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D.L. Energia e investimenti, le misure per le imprese

D.L. Energia e investimenti, le misure per le imprese

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: imprese,   investimenti,   energia

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl n.50 del 17 maggio 2022 che prevede misure urgenti per contrastare gli effetti economici legati alla guerra in corso Ucraina, in particolare volte a contenere i prezzi dei carburanti e dell’energia, rafforzare gli strumenti di garanzia per l’accesso al credito delle imprese, implementare le risorse per equilibrare l’aumento del costo delle opere pubbliche.

È entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU, cioè il 18 maggio, ed è stato presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Di seguito alcune delle misure introdotte.

 

A. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ  DELLE IMPRESE

 

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE s.p.a. (art.15)

La disposizione consente a SACE S.p.A. di concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per i finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore di imprese aventi sede in Italia (diverse dalle banche e dagli altri soggetti esercenti il credito). Questo per far fronte alle esigenze di liquidità delle predette imprese, derivanti dalle conseguenze economiche frutto della guerra in Ucraina.

 

Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie Imprese (art.16)

Previsto che il Fondo di garanzia PMI rilasci garanzie fino al 31 dicembre 2022:

-         a titolo gratuito verso imprese localizzate in Italia che operino in uno o più settori o sottosettori gravemente colpiti dalla crisi ucraina, elencati nell’Allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131/I/01;

-         entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

  1.  il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi risultante dai bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; se l’impresa ha avviato la propria attività dopo il 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
  2.  il 50 per cento dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall’impresa al soggetto finanziatore;

-  fino al 90 per cento dell’importo del finanziamento erogato, in favore di finanziamenti diretti alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici quali, ad esempio, quelli diretti a soddisfare il bisogno energetico con energie provenienti da forme rinnovabili e simili.

 

Garanzie concesse da sace s.p.a. a condizioni di mercato (art. 17)

Sono meglio individuati gli ambiti di intervento della garanzia di SACE a condizioni di mercato, con un adeguamento al quadro normativo ed economico mutato post D.L. Liquidità e sono definiti in un apposito Allegato tecnico al decreto in commento, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE S.p.A.

Le garanzie potranno essere rilasciate, ad esempio, per sostenere operazioni idonee al rilancio

dell’economia italiana, come operazioni di investimento, ricerca e sviluppo, acquisto di beni e servizi diretti a rafforzare la competitività delle imprese italiane sul mercato nazionale e internazionale; operazioni di rilascio di fideiussioni e similari, per supportare le imprese nella partecipazione in gare di appalto o forniture, per partecipare a eventi nazionali o per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, tenuto conto anche del piano di investimenti contenuti nel PNRR; investimenti in infrastrutture economiche (ferrovie, strade, porti, reti energetiche, mezzi trasporto ecc.) o sociali (sanità, istruzione, servizi ecc.), allo scopo di promuovere il rilancio dell’economia, la competitività della filiera produttiva, la promozione della crescita e dell’occupazione nazionali.

 

Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina (art. 18)

Si istituisce per l’anno 2022 un apposito Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro diretto ad erogare contributi a fondo perduto a vantaggio di imprese nazionali per far fronte alle conseguenze negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina. I contributi non possono superare l’ammontare massimo di 400.000 € per singola impresa e sono attribuiti nel rispetto di determinati limiti e condizioni.

 

B. MISURE PER LA RIPRESA ECONOMICA, LA PRODUTTIVITÀ DELLE IMPRESE E L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

Maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21).

Credito d’imposta formazione 4.0 (art. 22)

 Aumentata (dal 20%) al 50% la misura del credito d’imposta per gli investimenti aventi ad oggetto i beni immateriali 4.0 (Allegato B, annesso alla L. n. 232/2016) effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo.

L’articolo 22, invece, interviene nel sistema di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, con riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, elevando le aliquote del credito d’imposta del 50% e del 40% di cui all’articolo 1, comma 211, L. n. 160/2019, per spese di formazione del personale dipendente dirette all’acquisizione e al potenziamento delle competenze tecnologiche.

Pertanto le aliquote sono elevate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti qualificati individuati con DM del Ministro dello sviluppo economico, con conseguente certificazione dei risultati in termini di acquisizione e consolidamento secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto.

 

Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri (art. 25)

Prevista l’istituzione di un apposito Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di € annui a decorrere dal 2022, con l’obiettivo di di contrastare gli effetti economici negativi derivanti prima dall’emergenza pandemica e poi dall’attuale crisi internazionale a seguito del conflitto in Ucraina. Le risorse stanziate sono dirette a creare appositi sportelli operativi nei Paesi in cui si intendono stimolare gli investimenti (Inghilterra, USA, ad esempio) diretti ad informare e supportare gli investitori esteri rispetto a tutte le pratiche necessarie per realizzare l’investimento in Italia.

 

Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori (art. 26)

Introdotte misure, nel settore degli appalti pubblici di lavori, dirette a far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici e per garantire il completamento degli investimenti finanziati dal PNRR e dal PNC.

In particolare, si prevede che per tutti i contratti pubblici di lavori, aggiudicati in base ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori riferito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, o annotate sotto la sua responsabilità nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, viene adottato applicando i prezzi individuati dai prezzari aggiornati in via infrannuale dalle Regioni entro il 31 luglio 2022 o nelle more degli aggiornamenti regionali, applicando la percentuale di incremento (fino al 20%) dei prezzari regionali aggiornati al 2021.

 

Misure a favore di imprese esportatrici (art. 29)

Viene estesa la misura di sostegno, già prevista per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina, alle imprese colpite dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi ucraina. Ciò in quanto si è rilevato un aumento dei prezzi sia delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti utilizzati nell’attività aziendale e dei costi di trasporto.

Pertanto, per le imprese colpite dai rincari e in difficoltà, si concede l’accesso a finanziamenti agevolati a valere sul Fondo previsto dall’articolo 2, comma 1, D.L. n. 251/1981 sopra citato, assistiti da cofinanziamenti a fondo perduto di importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, ai fini della patrimonializzazione delle imprese esportatrici.

L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi

dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


In allegato il DL

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