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In vigore le nuove disposizioni europee sulla produzione biologica

In vigore le nuove disposizioni europee sulla produzione biologica
Pubblicato il Decreto di attuazione del Regolamento europeo 2018/848 in materia di produzione biologica

Categorie: Confcooperative FedAgriPesca

Tags: agroalimentare,   Biologico

Il 1° luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DM n. 22971 del 20 maggio 2022 recante disposizioni per l’attuazione del regolamento europeo 2018/848 relativo alla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.
Nel dettaglio, il decreto di attuazione contiene disposizioni in materia di:

• Conversione (Art. 3).
Nel caso in cui una azienda trasformi la propria attività di produzione in biologica, l’inizio del periodo di “conversione” coincide con la data di conclusione della procedura di compilazione della notifica, le eventuali proroghe o riduzioni dei tempi di conversione sono concesse dalla Regione territorialmente competente, anche nel caso di un trattamento necessario a contrastare organismi nocivi o erbe infestanti nel quadro di esperimenti scientifici.

• Produzione vegetale (Art. 4).
Il mantenimento e il potenziamento della fertilità del suolo e la tutela della salute delle piante sono ottenuti attraverso il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento, mediante il ricorso alla rotazione pluriennale delle colture.
In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate in pieno campo, la medesima specie, al termine del ciclo colturale, è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest’ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi. Sono, inoltre, previste alcune deroghe.
In ogni caso, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.
Infine, in merito ai prodotti che sono “proibiti se provenienti da allevamenti industriali” (con ciò intendendo allevamenti in cui: gli animali sono tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente, oppure sono permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, ancora, se non dispongono di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale) possono essere utilizzati in agricoltura biologica, solo se accompagnati da apposita dichiarazione rilasciata dal fornitore attestante che la produzione degli stessi non è avvenuta in allevamenti industriali.

• Produzione animale (Art. 5).
In tema di apicoltura, la scelta della razza deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica. Inoltre, è fornita una definizione dell’espressione “estensione significativa dell’azienda” con la quale si intende un ampliamento dell’azienda tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie.
In ogni caso, gli accordi scritti di cooperazione tra aziende non rientrano nel concetto di estensione aziendale.
Infine, l’inserimento - nell’alimentazione dei ruminanti - di vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi è autorizzata solo se la necessità di somministrare tali vitamine risulta nell’apposita dichiarazione obbligatoria, corredata di una attestazione rilasciata da parte del veterinario aziendale.

• Produzione di alghe e animali da acquacoltura (Art. 6).
Tra le unità di produzione biologica e non biologica deve essere garantita un’adeguata separazione, determinata da fattori quali: la situazione naturale; l’andamento delle maree; gli impianti di distribuzione dell’acqua distinti; l’ubicazione delle unità di produzione biologica a monte delle unità di produzione non biologica.
Qualora la separazione non possa essere garantita sulla base dei predetti elementi, questa dovrà essere attuata rispettando le apposite distanze tra gli impianti di produzione biologica e non biologica previste dal decreto, fatte salve norme più restrittive che potrebbero essere emanate dalle Regioni territorialmente competenti.
Inoltre, nell’allegato 6 sono elencate le indicazioni da inserire nel “piano di gestione sostenibile”.
È sancito, infine, l’obbligo di fermare gli impianti di allevamento, o di parti di essi in caso di cicli sovrapposti, al termine di ogni ciclo produttivo per almeno 7 giorni, ad esclusione della molluschicoltura.

• Produzione di alimenti trasformati (Art. 7).
Si definisce “prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola”, un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.

• Produzione del vino (Art. 8).
Nell’allegato 5 del decreto si riporta la procedura a cui l’operatore deve rifarsi per verificare la disponibilità dei prodotti e delle sostanze autorizzati per la produzione e la conservazione dei prodotti vitivinicoli.

• Gestione delle deroghe (Art. 9).
Gli organismi di controllo sono tenuti alla registrazione delle deroghe di cui ogni operatore o gruppo di operatori usufruisce e trasmettono queste informazioni su richiesta dell’autorità competente.
In particolare, gli organismi di controllo sono tenuti a registrare per ciascuna deroga: la denominazione comune e scientifica; le razze e linee genetiche; le finalità produttive (carne, latte, uova, duplice finalità o riproduzione); il numero totale di animali oggetto della deroga; le motivazioni della deroga (es. mancanza di animali adatti).

• Adozione di norme eccezionali di produzione (Art. 10).
Una situazione si configura quale circostanza calamitosa a seguito della decisione formale adottata dagli enti e dalle amministrazioni competenti nel rispetto dell’ordinamento nazionale in materia di eventi emergenziali. L’autorità competente responsabile della concessione delle deroghe è la Regione territorialmente competente, che entro 30 giorni informa la Commissione sulle concessioni e sul rilascio delle stesse.
Infine, sono previste apposite disposizioni per: l’introduzione di animali allevati con metodi non biologici; la somministrazione di mangimi proteici non biologici; la stabulazione fissa in piccole aziende, l’utilizzo di cera prodotta in modo non biologico.

• Etichettatura (Art. 11).
È sancito l’obbligo di inserire in etichetta il numero di codice dell’organismo di controllo (OdC) così composto: la sigla “IT”, seguita dal termine “BIO” e da numero di tre cifre stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gli Organismi di controllo attribuiscono a loro volta un numero di codice a tutti gli operatori o gruppi di operatori controllati.
Per quel che riguarda il logo biologico dell’UE se è riportato in più parti di una confezione, si è tenuti ad indicare le diciture previste dalla regolamentazione UE in relazione ad uno solo dei loghi riportati sulla confezione.

• Adempimenti degli operatori ai fini del controllo (Art. 12).
L’operatore o gruppo di operatori che ha notificato attività con metodo biologico, indipendentemente dall'ubicazione sul territorio delle unità di produzione, dal numero e dal tipo di attività da sottoporre al sistema di controllo, è tenuto ad assoggettarsi ad un unico Organismo di controllo e si attiene a quanto previsto nel Regolamento 2018/848. Le operazioni di gestione di centri di raccolta di prodotto biologico e di distribuzione di prodotti biologici a marchio sono da considerarsi attività per le quali è necessario rispettare i requisiti di cui all’articolo 34, paragrafo 1 del Regolamento 2018/848.

• Trasmissione di informazioni (Art. 13).
Per le modalità con cui gli organismi di controllo devono adempiere i propri obblighi informativi si fa rinvio ad ulteriori disposizioni.