DETTAGLIO

Pratiche commerciali sleali, l’aggiornamento normativo del Dl 198/2021

Pratiche commerciali sleali, l’aggiornamento normativo del Dl 198/2021

Ultime modifiche ad agosto 2023 (Legge 103 del 10 agosto)

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare,   AgriNews,   normative,   pratiche commerciale sleali

Approvate modifiche al D. Lgs. N.198/2021 che riguardano principalmente l’ambito di applicazione (inclusi anche fornitori esteri), l’individuazione di un elenco di pratiche commerciali sleali (tra cui l'annullamento di ordini di prodotti deperibili con brevi preavvisi) e la possibilità anche per i fornitori esteri di fare denunce di pratiche sleali.

Il decreto legislativo dell’8 novembre 2021 n. 198 e successive modifiche si applica alle cessioni (vendite) di prodotti agricoli e alimentari effettuate da fornitori (venditori) stabiliti nel territorio nazionale.  Con il Decreto legge 13 giugno 2023 n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023 n. 103 sono state apportate ulteriori modifiche.

AMBITO DI APPLICAZIONE

CONTRATTI

SANZIONI

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Definizioni


AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica alle cessioni (vendite) di prodotti agricoli e alimentari effettuate da fornitori (venditori) stabiliti nel territorio nazionale. L’applicazione è stata estesa anche alle cessioni di prodotto provenienti da fornitori che si trovano in altri Paesi comunitari o in Paesi Terzi quando l’acquirente è stabilito in Italia. 

Sono escluse dalla disciplina:

-        Le cessioni senza vendita (donazioni, permute, ecc)

-        Le cessioni al consumatore finale

-        Le cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito

-        I conferimenti di prodotti agricoli o alimentari da parte di imprenditori agricoli alle cooperative o organizzazioni di produttori di cui sono soci.

La cooperativa è soggetta alla norma quando:

-        acquista prodotti agricoli o agroalimentari da non soci ubicati in territorio italiano, o

-        vende prodotti agricoli o alimentari.

 

CONTRATTI, gli elementi essenziali

Il contratto di cessione deve essere stipulato prima della consegna dei prodotti e deve obbligatoriamente avere le seguenti caratteristiche:

-        Obbligo forma scritta

L’obbligo della forma scritta può essere assolto anche attraverso forme equipollenti (fatture, DDT, ordini di acquisto) ma è necessario in questi casi che sussista un accordo quadro tra venditore e acquirente.

Di seguito le tre opzioni possibili:

1.      Stipula di un contratto con tutti gli elementi essenziali per ogni singola cessione di prodotto

 

 

2.      Stipula di un accordo quadro nel quale sono indicati alcuni elementi essenziali e che è integrato con documenti equipollenti (documenti di trasporto, documenti di consegna, fatture, ordini di acquisto) che devono fare riferimento esplicito all’accordo quadro.

3.      Se nei documenti equipollenti, quali DDT, fatture, ordini di acquisto, sono presenti tutti gli elementi essenziali che devono essere obbligatoriamente presenti in un contratto, e se tali documenti sono sottoscritti da entrambe le parti, essi diventano a tutti gli effetti un contratto e sono quindi in regola con l’obbligo della forma scritta. 

  • Durata

La durata minima del contratto deve essere di dodici mesi, salvo deroghe in caso di:

o   vendita prodotti stagionali,

o   contratto stipulato con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali,

o   contratti di cessione in cui la parte acquirente esercita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio

 

  • Quantità
    È indispensabile inserire la quantità esatta di prodotto venduto. Qualora la quantità di prodotto possa essere conosciuta in modo esatto solo al momento della consegna, è consigliabile utilizzare una struttura complessa di stipula del contratto (accordo quadro + documenti di consegna).
  • Caratteristiche del prodotto
    È necessario indicare le caratteristiche qualitative del prodotto e se si tratta di prodotto deperibile o no.
  •  Prezzo
    Deve essere determinato nel contratto o determinabile in una fase successiva alla conclusione del contratto purché faccia riferimento a parametri oggettivi prefissati (prezzo dei listini di borse merci, prezzo a seconda del peso del prodotto, ecc.).
  •  Modalità di consegna
    È necessario stabilire luogo e tempi di consegna. In caso di ricorso a trasportatore, è possibile indicare la formula “consegna all’arrivo”, secondo cui la consegna si intende non come consegna al traportatore, ma consegna al domicilio dell’acquirente. In general, è importante tenere separati gli adempimenti della consegna con clausole che riguardano unicamente i costi di trasporto.

È consigliabile inserire clausole del tipo “il cedente si libera dall’obbligazione di consegna delle merce rimettendola al vettore presso il proprio magazzino sito in …… i costi di trasporto sono a carico della parte…” oppure “il cedente dovrà consegnare la merce presso il domicilio del cessionario sito in ……..” oppure in caso di modalità semplificata nel documento di consegna o nella fattura il cliente/destinatario firmerà per ricevuta della merce e sarà indicato il luogo della consegna.

  • Modalità di pagamento
    È necessario indicare nel contratto le modalità di pagamento sia in termini di forma di pagamento (contanti, bonifici, assegni, ecc.)  sia in termini di luogo (generalmente al domicilio del venditore o in altro luogo concordato tra le parti). 

 

  • Termini di pagamento

Nei termini di pagamento la dicitura “dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere” può essere interpretata come la data in cui la parti sono in grado di quantificare il prezzo per la fornitura, per esempio:

-        Se prezzo determinato ma con quantità variabili: la decorrenza è dalla data in cui le parti conoscono l’esatto quantitativo di prodotti consegnati.

-        Se prezzo è determinato solo alla verifica di determinati parametri qualitativi o di determinati listini: la decorrenza è dalla data in cui vengono a esistere tali parametri così le parti possono determinare l’importo della cessione.

-        Se prezzo non è determinato prima della consegna: la decorrenza è dalla data di ricezione della fattura.

I termini di pagamento per contratti di cessione con consegna su base periodica non si applicano:

-        Nel caso di forniture nell’ambito dei programmi di distribuzione di prodotti ortofrutticoli e latte nelle scuole.

-        Nel caso di forniture a enti pubblici di assistenza sanitaria.

-        Nei contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.

 

SANZIONI

 In caso di mancanza della forma scritta del contratto e di ogni elemento essenziali richiesto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3,5% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento della violazione.

 

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Il nuovo decreto legislativo individua una serie di comportamenti vietati dalla Direttiva Comunitaria. È vietato:

a) Annullare un ordinativo con un preavviso inferiore ai 30 giorni (con regolamento ministeriale potranno essere previste situazioni per le quali il suddetto termine può essere inferiore);

b) Modifica unilaterale ad opera di una parte delle condizioni di contratto

c) Richiesta da parte dell’acquirente di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli o alimentari;

d) Inserimento ad opera dell’acquirente di clausole che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita dei prodotti verificatesi presso i locali dell’acquirente o comunque dopo la consegna fatto salvo che la perdita o il deterioramento siano imputabili a fatti posti in essere dal fornitore;

e) Acquisizione, utilizzo o divulgazione ad opera dell’acquirente di o dei soggetti facenti parte della medesima centrale o gruppo di acquisto dell’acquirente, di segreti commerciali del fornitore;

f) Minaccia di mettere in atto o la messa in atto di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest’ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode, compresa la presentazione di denuncia di pratiche sleali all’autorità competente;

g) Richiesta al fornitore di risarcimento dei costi sostenuti per esaminare reclami relativi alla vendita dei prodotti del fornitore qualora non risultino colpe o negligenze da parte di quest’ultimo;

La violazione di tali precetti comporta una sanzione amministrativa in capo al responsabile fino al 5% del fatturato annuo realizzato nell’ultimo esercizio precedente all’accertamento e comunque non inferiore a 30.000 euro.

Vi sono anche altri comportamenti considerati vietati, a meno che non siano stati concordati in precedenza fra le parti. Sono:

a) Restituzione di prodotti invenduti senza la corresponsione di alcun pagamento per l’invenduto o per lo smaltimento;

b) Richiesta da parte dell’acquirente di pagamenti come condizione per immagazzinamento, esposizione, inserimento in listino dei suoi prodotti o per la messa in commercio degli stessi;

c) Richiesta al fornitore di farsi carico anche parzialmente del costo degli sconti sui prodotti venduti in una promozione slavo che, prima della promozione, l’acquirente specifichi il periodo e indichi la quantità di prodotto da ordinare a prezzo scontato;

d) La richiesta al fornitore di farsi carico dei costi sostenuti dall’acquirente per la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari;

e) La richiesta al fornitore di farsi carico dei costi per il marketing di prodotti agricoli e alimentari;

f) La richiesta al fornitore di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

 La violazione di questi precetti è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio precedente l’accertamento e comunque non inferiore ai 15.000 euro.

Introdotta con una nuova normativa una serie comportamenti vietati non previsti dalla Direttiva Comunitaria ma propri del nostro ordinamento. È quindi vietato anche:

a) Acquistare con gare o aste elettroniche “a doppio ribasso”;

b) Imporre condizioni eccessivamente gravose per il venditore compresa quella di vendere ad un prezzo al di sotto dei costi di produzione

c) L’imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico in capo ad una delle parti;

d) Imporre all’acquirente prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso stabilita contrattualmente

e) Imposizione all’acquirente di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento;

f) L’imposizione all’acquirente di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell’esercizio commerciale;

g) Imposizione all’acquirente dell’inserimento di prodotti nuovi nell’assortimento.

Vendite sottocosto di prodotti agricoli e alimentari freschi e disponibili: può essere effettuata solo se il prodotto invenduto è a rischio deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate col fornitore in forma scritta.

 

Definizioni

PRODOTTO AGRICOLO: prodotti individuati nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (es. animali vivi, frutta, ortaggi, cereali, legumi, carne, latte e suoi derivati, uova, miele, caffè, tè, spezie, paglie e foraggi, olio, vino, zucchero da barbabietola allo stato solido, sidro, tabacchi greggi o non lavorati, alimenti preparati per gli animali ecc..).Sono prodotti agricoli anche i mangimi, le sementi e le piantine ancorché utilizzati dall’imprenditore agricolo nella sua attività di impresa come “mezzi tecnici”.

PRODOTTO ALIMENTARE: beni non ricompresi nel predetto allegato ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti agricoli

PRODOTTO DEPERIBILE: prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione. Con le modifiche del D.L. n.21/2022 sono compresi tra i prodotti agricoli e alimentari deperibili anche:

  • Preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni.
  • Sfusi, anche se posti in involucro produttivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni.
  • Prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; oppure aw superiore a 0,91; oppure pH uguale o superiore a 4,5.
  • Tutti i tipi di latte

 

In allegato il Dl 198/2021, il provvedimento del 21 marzo 2022 e l'ultimo aggiornamento del 2023

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