DETTAGLIO

Regione approva nuove linee tecnico-operative per Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Regione approva nuove linee tecnico-operative per Centri Antiviolenza e Case Rifugio

Prevista l’istituzione di un albo regionale

Categorie: Confcooperative Federsolidarietá

Tags: violenza di genere,   cantiereperilwelfare

Regione Lombardia approva, con delibera n.1073 del 9 ottobre 2023, in allegato, le nuove linee tecnico-operative che definiscono, fra le altre cose, i requisiti dei soggetti gestori dei Centri Antiviolenza (CAV) e delle Case Rifugio (CR) e istituisce anche il relativo l’Albo. La delibera contiene novità anche riguardo alla formazione degli operatori e agli immobili sede dei CAV e delle CR, che dovranno avere specifici parametri. 

Con questo provvedimento, Regione modifica sensibilmente i requisiti precedenti, dovendo di fatto recepire le indicazioni e le modifiche contenute nel documento frutto dell'Intesa Stato-Regioni sui "requisiti minimi" dei CAV e delle CR, sottoscritto nel 2022. 

Per i CAV, il rispetto delle linee operative è presupposto necessario per poter far parte della rete antiviolenza in qualità di “Centro antiviolenza” e anche per l’accesso ai fondi ministeriali.

 

Per quanto riguarda, nel dettaglio, gli ENTI GESTORI, CAV e CR possono essere gestiti da:

a) associazioni e organizzazioni, fra cui le cooperative sociali, operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato;

b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata (ricompresi anche gli enti sanitari)

c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d’intesa, in forma consorziata o in convenzione tra loro.

 

I soggetti gestori di cui alla lettera a) devono possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. essere registrato nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (questo requisito non vale per le cooperative sociali)

2. avere nel loro Statuto da almeno cinque anni gli scopi del contrasto alla violenza maschile e di genere, del sostegno, della protezione e del supporto delle donne che hanno subito o subiscono violenza e dei/delle loro figli/e E dell’empowerment;

3. perseguire statutariamente, in modo esclusivo o prevalente, le attività di prevenzione e contrasto alla violenza maschile, valutate anche in relazione alla consistenza percentuale delle risorse destinate in bilancio. Questo requisito può essere soddisfatto anche attraverso la creazione di un apposito centro di costo (sia in termini organizzativi sia economici) che garantisca, conseguentemente, l’esclusività (o la prevalenza) delle risorse impiegate nell’attività e l’individuazione di personale assegnato allo stesso. 

4. possedere una consolidata e comprovata esperienza quinquennale consecutiva in attività contro la violenza maschile sulle donne

 

Per gli altri requisiti organizzativi, gestionali e strutturali degli immobili, sia dei CAV, sia delle CR, si rimanda al provvedimento in allegato

 

Documenti da scaricare