Aggiornati in Lombardia i limiti massimi di reddito validi per gli interventi di edilizia agevolata (Decreto n. 4151 del 13/3/2024) con riferimento al reddito complessivo familiare dell’anno 2022 percepito dai beneficiari di agevolazioni regionali per l’edilizia.
In dettaglio:
1. I nuovi limiti di reddito
2. Redditi di lavoro dipendente
3. Interventi non assistiti da contributo
Il provvedimento è stato assunto dalla Regione Lombardia in considerazione dell’incremento annuale dell’indice ISTAT del costo della vita che da dicembre 2022 a dicembre 2023 è pari al 0,6%, considerata l’ultima variazione pubblicata sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2024 relativa al mese di dicembre 2023;
I nuovi limiti massimi di reddito, a cui corrispondono contributi pubblici di valore diverso in base alla fascia di reddito di appartenenza del beneficiario, sono i seguenti (a fianco il riepilogo degli anni precedenti).
Finanziamenti Legge 457 del 5/8/1978
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Anno
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2023
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2022
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2021
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2020
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2019
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2018
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2017
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2016
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1^ fascia
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27.007
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26.846
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24.120
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23.237
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23.284
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23.191
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22.961
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22.779
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2^fascia
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31.917
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31.727
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28.506
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27.462
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27.517
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27.408
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27.136
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26.921
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3^fascia
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53.616
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53.296
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47.885
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46.132
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46.224
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46.040
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45.584
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45.222
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Leggi regionali n. 3/1982 e n. 32/1985
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Anno
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2023
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2022
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2021
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2020
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2019
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2018
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2017
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2016
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Fascia unica
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64.232
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63.849
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57.367
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55.267
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55.378
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55.157
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54.611
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54.177
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Interventi di edilizia agevolata |Redditi di lavoro dipendente
Ai fini dell’accertamento del possesso del requisito del reddito per i finanziamenti di cui alla legge 457 del 5/8/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, prima di effettuare il confronto con i suddetti limiti massimi deliberati dalla Regione, i redditi di lavoro dipendente devono essere considerati ridotti al 60%, previo abbattimento di Euro 516,46 per ogni figlio a carico. Quindi, in definitiva, il limite massimo di reddito per l’anno 2022 per la terza fascia, in caso di redditi da lavoro dipendente, ammonta a € 89.359 e deve essere incrementato di Euro 516,46 per ciascun figlio a carico.
Interventi di edilizia agevolata | Interventi non assistiti da contributo
Si precisa inoltre che anche per gli interventi non assistiti da contributo regionale o statale, qualora nelle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della legge 865 del 1971 (ovvero anche in convenzioni di altro tipo) si faccia esplicito riferimento al possesso dei requisiti soggettivi per l’edilizia economico-popolare (per gli acquirenti e gli assegnatari di alloggi costruiti nei Piani di zona di cui alla legge 167), il limite massimo di reddito imponibile relativo all’anno 2023 è quindi di Euro 53.616, elevabile ad Euro 89.359 nel caso si tratti di redditi di lavoro dipendente.