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Covid - 19, le attività e i negozi accessibili senza Green Pass

Covid - 19, le attività e i negozi accessibili senza Green Pass

Decreto in vigore dal 1° febbraio

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: Coronavirus,   Covid 19,   green pass,   emergenza

Supermercati, ma anche esercizi alimentari al dettaglio, farmacie, veterinari, uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali e uffici giudiziari: in questi luoghi si può entrare anche senza Green Pass. Da oggi, 1 febbraio in molti casi scatta l’obbligo del Green Pass. Il DPCM del 21 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, individua le esigenze primarie ed essenziali della persona, per il cui soddisfacimento non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), quindi di fatto le deroghe. 

Il decreto è efficace a decorrere dal 1° febbraio 2022. La deroga all’obbligo del Green Pass vale per i servizi e le attività che si svolgono in questi ambiti:
- esigenze alimentari e prima necessità
- esigenze di salute,
- esigenze di sicurezza
- esigenze di giustizia

Nel dettaglio, per le esigenze alimentari e di prima necessità

  • Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Per le esigenze di salute

  • è sempre consentito l’accesso nelle strutture per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, nonché l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter, D.lgs. n. 502/923 e a quelle veterinarie, per prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori di pazienti non affetti da Covid o di soggetti disabili, salvo il rispetto delle regole già previste relative alla permanenza degli accompagnatori nei luoghi di attesa di queste strutture e di quanto previsto nel D.L. n. 221/2021, per i visitatori di strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice

Per le esigenze di sicurezza: 

  • è consentito l’accesso agli uffici pubblici delle Forze di polizia e della polizia locale;

Per le esigenze di giustizia: 

  • è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari per la presentazione urgente di denunce da parte di vittime di reati o per la richiesta di intervento a tutela di minori di età o incapaci.

Spetta ai titolari degli esercizi commerciali elencati e ai responsabili delle strutture e dei servizi interessati, garantire il rispetto delle misure e delle prescrizioni sopra enunciate, attraverso lo svolgimento di controlli a campione. Fuori delle deroghe sopra espressamente enunciate, restano ferme le prescrizioni in materia di possesso ed obbligo di esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass Base o Green Pass Rafforzato) previste dalla normativa vigente.