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PSA, estensione interventi di sostegno per danni indiretti

PSA, estensione interventi di sostegno per danni indiretti
Per il periodo tra il 1° agosto e il 30 novembre 2023

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare,   AgriNews,   PSA,   peste suina africana,   suini; danni indiretti

Sul BURL di Regione Lombardia pubblicate le disposizioni (D.d.s. 16 febbraio 2024 – n.2756) con le indicazioni per richiedere i sostegni da parte delle aziende suinicole che hanno subito danni in conseguenza delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA) nel periodo compreso tra il 1° agosto 2023 e il 30 novembre 2023. Il Decreto regionale recepisce il Decreto Ministeriale n.707009 del 29 dicembre 2023 che estende il contributo alle aziende che hanno subito danni fino al 30 novembre 2023.

La domanda di aiuto potrà essere presentata fino al 15 marzo 2024.

Le domande saranno liquidate a partire dal 3 giugno 2024.

I beneficiari sono:

  • le PMI e Microimprese del settore della produzione agricola primaria

  • le PMI, le Microimprese e le Grandi Imprese del settore della trasformazione e macellazione

In riferimento ai macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori codice ATECO C-10.11 e C-10.13), le imprese devono soddisfare una o più delle seguenti condizioni:

  • ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 01° agosto 2023 fino al 30 novembre 2023

  • a partire dal 1° agosto 2023 e sino al 30 novembre 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle Regioni e territori elencati nell’allegato 1 ter al DM 707009 del 29/12/2023

  • gli stabilimenti aventi l’autorizzazione ad esportare verso Paesi terzi nel 2023, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorità estere, recepiti e notificati dal Ministero della Salute italiano

 

Gli interventi ammissibili sono:

  1. Deprezzamento animali per vendita anticipata (intervento 1) - ammissibile se l’allevamento ricade nelle zone di restrizione 1, 2, 3 ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione 2 e 3 in attuazione a quanto disposto dal DM n. 0707009 del 29 dicembre 2023

  2. Interruzione riproduzione scrofe (intervento 2) - ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso nelle zone di Restrizione 2, 3 ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione 2 e 3;

  3. Prolungamento vuoto sanitario / mancato accasamento (intervento 3) - ammissibile se il codice di allevamento è ricadente nelle zone di Restrizione 2, 3 ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione 2 e 3:

  4. Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco dei trasferimenti) (intervento 4) - ammissibile se il codice di allevamento è ricompreso nelle zone di Restrizione 2,3 ed altre aree riconosciute dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti equiparabili alle zone di restrizione 2 e 3:

  5. Riduzione Macellazione (intervento 5)

  6. Mancato export e deprezzamento merce (intervento 6).

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