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Fondo per il sostegno alla transizione industriale

Fondo per il sostegno alla transizione industriale
I programmi di investimento devono essere supportati da uno studio su obiettivi ambientali e di efficienza 

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Bandi,   fondo perduto

Fondo per il sostegno alla transizione industriale, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico il decreto che ne definisce criteri, modalità e condizioni per l’accesso. L'intervento è rivolto all’adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

All’attuazione degli interventi sono destinati €150.000.000 e le agevolazioni saranno concesse nella forma del contributo a fondo perduto.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull'intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso:

- operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche Ateco 2007;

- non si trovino in stato di difficoltà al 31 dicembre 2019.

 

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMBIENTALI AMMISSIBILI

Sono ammissibili programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale (qualora strettamente connessi e funzionali al medesimo, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento), che perseguono una o più delle seguenti finalità:

a) conseguimento nell'ambito dell'unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell'esecuzione dell'attività d'impresa;

per questo obiettivo a) sono ammissibili programmi di investimento che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica anche attraverso:

  • l'introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici
  • l'installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi
  • l'utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi; in questo caso, sono ammissibili all'intervento del Fondo i programmi di investimento realizzati da imprese di grandi dimensioni nelle sole "zone a" individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e quelli realizzati da Pmi, anche nelle restanti aree del territorio nazionale.
  • l'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

 

b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell'utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l'uso di materie prime riciclate, nell'unità produttiva oggetto dell'intervento;

c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, attraverso l'implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.


STUDIO OBIETTIVI EFFICIENZA

Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

 

SPESE AMMISSIBILI 

I programmi di investimento, le cui spese complessive ammissibili devono avere importo compreso tra €3.000.000 e €20.000.000, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso al fondo e concludersi entro 36 mesi dalla data di concessione del contributo.

In particolare le spese possono riguardare:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  2. opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% dell’investimento complessivamente ammissibile;
  3. impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
  4. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi

 

PROCEDURE E TERMINI

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Resta ferma la possibilità di adottare, in funzione dell’eventuale raggiungimento di particolari obiettivi ambientali, una procedura valutativa a graduatoria.

I termini per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento.

 

Riferimenti normativi

Decreto 21 ottobre 2022