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Educativa scolastica, Regione Lombardia aggiorna le linee guida

Educativa scolastica, Regione Lombardia aggiorna le linee guida

Approvata la delibera, AGGIORNAMENTO: pubblicata circolare esplicativa

Categorie: Confcooperative Federsolidarietá

Tags: Disabilità,   studenti,   cantiereperilwelfare,   educativa scolastica

Regione Lombardia ha approvato la delibera che aggiorna le linee guida per i servizi di inclusione scolastica per gli studenti con disabilità che frequentano l’istruzione secondaria di secondo grado e l’istruzione e formazione professionale. AGGIORNAMENTO: PUBBLICATA CIRCOLARE ESPLICATIVA (in allegato) 

 La delibera (in allegato) che contiene alcune novità rispetto al passato, intervenendo su criticità che erano presenti nella precedente disposizione, è frutto del lavoro di tutti gli stakeholder. Assieme ad ACI WELFARE Lombardia e Regione, hanno partecipato ai lavori DG Welfare, ANCI Lombardia e i Comuni di Milano, Varese e Cremona; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale.

LE NOVITA’

La delibera interviene su alcune criticità presenti nella precedente disposizione. Nel dettaglio 

NATURA EDUCATIVA DEL SERVIZIO

- Viene definito il carattere di natura educativa e non meramente assistenziale del servizio. Infatti la DGR prevede che “il servizio si configura come supporto educativo e mira a favorire lo sviluppo e l’accrescimento di competenze personali, culturali, di apprendimento, relazionali e di socializzazione necessarie per acquisire autonomia e capacità di comunicazione, sia nell’ambito delle attività educativo-didattiche sia nelle attività extra-scolastiche e di eventuali ulteriori contesti di vita. Al servizio in oggetto non afferiscono attività di carattere meramente ed esclusivamente socio-assistenziale di base o socio-sanitario.

I SERVIZI DA SVOLGERE: definito il perimetro

- Viene definito il perimetro del servizi “Il servizio prevede attività educative svolte direttamente dagli assistenti educativi all’interno delle istituzioni scolastiche/formative e azioni trasversali di gestione, coordinamento, supervisione e monitoraggio, che garantiscono la tenuta e la qualità del servizio”, prevedendo anche il coordinamento.

REMUNERAZIONE OPERATORI IN CASO DI ASSENZE

- Interviene nell’annoso problema della remunerazione delle assenze degli studenti: “L’orario di lavoro dell’assistente educativo, definito ad inizio del mandato, non può subire riduzioni causate da brevi assenze (fino a 10 giorni scolastici consecutivi) dello studente in carico; pertanto, nel caso di assenza dello stesso, l’assistente educativo è tenuto comunque a recarsi in classe per svolgere le attività di promozione dell’inclusione con il gruppo classe, coordinandosi con gli insegnanti previo accantonamento di eventuali ore necessarie all’affiancamento dell’alunno per incontri, gite, uscite, eccetera. Per assenze superiori a 10 giorni scolastici consecutivi si procede alla riprogrammazione del servizio in accordo con la scuola e con gli enti locali.

QUALIFICHE DEGLI OPERATORI

- Definisce le caratteristiche di chi potrà svolgere il servizio: qualifica di educatore professionale socio-pedagogico con laurea in Scienze dell’educazione e della formazione (L-19) e lauree equipollenti, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 205/2017, commi 594-600. 
Per l’anno Scolastico e formativo 2023/2024
- è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l’attività; 
- è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19 o lauree equipollenti; 

Per l’Anno Scolastico e Formativo 2024/2025
saranno ammessi a svolgere l’attività di assistenza educativa i soggetti in possesso di entrambi gli elementi: diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l’attività; avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell’inserimento del profilo professionale nel QRSP.

CONTRIBUTO DI REGIONE
Il contributo orario che Regione eroga ai Comuni viene portato a 23,00 (IVA inclusa) all’ora per il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale. La Delibera prevede che “I Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti economici selezionati un importo orario non inferiore a € 23,00, che equivale al contributo orario riconosciuto da Regione Lombardia ai Comuni.

 

La delibera si riferisce – per le competenze normative previste -  ai servizi di assistenza e trasporto scolastico dedicati agli studenti con disabilità frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado e l’IeFP. Chiaramente, come avvenuto in passato, diventerà il punto di riferimento anche per gli altri gradi di istruzione

 

QUANDO
Le Linee guida fissate con questo documento si applicano a decorrere dall’Anno Scolastico e Formativo 2023/2024.

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