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GREEN PASS sul lavoro, le novità per aziende e dipendenti

GREEN PASS sul lavoro, le novità per aziende e dipendenti

Convertito in legge il DL 127/2021

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: lavoro,   green pass

Per lavoratori e aziende, alcune novità (e precisazioni) in materia di Green Pass. Con la conversione in legge del D.L. 127/2021, sono state introdotte alcune significative modifiche alla disciplina attualmente in vigore sulla Certificazione verde COVID-19.

La principale novità riguarda la facoltà per un lavoratore di consegnare al proprio datore di lavoro copia del proprio certificato per essere esonerato dal controllo da parte dell’azienda per tutta la durata della validità del Green pass. Si tratta di un’opzione attivabile solo per libera scelta del lavoratore e che, stando al dato letterale della norma, riguarda unicamente i propri lavoratori, ma non le verifiche su eventuali ulteriori persone che accedono nel luogo di lavoro.

Questa possibilità ha sollevato alcune perplessità in termini applicativi da parte del Garante della Privacy che ha avuto modo di avanzare alcune obiezioni, ma l’intervento del Garante è arrivato a valle del percorso emendativo parlamentare e, quindi, con una incidenza pressoché nulla.

 

Altre novità

Fra le altre novità, segnaliamo:

  • non sono previste sanzioni, sia sul fronte dei lavoratori che dei datori di lavoro, nei casi in cui il Green Pass scada durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, essendo consentito al lavoratore privo della Certificazione verde di rimanere sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il suo turno;
  • viene puntualizzato che il regime di sospensione applicabile nelle imprese sotto i 15 dipendenti in caso di assenza ingiustificata oltre il quinto giorno, dovuta alla mancanza del Green Pass, non comporti conseguenze disciplinari e garantisca la conservazione del posto di lavoro per il soggetto sospeso. È inoltre possibile rinnovare più volte – e non soltanto una - l’eventuale contratto di lavoro fino a 10 giorni (lavorativi, come ora chiarito) attivato per la sostituzione;
  • anche per gli Operatori del servizio civile universale sono applicate tutte le disposizioni relative al possesso del Green Pass nei luoghi di lavoro. Per loro vale la disciplina del settore (pubblico o privato) in cui svolgono servizio.
  • è precisato che è richiesto il Green Pass anche per le attività formative svolte in qualità di studenti;
  • per i lavoratori in somministrazione, la verifica del Green Pass spetta a chi usufruisce della loro attività (cosiddetto “Utilizzatore” nel testo), fermo restando l’onere per le agenzie di somministrazione di informare questi lavoratori sull’esistenza della prescrizione;
  • fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’eventuale promozione da parte di datori di lavoro di campagne di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione anti-COVID finalizzate alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto/contenimento della diffusione del virus nei luoghi di lavoro (nel caso delle imprese ciò attraverso il medico competente nominato ai fini della sorveglianza sanitaria come previsto dal T.U. n. 81/2008) 

Ulteriori disposizioni

Con la conversione in legge del decreto è stato anche disposto che:

  • fino al termine dello stato di emergenza, il personale del SSN rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, può svolgere altre attività/prestazioni, al di fuori dell’orario di servizio e per un massimo di 4 ore settimanali, purché sia preventivamente autorizzato dall’ente o dall’azienda sanitaria di appartenenza;
  • lo svolgimento delle attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curriculare, viene equiparato allo svolgimento delle attività didattiche in generale, per quanto riguarda l’applicazione della normativa sull’impiego del Green Pass

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