Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL Agricoltura, il decreto-legge 15 maggio 2024 n. 63 "Disposizioni urgenti per le imprese agricole della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale".
Il provvedimento è stato al centro dell’audizione informale con la IX commissione del Senato in cui Alleanza delle Cooperative agrolimentari (AGCI Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop agroalimentare) ha sottolineato la necessità di integrare ulteriori misure urgenti per il sostegno alle imprese e alla cooperazione agricola prima della conversione in legge. Tra le richieste principali, di maggior interesse per le cooperative lombarde sottolineiamo: la moratoria dei mutui, gli sgravi per chi opera in territori montani, azioni di contrasto alle pratiche sleali.
Qui nel dettaglio:
1. Le richieste di modifica di Alleanza delle Cooperative Agroalimentari:
2. DL Agricoltura - Le disposizioni più rilevanti per il settore
Prima di un'attenta analisi delle disposizione più rilevanti per il settore, segnaliamo in sintesi le nostre richieste di modifica:
Moratoria mutui
Introduzione di una moratoria dei mutui bancari a beneficio anche delle cooperative agricole, inoltre, occorrerebbe inserire anche quelle imprese per le quali la chiusura dell’esercizio fiscale non coincide con la fine dell’anno solare. A questo si somma il fatto che il solo criterio del fatturato potrebbe non rispecchiare la reale situazione delle aziende e quindi la soglia prevista dalla disposizione in esame dovrebbe essere abbassata dal 20% al 10%.
Sgravi per i territori montani
Per i datori di lavoro ubicati in territori montani si dovrebbe continuare ad operare lo sgravio contributivo più favorevole (75%) e non soltanto quello per zone alluvionate (68%). Da valutare anche la possibilità di estendere il beneficio ai datori di lavoro agricolo della regione Toscana.
Pratiche sleali
E’ necessario concedere un congruo periodo di tempo per la modifica dei contratti scritti stipulati ed efficaci tra le parti. Ma c’è da chiedersi anche in che modo le organizzazioni di rappresentanza possano fare riferimento al costo di produzione che, per definizione, è specifico per ogni fornitore e non è un parametro generale.
Di seguito le disposizioni più rilevanti per il settore.
1. L’articolo 1, comma 2, introduce una sospensione per dodici mesi della quota capitale delle rate di mutui o finanziamenti, ivi comprese le cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024 stipulati con banche od altri istituti di credito abilitati. Questa disposizione è a beneficio delle “imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura” che nell’anno 2023 hanno registrato una riduzione del volume di affari pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente e le cui esposizioni debitorie non siano classificate deteriorate al 16 maggio 2024. Il piano di rimborso delle rate viene modificato con proroga dei relativi termini per il periodo di sospensione unitamente ad eventuali garanzie e senza oneri per le parti. Le garanzie rilasciate dal Fondo garanzia del medio credito centrale e da Ismea saranno prorogate automaticamente per il periodo di sospensione.
2. I commi 3 e 4 dell’articolo 1, modificano le finalità e l’ambito di applicazione del fondo di sovranità alimentare istituito con la legge di bilancio 2023, e, contestualmente, provvede a rifinanziarlo con una dotazione di 10 milioni per ciascuna annualità 2025 e 2026. Con le modifiche apportate il predetto Fondo opera anche a beneficio delle imprese della pesca e dell’acquacoltura e tra le finalità viene introdotta anche la possibilità di coprire totalmente o parzialmente e nei limiti degli aiuti in de minimis, la quota interessi dei prestiti concessi come credito agrario o peschereccio. I decreti ministeriali relativi ai fondi sovranità alimentare dovranno essere modificati recependo le suddette novità e, contestualmente, si prevede che per beneficiare della copertura degli interessi le imprese dovranno dimostrare di avere idonea copertura assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali o catastrofali, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali nonché da danni causati da animali protetti. L’erogazione delle somme sarà effettuata da Agea attraverso il Sian.
3. Al comma 6 dell'articolo 1, si prevede una ulteriore proroga di due anni per la notifica di atti di recupero e di avvisi di accertamento fiscale in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025, relativi ad aiuti di stato e in de minimis il cui importo è determinabile solo a seguito di dichiarazione fiscale e per i quali le autorità competenti non hanno provveduto all’obbligo di registrazione degli aiuti.
4. Al comma 7 dell'articolo 1, viene disciplinato il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale unica per gli investimenti effettuate dalle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. Con successiva decretazione ministeriale verranno definite le modalità di accesso ai benefici e di fruizione del credito di imposta.
5. L'articolo 2, comma 3 detta una nuova disciplina per la pubblicazione degli elenchi nominali dei lavoratori stagionali agricoli prevedendo altresì che entro il 31 dicembre 2024 venga pubblicato un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati.
6. All’articolo 3 è previsto lo stanziamento di un milione di euro per l’anno 2024 per il Fondo destinato al sostegno delle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata. Infine, viene rifinanziato il Fondo Agricat (2,5 milioni per ciascun anno 2024 e 2025) istituto con la legge finanziaria 2022 a copertura dei danni catastrofali.
7. L’articolo 4 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 198 relativo al contrasto alle pratiche sleali. Viene inserita una nozione di “costo medio di produzione” ed una di “costo di produzione”. Per quanto riguarda la prima nozione, il costo medio di produzione dei prodotti agricoli e alimentari è quello determinato da ISMEA comunicato al Masaf. Per costo di produzione, invece, si deve intendere il costo relativo all’utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con tecniche prevalenti nell’area di riferimento. È previsto che nel contratto scritto l’indicazione del prezzo, che è elemento obbligatorio, debba tenere conto del costo di produzione. Anche gli accordi quadro stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative nella definizione del prezzo devono stabilirlo tenendo conto del costo di produzione. Sotto il profilo sanzionatorio viene inserita la possibilità per il trasgressore di pagare la sanzione in misura ridotta del 50% entro 30 giorni dalla notifica di ordinanza ingiunzione, se dimostra di aver posto in essere tutte le attività idonee a elidere le conseguenze dannose dell’illecito. Viene specificato che in caso di mancanza di contratto scritto è attività idonea ad elidere le conseguenze dannose dell’illecito la ripetizione per iscritto degli accordi verbali, mentre per il caso di contestazione di condizioni eccessivamente gravose la modifica di tali condizioni mediante offerta formale al venditore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi medi di produzione e comunque dell’intero importo dedotto in contratto è attività idonea ad elidere le conseguenze dannose dell’illecito.
8. L’articolo 5 reca una nuova disciplina in merito alla realizzazione di impianti fotovoltaici su suolo agricolo. Fermo restando la possibilità di installare impianti fotovoltaici su zone classificate agricole dai piani urbanistici finalizzati alla costituzione di una comunità energetica ovvero nel caso di impianto agrivoltaico di natura sperimentale incentivati ad hoc dal PNNR, nelle zone agricole è consentito l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra:
9. in siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, a condizione che non comportino un incremento dell’area occupata;
10. presso cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
11. in siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale;
12. presso aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
13. presso aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
14. L’articolo 6 introduce misure per il contrasto alla diffusione della peste suina africana attraverso il rifinanziamento del fondo di conto capitale per gli interventi strutturali in biosicurezza (5 milioni per il 2024 e 15 milioni per l’anno 2025) e consentendo al Commissario di poter utilizzare personale delle Forze armate per il contenimento della epizoozia.
15. L’articolo 8 istituisce un Commissario nazionale per completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina nonché con la finalità di valutare l’efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali.
16. L'articolo 11 reca misure urgenti per il contrasto alla scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche.