchio greening). La diversificazione deve rispettare le seguenti condizioni:

§    per aziende con superfici tra 10-30 ha: diversificare almeno 2 colture, dove la coltura principale non superi il 75% del totale della superficie;

§    per aziende sopra i 30 ha: diversificare almeno 3 colture, dove le 2 colture principali non superino il 95% del totale della superficie.

§    in entrambi i casi, il set aside (terreno a riposo) è considerato una coltura, rientra quindi nel calcolo delle 2 o 3 colture.

§    in entrambi i casi, la pratica di diversificazione deve avvenire nel periodo 9 aprile - 30 giugno.


o       BCAA 8: abolito il requisito di avere il 4% di terreno a riposo (per usi non produttivi); questo elemento del 4% del terreno a riposo viene inserito come “livello 1” nell’ecoschema 5, prevedendo quindi un pagamento agli agricoltori che decidono di farlo. Non è sovrapponibile con l’ecoschema 4 nel caso che il terreno a riposo venga utilizzato nella regola della diversificazione.

o       Sono esentate dagli obblighi di condizionalità tutte aziende con superficie aziendale inferiore ai 10 ha.


  •   ECOSCHEMA 4: è ampliato l’elenco delle colture da rinnovo ammissibili.


 

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