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Stop allo Stato di Emergenza, cosa cambia dal 1 aprile

Stop allo Stato di Emergenza, cosa cambia dal 1 aprile

Mascherine e Green Pass, quali sono le nuove regole anti Covid

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: mascherine,   covid,   green pass,   Stato di emergenza

Da domani, 1 aprile, sancita la fine dello Stato di emergenza, con il decreto legge n.24 del 24 marzo, che introduce anche disposizioni per la graduale ripresa di tutte le attività. Ecco quali sono le principali novità

Isolamento e autosorveglianza
Dal 1° aprile 2022, la quarantena varrà solo per le persone positive al Coronavirus e sottoposte ad isolamento, fino all’accertamento della guarigione. Come si certifica la guarigione? Con test antigenico o molecolare negativo, effettuato anche nei centri privati abilitati.

Dalla stessa data, per chi ha avuto contatti stretti con persone risultate positive, vale il cosiddetto regime di autosorveglianza, che si traduce nell’obbligo di indossare la mascherina FFP2 (al chiuso o dove ci sono assembramenti) fino al decimo giorno successivo dalla data dell’ultimo contatto stretto e di eseguire un test antigenico rapido ovvero molecolare, anche presso centri privati abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Uso delle mascherine

Fermo restando quanto prescritto per il sistema scolastico, educativo e formativo, fino al 30 aprile 2022, sussiste l’obbligo di utilizzare mascherine FFP2 per

- accedere ai mezzi di trasporto (aeromobili, traghetti, treni, bus adibiti a trasporto di persone, bus adibiti a servizi di noleggio con conducente, trasporto pubblico locale o regionale, mezzi di trasporto scolastico per studenti della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado);

- accedere a spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all’aperto, in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali similari, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi.

Sempre fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso, escluse le abitazioni private, è obbligatorio indossare la mascherina (anche chirurgica).

 

Questo obbligo non sussiste per i bambini di età inferiore ai 6 anni, per le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di questi dispositivi, per le persone che devono comunicare con soggetti disabili e per i soggetti durante lo svolgimento dell’attività sportiva2.

Fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per i lavoratori (compresi i collaboratori domestici e familiari), anche le mascherine chirurgiche.

 

Green Pass Base e rafforzato

Fino al 31 dicembre 2022, alle persone ospitate in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani (RSA), autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali sono consentite uscite temporanee, purché in possesso di un Green Pass che attesti vaccinazione, guarigione o test negativo

 

GREEN PASS BASE - Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022, richiesto per

-          accesso a mense e catering continuativo su base contrattuale;

-          servizi di ristorazione al chiuso, al banco o al tavolo

-           i concorsi pubblici e corsi di formazione pubblici e privati;

-          partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all’aperto

-          aerei, navi, traghetti, treni per il trasporto passeggeri interregionali, Intercity, Intercity Notte e Alta velocità

-          pullman e bus adibiti a servizi di noleggio con conducente

 

Fino al 30 aprile richiesto Green Pass base anche per accedere alle strutture scolastiche, educative e di formazione

 

GREEN PASS RAFFORZATO -  Fino al 30 aprile richiesto per

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

- convegni o congressi;
- centri culturali, sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; - feste, conseguenti o meno a cerimonie civili e religiose, nonché eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
- accesso a sale gioco, scommesse, bingo e casinò;
- accesso in sale da ballo, discoteche e similari;
- partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, nonché per l’accesso a eventi e competizioni sportivi al chiuso.

 

Fino al 31 dicembre 2022, l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice, resta consentito solo alle persone munite di Green pass rafforzato (vaccinazione, guarigione) o a quelle con Green pass base, accompagnato da test negativo antigenico o molecolare


Le regole nel sistema scolastico, educativo, formativo
Il decreto introduce nuove regole per la gestione dei casi di positività nel settore scuola. dal 1° aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole le scuole paritarie e non, e nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, si applicano le seguenti regole:

1) nella scuola dell’infanzia, fino a 4 casi di positività, tra bambini e alunni presenti nella stessa sezione o classe, l’attività didattica prosegue in presenza. Gli educatori e i docenti nonché gli alunni che abbiano superato il 6° anno di età, dovranno utilizzare di mascherine del tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va eseguito test antigenico o molecolare o un test autosomministrato con autocertificazione;

2) nelle scuole primarie, secondarie di primo e di  di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno 4 casi di positività, tra bambini e alunni presenti nella stessa sezione o classe, l’attività didattica prosegue per tutti in presenza, con utilizzo per gli alunni che abbiano superato il 6° anno di età e docenti, di mascherine del tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va eseguito test antigenico o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test autosomministrato con autocertificazione.

Gli alunni di queste scuole, se in isolamento per infezione al Covid-19, possono seguire le attività didattiche con modalità digitale, su richiesta delle famiglie o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno e la compatibilità con lo svolgimento della didattica digitale.

La riammissione in classe è subordinata alla dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati abilitati.

 

Fino al temine dell’anno scolastico 2021-2022, continuano ad applicarsi le ordinarie misure di sicurezza quali: l’utilizzo di mascherine per i bambini di età superiore ai 6 anni, (con esclusione dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione); il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro; il divieto di accedere negli edifici scolastici se si presenta sintomatologia respiratoria e temperatura superiore a 37,5°.

 

Torna la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione.