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Green Pass e obblighi vaccinazione, nuove regole per le verifiche

Green Pass e obblighi vaccinazione, nuove regole per le verifiche

INPS, portale dedicato anche per le aziende con meno di 50 dipendenti

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: imprese,   Covid-19,   green pass,   obbligo vaccinale

Green Pass base, Super Green Pass e obblighi vaccinazione, nuove modalità per i controlli introdotte dal DPCM del 17 dicembre. Il provvedimento interviene sulle modalità di verifica del possesso di entrambe le tipologie di Green Pass e dell’avvenuta vaccinazione, alla luce delle novità contenute nel DL del 26 novembre con riguardo alla distinzione fra le due certificazioni e all’estensione dell’obbligo vaccinale per ulteriori categorie di lavoratori. L’INPS inoltre estende ai datori di lavoro anche con meno di 50 dipendenti la possibilità di usufruire del portale dedicato “Green Pass50+” per la verifica dell’obbligo vaccinale.


Di seguito le principali novità introdotto dal nuovo DPCM.

Temporanea revoca del green pass nel caso di sopraggiunta positività

Se una persona, in possesso del Green Pass, risulta positiva al Covid, gli sarà revocata la certificazione verde. Il sistema funziona così: il sistema TS, dopo aver ricevuto da regioni e province il flusso dai tamponi molecolari da cui risulta la positività, comunicano l’informazione (e i dati di contatto dell'interessato eventualmente disponibili) alla Piattaforma nazionale DGC, che genera una revoca delle certificazioni  verdi  COVID-19 rilasciate alla persona risultata positiva. La revoca sarà annullata automaticamente a seguito  dell'emissione  della certificazione verde COVID-19 di  guarigione  dalla  positività  che l'ha generata.

 

Verifica del green pass rafforzato

Nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla legge esclusivamente ai soggetti con Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione), l'app Verifica C19 e le altre soluzioni digitali previste permettono di selezionare una modalità  di verifica  limitata al possesso di una delle certificazioni, senza rendere visibili le informazioni personali che hanno portato ad avere il Green Pass. 

 

Consegna volontaria del green pass al datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la validità in corso del Green Pass in possesso dei lavoratori.  Come già previsto da un precedente DL i lavoratori possono “richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia del proprio Green Pass” e “per tutta la durata della validità della certificazione sono di conseguenza esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”. In tal caso, viene precisato dal nuovo DPCM, “Il datore di lavoro deve effettuare la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso utilizzando le modalità previste dalla legge (ad esempio l’app Verifica C19)”.

 

Obbligo vaccinale dei lavoratori subordinati 

Per i lavoratori subordinati (ad esclusione dei dipendenti delle scuole statali) che hanno l’obbligo vaccinale, è prevista una verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo, attraverso una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale -DGC.

Le funzionalità di verifica automatizzata del rispetto dell'obbligo vaccinale sono rese disponibili:

        a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore), ivi inclusi  i responsabili delle scuole paritarie e  ad  esclusione  dei  dirigenti scolastici delle scuole statali;

        b) ai responsabili delle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali) ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture, che, a qualsiasi  titolo,  ospitano persone fragili,  e  ai  datori di lavoro  dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle stesse strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni;

        c) ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale del comparto della difesa, limitatamente al personale militare, sicurezza e soccorso pubblico;

        d) ai responsabili delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, (a ciclo continuativo o diurno),  per  i  lavoratori subordinati  ad  esclusione  del  personale  che lavora con contratti esterni;

        e) ai responsabili delle strutture in cui prestano servizio i lavoratori subordinati alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del   Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Per attivare queste funzionalità di verifica il datore di lavoro deve farne richiesta e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso. La persona autorizzata ai controlli, se non coincide col datore di lavoro, deve essere delegato dallo stesso datore di lavoro ad effettuare queste verifiche.


Obbligo vaccinale dei lavoratori non subordinati

Chi non ha un rapporto di lavoro subordinato, ma svolge attività lavorativa nelle strutture in cui è previsto l’obbligo vaccinale deve invece esibire il documento (cartaceo e digitale) che attesti il rispetto di questo obbligo.

 

Verifica obbligo vaccinale tramite portale INPS anche per datori di lavoro con meno di 50 dipendenti

L’INPS comunica che dalla data di pubblicazione del nuovo DPCM sono attive le funzionalità della piattaforma "GreenPass50+” per tutte le aziende, enti e amministrazioni che necessitano di verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e il possesso del green pass (forze dell’ordine, sanitari, personale scolastico, RSA e altre categorie) e che nel servizio è stata introdotta, per il datore di lavoro, la possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, a seconda che debba verificare il possesso del green pass o il rispetto dell’obbligo vaccinale.

La procedura “Greenpass50+”, il servizio per la verifica del green pass inizialmente era destinato ad aziende private sopra i 50 dipendenti e agli enti pubblici (escluse le scuole) non gestiti da NoiPA, indipendentemente dal numero di dipendenti. Ora, con il nuovo messaggio, l’INPS comunica che possono accreditarsi anche i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti, nonché gli enti gestiti da NoiPA.

Il messaggio ricorda, inoltre, che è stata introdotta la notifica, per i datori di lavoro/verificatori, nel caso in cui un esito della verifica del rispetto dell'obbligo vaccinale sia cambiato rispetto al giorno precedente. Un datore di lavoro che necessita di entrambe le notifiche potrà accreditarsi esplicitamente a entrambe le funzionalità.