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Vino, deroghe per l’applicazione delle nuove regole del sistema di etichettatura

Vino, deroghe per l’applicazione delle nuove regole del sistema di etichettatura

Nuovi obblighi in vigore da dicembre

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare,   Vino,   AgriNews

Dall'8 dicembre 2023 saranno in vigore i nuovi obblighi di etichettatura per i prodotti vitivinicoli relativi all’elenco degli ingredienti e alla dichiarazione nutrizionale. In base al regolamento (UE) 2021/2117, sono state aggiunte ulteriori indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta per i vini, fra cui la dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti (che dovranno essere riportate nello stesso campo visivo delle altre indicazioni). 

Tuttavia, data la complessità della loro applicazione sono state previste delle deroghe.

Una di queste è legata a una rettifica del Regolamento UE 2021/2117 (OCM prodotti agricoli), pubblicata quest’estate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (L192/34 del 31 luglio - in allegato): in riferimento al settore vitivinicolo si precisa che i “vini prodottiprima dell’8 dicembre 2023, potranno continuare a essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte. Nella precedente impostazione la possibilità di continuare a commercializzare i vini prodotti prima della data di applicazione dei requisiti di etichettatura era invece attuabile soltanto ai vini “prodotti ed etichettati” (è stata eliminata la dicitura “etichettati”). In questo senso, anche i vini fermi ottenuti dalla corrente vendemmia sarebbero esonerati dall’indicazione dell’elenco degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali in etichetta.

La Commissione europea il 24 ottobre ha fornito ulteriori chiarimenti in materia (attraverso un documento di Q&A sull’attuazione delle nuove disposizioni dell’UE in materia di etichettatura che sarà pubblicato a fine novembre), con particolare riferimento ai vini frizzanti e spumanti. Ha innanzitutto confermato che un prodotto vitivinicolo è considerato «prodotto» quando soddisfa specifiche caratteristiche e requisiti previsti dal regolamento Reg. (UE) 1308/2013.

Nel caso di un «vino spumante» ottenuto mediante una seconda fermentazione alcolica, può essere considerato «prodotto» solo dopo che la seconda fermentazione ha avuto luogo e il prodotto ha raggiunto il titolo alcolometrico e le condizioni di sovrappressione previste dallo stesso regolamento. Al riguardo, la Commissione ha precisato che «la semplice vinificazione dei vini base o la preparazione della partita prima dell’8 dicembre 2023 non giustificherebbero un’esenzione dall’etichettatura nutrizionale».

Tale principio generale trasferito dalla Commissione dovrebbe quindi essere applicabile sia ai vini spumanti che ai vini frizzanti.

Per quanto riguarda i vini importati, il documento ha chiarito che quelli importati prima dell’8 dicembre 2023 sono considerati «prodotti» e pertanto esentati dall’indicazione dell’elenco degli ingredienti e delle informazioni nutrizionali in etichetta.

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