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Obbligo green pass dal 15 ottobre, i chiarimenti per aziende e datori di lavoro

Obbligo green pass dal 15 ottobre, i chiarimenti per aziende e datori di lavoro

Le modifiche del DPCM 12 ottobre 2021

Categorie: Confcooperative Lombardia

Tags: covid,   green pass

Annunciato da giorni e alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo della Certificazione verde Covid-19 dal 15 ottobre fino a fine anno in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati, con il DPCM in oggetto appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Governo fornisce chiarimenti applicativi utili per i datori di lavoro tenuti, come noto, al controllo del Green Pass.

Segnaliamo che il testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rinvia per i relativi allegati al portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it.

Tecnicamente il provvedimento apporta variazioni al precedente DPCM del 17 giugno 2021, già parzialmente modificato a settembre, relativo alle modalità da impiegare per verificare il possesso del certificato come disciplinato dal D.L. 52/2021.

Evidenziando gli aspetti di maggior interesse per le imprese e concentrandoci sui profili di valore aggiunto, sono confermate, con l’inserimento di ulteriori dettagli operativi, le anticipazioni contenute nelle FAQ governative che abbiamo illustrato precedentemente nonché soprattutto la possibilità per i datori di lavoro privati di procedere ad una verifica preventiva attraverso specifica richiesta al lavoratore come previsto dall’art. del D.L. 139/2021, senza l’indicazione di un alcun vincolo temporale (in questo senso, a scanso di equivoci, va chiarito che diversamente da quanto riportato da alcuni organi di stampa nei giorni scorsi tale richiesta preventiva può anche superare le 48 ore di anticipo rispetto allo svolgimento della prestazione).

IL DPCM, da leggersi in maniera organica con i suoi numerosi allegati ed emanato tenendo conto anche del parere espresso dal Garante della Privacy, si focalizza in particolare sulle nuove funzionalità informatiche (analiticamente descritte nell’Allegato H) messe a disposizione, in aggiunta all’APP “Verifica C-19”, per un più efficace ed efficiente processo di verifica del Green Pass e che possano consentire ai datori di lavoro una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni verdi.

Come già anticipato per tutti gli aspetti oltremodo tecnici che caratterizzano questi nuovi strumenti informatici, il riferimento è:  

o   all’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (cosiddetto SDK) rilasciato dal Ministero della Salute per integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, la verifica della certificazione verde mediante lettura del QR code, in maniera del tutto analoga a quanto avviene con l’APP “Verifica C19” -  come si evince dall’Allegato H e in particolare dal suo punto 2 per l’utilizzo di questa funzionalità software è necessario, tra gli altri elementi, un dispositivo in grado di leggere un QR code (ad esempio fotocamera) e un sistema operativo Android (minimo versione 7);

o   per i datori di lavoro con più di 50 dispendenti, all’interazione in modalità asincrona tra Portale istituzionale INPS e Piattaforma nazionale-DGC: come si evince dall’Allegato H e in particolare dal suo punto 4, attraverso un nuovo servizio “Richiesta verifica Green Pass” disponibile sul sito INPS solo con riferimento al personale effettivamente in servizio per cui è previsto nel giorno dell’interrogazione dell’applicativo l’accesso nel luogo di lavoro (esclusi quindi lavoratori in ferie, in malattia o in permesso o in modalità di lavoro agile) sarà possibile per i verificatori indicati dal datore di lavoro e conseguentemente abilitati riscontrare la presenza o meno di una certificazione valida (nella richiesta bisognerà imputare e trasferire i codici fiscali dei soggetti per cui si richiede il controllo).

Preme evidenziare che una verifica automatizzata a distanza sul possesso da parte di un lavoratore di una certificazione valida, non esclude il diritto per lo stesso di richiedere che la verifica del suo Green Pass possa avvenire nuovamente ed effettivamente tramite l’APP “Verifica C-19” al momento dell’accesso al luogo di lavoro (fattispecie di un lavoratore che ne era privo, ma che nel frattempo si è dotato di un certificato valido attraverso test rapido o molecolare).

Si ribadisce che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass in ambito lavorativo “con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza”, nessuno escluso, questa la formulazione utilizzata nel DPCM.

Si evidenzia poi come le attività di verifica delle certificazioni, anche se gestite tramite le nuove funzionalità automatizzate, non debbano comportare in alcun caso la raccolta dei dati del singolo soggetto in qualunque forma, tranne ovviamente quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure di controllo, motivo per cui è fatto divieto di conservare ad esempio il codice a barre bidimensionale (QR code) del Green Pass.

Ciò detto, viene riconosciuta ai soggetti preposti alla verifica del Green Pass in ambito lavorativo la titolarità al trattamento dei dati, da effettuarsi in linea e nel rispetto della specifica disciplina vigente in materia nonché informandone opportunamente il personale incaricato alle attività di controllo anche per il tramite di una comunicazione rivolta alla generalità del personale.  

In ultimo, fermo restando che può sempre verificarsi la possibilità di una revoca del Green Pass qualora emergesse malauguratamente una nuova positività dopo avvenuta guarigione/vaccinazione - profilo che i sistemi informativi dovrebbero tendere a regime a recepire immediatamente - con riferimento a soggetti ad esempio privi di un vaccino riconosciuto a livello europeo dall’EMA (fattispecie particolarmente ricorrente in alcuni settori come il trasporto merci-logistica o l’agricoltura in cui sono occupati diversi cittadini extracomunitari), il DPCM prevede la possibilità per loro, purché iscritti al Servizio sanitario nazionale, di richiedere attraverso un modulo on-line il rilascio della Certificazione verde COVID-19, con modalità sulla validazione di tali richiesta da stabilirsi attraverso circolare congiunta Ministero della Salute e Ministero Affari esteri e cooperazione internazionale).