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Decreto Asset, cosa cambia per il settore agroalimentare

Decreto Asset, cosa cambia per il settore agroalimentare

Fra le novità, 7 milioni per aziende vitivinicole colpite dalla peronospora

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: AgriNews,   normative,   decreto asset

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto decreto Asset (decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136) con «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici". 

Rispetto al testo originario il decreto-legge, in fase di conversione, ha subito alcune modifiche di interesse anche per il settore agroalimentare. Di seguito una sintesi delle principali novità per il comparto.

Fra le novità, non saranno più applicate le disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica non solo agli immobili e alle aree di interesse pubblico, ma anche alle aree sottoposte al vincolo di rimboschimento (articolo 5-bis). Resta invece l’applicazione della norma (articolo 143, comma 4, lettera a) del Codice dei beni culturali e del paesaggio) che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e non interessate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale .

Per contenere la diffusione della specie del granchio blu sono stanziati 2,9 milioni per il 2023 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura. Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del MASAF un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle imprese anche per i loro dipendenti (art.10)

Vengono introdotte delle modifiche alla disciplina delle sanzioni a carico dei soggetti che operano nella riproduzione animale (art.10-bis). 

 Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva dal decreto legislativo n. 102 del 2004 (“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole”) nel limite di 7 milioni di euro per l’anno 2023 (art.11).
Sempre per il settore vitivinicolo, per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, le imprese agricole potranno omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, purché almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

Sul fronte attività venatoria, sono introdotte anche alcune modifiche riguardo alle modalità con cui le regioni attuano il calendario (art.11 bis). 

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