Arriva dal Masaf la deroga per la fermentazione e rifermentazione, al di fuori dal periodo vendemmiale, per i vini Dop e Igp, nonché per particolari vini senza indicazione geografica.
Tra le tipologie interessate figurano il Passito e il Vin Santo. Il decreto estende la possibilità di lavorazione fino al 30 giugno 2024 per la maggior parte delle categorie e fino al 31 agosto 2024 per il "Torchiato di Fregona".
Ecco nello specifico i periodi previsti dal decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 0690600, relativo alla campagna vinicola 2023/2024:
Per i vini Dop e Igp che prevedono nei disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar.
Per i vini senza Dop o Igp, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati o in altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce.
Per il vino a denominazione di origine Colli di Conegliano «Torchiato di Fregona».