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IL TAR LOMBARDIA CONFERMA LA NORMATIVA TRANSITORIA DI REGIONE SULL’ACCESSO AI SERVIZI DEGLI EDUCATORI

IL TAR LOMBARDIA CONFERMA LA NORMATIVA TRANSITORIA DI REGIONE SULL’ACCESSO AI SERVIZI DEGLI  EDUCATORI

Accolte le eccezioni presentate da Confcooperative Lombardia, Uneba, FISM e da Regione

Categorie: Confcooperative Federsolidarietá

Tags: laurea,   educatori,   TAR

Accesso ai servizi degli educatori, il TAR Lombardia conferma la normativa transitoria di Regione, che è intervenuta sul tema dei titoli richiesti per poter svolgere quel tipo di servizio.

Contro quella delibera (la DGR 6443 del 2022) l’associazione Pedagogisti Educatori aveva proposto ricorso: ora con sentenza n.997/2024 il ricorso è stato respinto e sono state di fatto accolte le eccezioni difensive proposte da UNEBA, FISM Lombardia e Confcooperative (difese dagli avvocati Alberto Fedeli e Marco Ubezio) e da Regione sul mantenimento degli effetti di quella delibera fino al periodo previsto nello stesso provvedimento.

Entrando nel merito, il D.Lgs del 2017 ha previsto che gli educatori per accedere ai servizi educativi per la prima infanzia devono avere specifici titoli di studio, in particolare Laurea in Scienze dell’educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia; Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari). La delibera regionale, dando atto della carenza degli educatori, ha previsto che gli educatori dovessero essere in possesso di quei titoli solo a partire dall’a.s. 2022/2023, quindi al termine del primo ciclo triennale dei corsi di laurea L19 a indirizzo specifico e dell’avvio dei corsi di specializzazione.

Per le unità di offerta sociali residenziali e semiresidenziali per minori e disabili (CSE, Comunità familiari, Alloggi per l’autonomia, Comunità educative diurne, Centri educativi diurni, Comunità accoglienza disabili, SFA, ecc.), la delibera regionale aveva indicato la possibilità fino al 31/12/2023 di assumere in modo residuale e motivato, ossia dopo aver verificato l’assenza di educatori professionali, operatori in possesso solo di diploma almeno quadriennale, con specifica esperienza triennale nell’area minori o disabili e partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento per 40 ore annuali, ferma restando comunque la presenza in equipe di educatori professionali titolati.

Il TAR ha riconosciuto la cessazione dell’efficacia della delibera, essendo scaduti i periodi transitori della sua efficacia ed è stata mantenuta la validità dei contratti di assunzione avvenuti nel periodo in cui era in vigore. Ha inoltre tenuto conto del fatto che nemmeno l’ipotetico annullamento della delibera sarebbe stato in grado di invalidare i contratti di assunzione stipulati durante il periodo transitorio. Per questa ragione ha dichiarato il ricorso improcedibile.

Nella sentenza si dà atto solo della possibilità che l’assunzione di operatori senza i nuovi titoli richiesti dalla normativa possa essere circostanza “atta, eventualmente, a fondare un'azione risarcitoria per i soggetti danneggiati”.  Si tratta però di una strada difficilmente percorribile, perché gli educatori professionali titolati dovrebbero intraprendere una causa risarcitoria di fronte al giudice ordinario, dichiarando di essere stati danneggiati dall’assunzione di persone prive dei titoli e non potrebbero comunque, di fatto, incidere sul rapporto di lavoro instaurato tra questi ultimi e gli enti gestori. In questo contesto, gli stessi educatori dovrebbero dimostrare che di fronte alla loro domanda di assunzione l’ente ha invece assunto persone senza i titoli in base alla DGR n. 6443.  Semmai è accaduto il contrario. Mancando educatori in possesso dei titoli richiesti dalla nuova normativa, con la delibera regionale è stato possibile assumere altre persone anche se prive dei titoli previsti, ma in possesso dei requisiti transitoriamente previsti dalla DGR. È stata così garantita la continuità dei servizi”, hanno sottolineato gli avvocati Alberto Fedeli e Marco Ubezio.