Pubblicata sul BURL la Dgr n. XII/2415 che fissa le indicazioni per la gestione dei residui della manutenzione del verde pubblico e privato.
Si considera che le pratiche manutentive che prevedono che i materiali vegetali restino in sito (mulching, cippatura dei rami e utilizzo del cippato come pacciamante ecc.) non producono residui e, pertanto, non si pone la questione della produzione o meno dei rifiuti.
I residui prodotti da attività agricole utilizzati in agricoltura o selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana, non sono considerati rifiuti, e pertanto sono esclusi dalla Parte IV del d.lgs. 152/06, che disciplina la gestione dei rifiuti.
I residui che, invece, non sono soggetti agli utilizzi di cui sopra, o che derivano da attività non agricole, sono assoggettati alla Parte IV del d.lgs. 152/06. In questo caso, il produttore deve verificare se il residuo può essere classificato come“sottoprodotto” ed essere gestito come tale anziché come rifiuto, nel caso in cui rispetti tutte e quattro le condizioni stabilite dall’art.184-bis del d.lgs. 152/06:
1. la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
2. è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
3. la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
4. l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
Per maggiori dettagli si rimanda alla dgr in allegato.