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Nuovo codice degli appalti, cosa cambia

Nuovo codice degli appalti, cosa cambia

L'elenco delle modifiche più rilevanti per le imprese cooperative 

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Appalti,   Codice dei contratti pubblici

È in vigore già dal 1° aprile 2023, ma sarà efficace solo dal 1° luglio. È il nuovo Codice dei contratti pubblici, spesso chiamato "Codice degli appalti". Diverse le novità all'orizzonte che riguardano anche il mondo delle cooperative.

Cosa cambia? Qui l'elenco delle modiche più rilevanti:

Soglie

Principio di rotazione

Qualificazione stazioni appaltanti

Obbligo revisione prezzi

Appalti riservati inserimento lavorativo

Consorzi

Cause esclusione 

Criteri aggiudicazione appalti

Subappalti

Servizi sociali

Partenariato beni culturali

 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI | SOGLIE

Partendo dalle soglie europee che fissano il limite al di sotto del quale è consentita l’aggiudicazione senza una procedura pubblica di gara:

- per i lavori, è previsto:

  • l’affidamento diretto, con rotazione degli incarichi, per i contratti fino a 150.000 euro;
  • la procedura negoziata da 150.000 euro a 5.3 milioni di euro (con obbligo di consultare 5 operatori economici per i contra􀆫 fino a 1 milione di euro e 10 operatori economici per i contratti da 1 milione a 5.3 milioni di euro); 

- per i contratti di servizi e forniture:

  • l'affidamento diretto, con obbligo di rotazione, è possibile fino a un importo pari a 140.000 euro;
  • la procedura negoziata con la consultazione di 5 operatori economici per importi da 140.000 fino a 215.000 euro;

- per i servizi sociali

  • la soglia al di sotto della quale non si applica il Codice appalti è di 750.000 euro (non si applica più la rotazione sotto soglia).


CODICE CONTRATTI PUBBLICI | PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Riguardo al principio di rotazione, i requisiti previsti dalle Linee guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in presenza dei quali era consentito derogare alla rotazione, sono stati recepiti all’interno del testo del Codice, all’art. 49, comma 4, con la precisazione che gli stessi devono essere presenti cumulativamente, e non in via alternativa tra loro. 

È stato poi previsto l’innalzamento della soglia a fronte della quale è possibile procedere all’affidamento all’aggiudicatario uscente, in deroga alla disciplina sull’obbligo di rotazione, da 1.000 euro (prima stabilita nelle suddette Linee guida) a 5.000 euro (ora indicata art. 49, comma 6).

 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI | QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI

Sono state allargate le ipotesi di qualificazione con riserva (sono state incluse anche le unioni di comuni, i comuni capoluogo di provincia e le regioni), comportando di fatto una proroga dell'avvio del sistema di qualificazione.

 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI | REVISIONE PREZZI

Il tema della revisione dei prezzi, cui viene dedicato l’art. 60, ha assunto un’importanza centrale nell’esame dello schema di codice, anche in virtù dell’intervento di CONFCOOPERATIVE, in sede di esame parlamentare della legge delega.

Oggi viene previsto che:

  • Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi.
  • Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell’opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo (il testo originario, fortemente criticato, prevedeva una percentuale del 20 per cento).
  • La revisione opererà, specifica la norma, “nella misura dell’80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire”.

 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI | APPALTI RISERVATI

Quanto agli appalti riservati per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili (art. 61), accogliendo le richieste di ALLEANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI e CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, è stato reinserito il riferimento non solo agli appalti riservati, ma anche alle concessioni riservate.

Quanto all’individuazione delle categorie di persone svantaggiate è mantenuto il riferimento alle categorie di lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b) di cui all’art. 4 della legge 381/91.

 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI | I CONSORZI

La disciplina dei consorzi di cui all’art. 67 stabilisce che:

  • i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dei consorzi cooperativi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili sono disciplinati dal regolamento sulla qualificazione degli operatori (di cui all’articolo 100, comma 4; nelle more vale la disciplina dell’allegato II.12);
  • viene finalmente precisato – contrariamente allo schema originario – che solo per i consorzi stabili (e non per i consorzi cooperativi e artigiani), considerata la loro peculiare modalità di qualificazione, i requisiti generali sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici sia dalle consorziate che prestano i requisiti (cd. cumulo alla rinfusa);
  • in coerenza con quanto appena affermato, è stabilito che i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
  • Nondimeno, rispetto alla formulazione previgente sono ingiustificatamente assenti “le attrezzature e l’organico” fra i requisiti dei consorziati utilizzabili dal consorzio;
  • è poi finalmente chiarito che l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi cooperativi e artigiani ai propri consorziati non costituisce subappalto;
  • tuttavia, solo per i consorzi stabili (e non per i consorzi cooperativi e artigiani) è previsto l’obbligo di indicazione del consorziato esecutore. La disposizione è stata criticata da CONFCOOPERATIVE che ha proposto l’integrazione dell’obbligo anche con riferimento ai consorzi cooperativi ed artigiani.

 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI | CAUSE DI ESCLUSIONE

Tra le proposte dell’Alleanza, almeno parzialmente accolte, sono da segnalare le modifiche sulle cause di esclusione e sull'illecito professionale.

In particolare, sono eliminate:

  • la sentenza di patteggiamento come mezzo di prova della causa di esclusione automatica; 
  • la limitazione dell'illecito professionale grave alle sole ipotesi indicate dalla norma (art. 95 ed allegato II.10), riducendo l'ambito di valutazione della stazione appaltante.

Permangono, nonostante le perplessità avanzate:

  • la causa di esclusione relativa alla grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori comprovata da provvedimenti giurisdizionali “anche non definitivi”; 
  • le cause di esclusione collegate all’integrazione di determinate fattispecie penali (lett. g e h dell’art. 98), rimaste ancorate alla “contestazione” e non all’“accertamento” e comprovabili da provvedimenti giurisdizionali penali anche “non definitivi”.

 

CODICE CONTRATTI PUBBLICI | CRITERI AGGIUDICAZIONE APPALTI

È stata accolta la richiesta di modifica proposta da CONFCOOPERATIVE e dall’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE con riguardo al limite massimo del 30 per cento per il punteggio economico nei contratti ad alta intensità di lavoro (art. 108, c. 4, ult. periodo).

È poi precisato che “la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.


CODICE CONTRATTI PUBBLICI | SUBAPPALTI

Quanto al subappalto “a cascata” – introdotto per esigenze di adeguamento alla normativa europea desta perplessità l'assenza di quantitativi massimi subappaltabili e, soprattutto, la possibilità di ricorrere a ulteriori subappalti.

Infine, continua a generare confusione l’istituto del pagamento diretto dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite non solo ai subappaltatori in senso stretto, ma anche ai subcontraenti.


CODICE CONTRATTI PUBBLICI | SERVIZI SOCIALI

Quanto alla disciplina dei servizi sociali di cui agli art. 127 e 128, è confermato il cd regime “alleggerito”; oltre che, come detto, la non applicazione del codice per gli affidamenti di servizi sociali sotto la soglia di 750.000 euro (salva l’applicazione dei principi generali e quelli della legge 241/90 sul procedimento amministrativo). Non trova più applicazione, pertanto, la cd regola della rotazione.


CODICE CONTRATTI PUBBLICI | PARTENARIATO BENI CULTURALI

È confermata con lievissime modifiche la disciplina relativa alle forme speciali di partenariato per la valorizzazione dei beni culturali, nonché la possibilità per lo Stato, le regioni e gli enti territoriali di attivare queste forme speciali anche con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali (art. 134).