Aumento del tetto del regime de minimis. Con il regolamento UE n. 2831 dello scorso 13 dicembre 2023, la Commissione Europea ha fissato a €300.000 l'importo massimale per gli aiuti de minimis che un'impresa può ricevere nell’arco del triennio a fronte del limite di €200.000 finora vigente.
Il nuovo regolamento de minimis è entrato in vigore il 1° gennaio 2024, e si applicherà sino al 31 dicembre 2030 anche agli aiuti concessi anteriormente.
Il nuovo regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti per questi comparti.
Regione Lombardia – con DGR 1700 del 2023 – ha già indicato gli elementi da considerare nella concessione di prestiti e garanzie in virtù del nuovo regolamento.
"DE MINIMIS" PER PRESTITI
Tra i nuovi elementi introdotti ci sono diversi aspetti da considerare nella concessione di prestiti e garanzie.
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
- il beneficiario non rischia e non è oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza;
- nel caso di grandi imprese, il beneficiario è in possesso di un rating del credito pari almeno a «B».
In aggiunta, deve essere valido uno dei seguenti punti:
1."il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell’importo preso in prestito e ammonta a 1.500.000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750.000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;
2. "l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione".
"DE MINIMIS" PER GARANZIE
Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
- il beneficiario non rischia e non è oggetto di una procedura concorsuale per insolvenza;
- nel caso di grandi imprese, il beneficiario è in possesso di un rating del credito pari almeno a «B».
In aggiunta, deve essere valido uno dei seguenti punti:
1. la garanzia non supera in alcun momento l’80% del prestito totale; le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante; i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l’importo garantito è di 2.250.000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l’importo garantito è di 1.125.000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni;
2. l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione;
3. prima dell’attuazione dell’aiuto: il metodo di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione; e tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese nel contesto dell’applicazione del regolamento.
AIUTI DA INTERMEDIARI FINANZIARI E DE MINIMIS
Gli aiuti ricevuti da intermedi finanziari che attuano uno o più regimi di aiuti «de minimis» sono considerati aiuti «de minimis» se:
- l’intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari nuovi prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori; e ciascuna garanzia non supera l’80 % del prestito complessivo; e
- i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-» e l’importo totale di tali prestiti è:
- inferiore a 10 milioni di EUR oppure
- inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR.